IL DIRETTORE REGIONALE
per il Lazio - Territorio
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la
sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli Uffici Finanziari;
Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961,
n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato
funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento
eccezionale;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione
dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella
seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le
strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»;
Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28
dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000,
registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal l° gennaio
2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista
dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961,
sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del
periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre
verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del
contribuente;
Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile
2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la
struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare
funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;
Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26
febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone
l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle
Direzioni Compartimentali;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, art.23-quater,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, con il
quale l'Agenzia del Territorio e' stata incorporata all'Agenzia delle
Entrate;
Vista la nota prot. 7219 dell' 11 marzo 2013 con la quale l'Ufficio
Provinciale di Roma - Territorio ha comunicato che il giorno 8 marzo
2013 dalle ore 11,00 alle ore 12,30 si e' verificata l'interruzione
dell'attivita' lavorativa presso il Reparto Servizi Pubblicita'
Immobiliare - Circoscrizione di Roma 2 a causa della partecipazione
del personale all'assemblea cittadina indetta dall'Organizzazione
Sindacale USB;
Vista la nota prot. n. 2079 del 18 marzo 2013 della Direzione
Regionale Lazio - Territorio, inviata al Garante del Contribuente
della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 26 gennaio 2001
n. 32;
Vista la nota n. 241 U/G del 19 marzo 2013 con la quale il Garante
del Contribuente della Regione Lazio esprime parere favorevole;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di
carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio.
Determina:
Il periodo di mancato funzionamento del Servizio Immobiliare del
sotto indicato Ufficio e' accertato come segue:
per il giorno 8 marzo 2013 dalle ore 11,00 alle ore 12,30 il
mancato funzionamento del Servizio di Pubblicita' Immobiliare
dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma -
Territorio; Servizio Pubblicita' Immobiliare Circoscrizione di Roma
2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 27 marzo 2013
Il direttore regionale: Belfiore