IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore (cd. «de minimis»); Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, Sezione 5 relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune; Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nel disciplinare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ha modificato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, individuando le iniziative ammesse ai benefici, a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 251 del 1981; Tenuto conto di quanto disposto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con le Deliberazioni n. 112/2009 e n. 113/2009, in osservanza a quanto disposto dal comma 3 del citato art. 6 del decreto-legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 42 ha modificato l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; Visto, in particolare, il comma 1, lettera b), del citato art. 42, che rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la determinazione dei termini, delle modalita' e delle condizioni degli interventi, delle attivita' e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonche' della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del succitato Fondo rotativo; Visto il comma 1, lettera c), del citato art. 42 che sostituisce il comma 4 dell'art. 6 della legge n. 112 del 2008 e dispone, altresi', che per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese di una quota pari al 70 per cento annuo; Tenuto conto che ai sensi del citato art. 42 occorre procedere alla sostituzione delle Deliberazioni CIPE n. 112/2009 e n. 113/2009 per quanto previsto dalle stesse; Tenuto conto che alla Societa' italiana per le imprese all'estero-Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato; Considerata la necessita' di rendere operative le riforme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese di cui al citato art. 42; Decreta: Art. 1 Finalita' del presente decreto 1. In attuazione del comma 1, lettera b), dell'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto definisce i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 1981, n. 394. 2. Il presente decreto sostituisce le deliberazioni CIPE n. 112/2009 e n. 113/2009, per quanto previsto dalle stesse.