IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  presentata  dall'impresa  Monsanto  Agricoltura
Italia S.p.a, con sede legale in via Giovanni Spadolini n. 5,  Milano
finalizzata   al   rilascio    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario ROUNDUP GEL a base  della  sostanza  attiva  glifosate,
come diserbante per piante ornamentali  da  balcone,  appartamento  e
giardino domestico, secondo la procedura del riconoscimento reciproco
prevista dagli articoli 40-42 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata dall'impresa  Monsanto
Agricoltura Italia S.p.a, per il rilascio  di  detta  autorizzazione,
gia' registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili
in Francia e' stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di
un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva  dei
prodotti fitosanitari in data 8 gennaio 2013; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  Commissione  consultiva
dei prodotti fitosanitari in data 16 gennaio 2013; 
  Vista la domanda dell'11  febbraio  2012  con  la  quale  e'  stata
richiesta  all'impresa  di  inviare  la   pertinente   documentazione
necessaria a completare l'iter autorizzativo del prodotto; 
  Vista la nota del 5 marzo 2013  con  la  quale  l'impresa  Monsanto
Agricoltura Italia S.p.a, ha  trasmesso  la  suddetta  documentazione
richiesta   e    necessaria    al    completamento    del    rilascio
dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del   prodotto
fitosanitario ROUNDUP GEL; 
  Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto  fitosanitario,  fino
al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a, con sede legale in via
Giovanni Spadolini n.  5,  Milano  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  ROUNDUP  GEL,  a  base  della
sostanza attiva glifosate come diserbante per piante  ornamentali  da
balcone, appartamento e giardino domestico,  con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario ROUNDUP GEL  e'  autorizzato  secondo  la
procedura del  riconoscimento  reciproco,  di  cui  all'art.  40  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di
riferimento e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche  agricole
comparabili in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 dicembre 2015, data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva riportata  nell'allegato  del
reg. (UE) n. 540/2011. 
  Il prodotto, autorizzato per uso hobbistico (PPO), e'  confezionato
nella  taglia  da  150  ml  ed  e'   preparato   nello   stabilimento
dell'impresa Monsanto Europe N.V. Anversa (Belgio). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15577. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 marzo 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello