L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio dell'11 aprile 2013; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»; Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»; Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni; Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta n. 88 del 26 febbraio 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, n. 13 del 26 marzo 2013, con il quale sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con l'eventuale turno di ballottaggio in data 9 giugno 2013; Viste le note del 4 aprile 2013 con le quali, in ragione dell'impossibilita' di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l'Autorita' ha trasmesso lo schema di provvedimento, recante le «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e del Consiglio della regione autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 26 maggio 2013», ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio della Regione Valle d'Aosta fissate per il giorno 26 maggio 2013, con eventuale turno di ballottaggio in data 9 giugno 2013. Tali disposizioni si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale regionale interessato dalle consultazioni. 2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1. 3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascuna consultazione. 4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nei relativi provvedimento attuativi dell'Autorita'. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici come individuati al comma 2 del successivo art. 2.