L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio dell'11 aprile 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio
1997, n. 249, recante «Istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo»; 
  Vista la propria  delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138
del 15 giugno  2012,  con  la  quale  e'  stato  adottato,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 9, della legge n.  249/97,  il  nuovo  Regolamento
concernente l'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Autorita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  "Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9  dicembre  2010,  recante  il
«Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la  delibera  n.  22/06/CSP  del  1  febbraio  2006,  recante
«Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali»; 
  Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,
recante  «Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo
politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti
televisive nazionali»; 
  Visto lo Statuto speciale della  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993,  n.  3,
recante «Norme per l'elezione del  Consiglio  regionale  della  Valle
d'Aosta» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta  n.  88
del 26 febbraio  2013,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Valle d'Aosta, n. 13 del 26 marzo 2013,  con  il  quale  sono
stati convocati per il giorno 26 maggio 2013 i comizi per  l'elezione
diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale  della
Valle d'Aosta, con l'eventuale turno di ballottaggio in data 9 giugno
2013; 
  Viste  le  note  del  4  aprile  2013  con  le  quali,  in  ragione
dell'impossibilita' di effettuare  le  consultazioni  previste  dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la  Commissione  Parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo
stato non ancora costituita, l'Autorita' ha trasmesso  lo  schema  di
provvedimento,  recante  le   «Disposizioni   di   attuazione   della
disciplina in materia di  comunicazione  politica  e  di  parita'  di
accesso ai mezzi  di  informazione  relative  alla  campagna  per  le
elezioni del Presidente e del Consiglio della regione autonoma  Valle
d'Aosta indette per il giorno 26 maggio 2013»,  ai  Presidenti  della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udita la relazione del Commissario Antonio  Martusciello,  relatore
ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione  ai  principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si
riferiscono alle consultazioni per le elezioni del  Presidente  della
Regione e del Consiglio della Regione Valle d'Aosta  fissate  per  il
giorno 26 maggio 2013, con eventuale turno di ballottaggio in data  9
giugno 2013. Tali  disposizioni  si  applicano  nei  confronti  delle
emittenti  locali  che  esercitano  l'attivita'  di   radiodiffusione
televisiva e sonora privata e della  stampa  quotidiana  e  periodica
nell'ambito territoriale regionale interessato dalle consultazioni. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al
precedente comma 1. 
  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con  altre
consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni attuative
della  legge  22  febbraio  2000,  n.   28,   relative   a   ciascuna
consultazione. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 
  5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo
per  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive   nazionali   private
l'obbligo  del  rispetto  dei  principi  generali   in   materia   di
informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3
e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici,
nella legge 22 febbraio 2000, n. 28,  e  nei  relativi  provvedimento
attuativi dell'Autorita'. In  particolare,  nei  telegiornali  e  nei
programmi di approfondimento  informativo,  qualora  in  essi  assuma
carattere  rilevante  l'esposizione   di   opinioni   e   valutazioni
politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente
provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia  ed  equilibrata
presenza ai diversi soggetti politici come individuati al comma 2 del
successivo art. 2.