IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive  modificazioni,
sul monopolio dei sali e dei tabacchi; 
  Vista  la  legge  22  dicembre  1957,   n.   1293,   e   successive
modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita di generi di monopolio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958,
n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di  esecuzione  della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni, recante il regolamento sull'istituzione ed  il  regime
dei depositi fiscali  e  la  circolazione  nonche'  le  attivita'  di
accertamento e di controllo  delle  imposte  riguardante  i  tabacchi
lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  57,  recante
l'attuazione  della  direttiva  2010/12/UE  recante  modifica   delle
direttive 92/79/CEE, 95/80/CEE, 95/59/CE e  2008/118/CE,  per  quanto
concerne la struttura e le aliquote  delle  accise  che  gravano  sui
tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  e,  in
particolare, l'articolo 24, comma 42, come  modificato  dall'articolo
1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un
regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
la disciplina delle modalita' di istituzione di rivendite ordinarie e
speciali di generi di monopolio, nonche' di  rilascio  e  rinnovo  di
patentini; 
  Visto l'articolo 28, comma  8,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111
del 2011, e successive modificazioni, come  ulteriormente  modificato
dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  Considerato il  regime  regolatorio  vigente  per  la  vendita  dei
tabacchi  lavorati  e  attesa  l'esigenza  che  tale  regime  risulti
comunque compatibile con gli interessi pubblici  della  tutela  della
concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli
interessi dei consumatori; 
  Considerata altresi' la necessita' di  contemperare  l'esigenza  di
garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata  sul
territorio  con  l'interesse  pubblico  della  tutela  della  salute,
consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi  di  offerta  di
tabacco al pubblico che non sia giustificata  dall'effettiva  domanda
di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la  sua
naturale quantificazione; 
  Valutato  che  la  razionalizzazione   della   rete   di   vendita,
consistente tra l'altro nell'indicazione ed applicazione  di  criteri
volti a disciplinare l'ubicazione  dei  punti  vendita,  previene  ed
esclude il possibile sovradimensionamento ingiustificato  della  rete
di vendita e, conseguentemente, costituisce strumento  necessario  al
fine  di  non  alterare  l'offerta  di   tabacchi   in   misura   non
corrispondente all'entita' della stessa; 
  Ritenuto, in particolare, che ai fini dell'efficienza della rete di
vendita occorra tenere conto dell'andamento sia dei prezzi al consumo
dei tabacchi lavorati sia della relativa domanda; 
  Considerata la necessita' di stabilire i criteri e le modalita' per
l'istituzione dei punti vendita al pubblico di tabacchi lavorati; 
  Udito il parere emesso dalla Sezione per  gli  atti  normativi  del
Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 gennaio 2013; 
  Vista la nota prot. n. 3-1587 del 15 febbraio 2013 con la quale  lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Vendita al pubblico di tabacchi lavorati 
 
  1. La vendita al pubblico di  tabacchi  lavorati  e'  effettuata  a
mezzo di rivendite ovvero di patentini. 
  2. Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'articolo  24,  comma  42,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              "Art. 24. (Norme in materia di gioco) 
              (Omissis). 
              42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          sono dettate  disposizioni  concernenti  le  modalita'  per
          l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali  di  generi
          di monopolio, nonche' per il rilascio  ed  il  rinnovo  del
          patentino, secondo i seguenti principi: 
              a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di
          vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti
          a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al  fine  di
          contemperare, nel rispetto della tutela della  concorrenza,
          l'esigenza di garantire  all'utenza  una  rete  di  vendita
          capillarmente dislocata  sul  territorio,  con  l'interesse
          pubblico primario della tutela della salute consistente nel
          prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di  tabacco
          al pubblico  non  giustificata  dall'effettiva  domanda  di
          tabacchi; 
              b) istituzione di rivendite ordinarie solo in  presenza
          di  determinati  requisiti  di  distanza  e   produttivita'
          minima; 
              c) introduzione di un meccanismo di  aggiornamento  dei
          parametri   di   produttivita'   minima   rapportato   alle
          variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi
          lavorati intervenute dall'anno 2001; 
              d)  trasferimenti  di  rivendite  ordinarie   solo   in
          presenza  dei  medesimi  requisiti  di  distanza   e,   ove
          applicabili, anche di produttivita' minima; 
              e)  istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si
          riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza  di  servizio,
          da valutarsi in  ragione  dell'effettiva  ubicazione  degli
          altri punti vendita gia' esistenti nella medesima  zona  di
          riferimento,  nonche'  in  virtu'   di   parametri   certi,
          predeterminati ed uniformemente applicabili sul  territorio
          nazionale,  volti   ad   individuare   e   qualificare   la
          potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo
          proposto; 
              f) rilascio e rinnovi  di  patentini  da  valutarsi  in
          relazione alla natura complementare  e  non  sovrapponibile
          degli  stessi  rispetto  alle  rivendite   di   generi   di
          monopolio,    anche    attraverso    l'individuazione     e
          l'applicazione,   rispettivamente,   del   criterio   della
          distanza nell'ipotesi di rilascio,  e  del  criterio  della
          produttivita' minima per il rinnovo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) : 
              "Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari ; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari . 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali
          . 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  28,  comma  8,  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "Art. 28. (Razionalizzazione  della  rete  distributiva
          dei carburanti) 
              (Omissis). 
              8.  Al  fine  di  incrementare  la   concorrenzialita',
          l'efficienza del mercato e  la  qualita'  dei  servizi  nel
          settore degli impianti di distribuzione dei carburanti,  e'
          sempre consentito in tali impianti: 
              a) l'esercizio dell'attivita'  di  somministrazione  di
          alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
          b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo  restando  il
          rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5
          e  6,  e  il  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionali  di   cui   all'articolo   71   del   decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
              b) l'esercizio dell'attivita' di un  punto  di  vendita
          non esclusivo di quotidiani e  periodici  senza  limiti  di
          ampiezza della  superficie,  nonche',  tenuto  conto  delle
          disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre
          1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel
          rispetto delle norme  e  delle  prescrizioni  tecniche  che
          disciplinano lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  alla
          presente lettera,  presso  gli  impianti  di  distribuzione
          carburanti  con  una  superficie  minima  di  500   mq,   a
          condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina
          urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali
          impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi,
          diversi  da  quelli  al  servizio  della  distribuzione  di
          carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a
          30 mq; 
              c) la vendita di ogni bene  e  servizio,  nel  rispetto
          della vigente normativa relativa  al  bene  e  al  servizio
          posto in vendita, a condizione che  l'ente  proprietario  o
          gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni
          di sicurezza stradale. 
              (Omissis).".