IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' e, in particolare, l'art. 17 che dispone la facolta', per gli Stati membri, di applicare, a condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella direttiva stessa siano rispettati in media per ciascuna impresa, sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici, utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'art. 8, paragrafo 2, lettere b) e c) della medesima direttiva, nonche' di elettricita' in favore, tra l'altro, delle imprese a forte consumo di energia fornendo, altresi', la definizione di tali imprese; Considerata la facolta' concessa agli Stati membri dall'art. 17, paragrafo 1, della predetta direttiva 2003/96/CE, di applicare, nell'ambito della definizione di impresa a forte consumo di energia prevista dallo stesso articolo, concetti piu' restrittivi, compresi il valore del fatturato e le definizioni di processo e di settore; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che demanda ad uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, la definizione, in applicazione dell'art. 17 della predetta direttiva 2003/96/CE, delle imprese a forte consumo di energia in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa; Considerata l'opportunita' di adottare livelli minimi di consumo e di incidenza tali da comprendere una parte ampia dei consumi energetici destinati ad attivita' d'impresa; Considerata l'opportunita' di contemplare, ai fini dell'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa, oltre ai costi dell'energia acquistata anche quelli dell'energia generata dall'impresa stessa; Considerata l'esigenza di definire specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica ai fini dell'attuazione dell'art. 39, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012 Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto definisce, in applicazione dell'art. 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia attuando l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) annualita' di riferimento: l'anno solare per il quale l'impresa presenta la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui al medesimo art. 6; b) PUN: il prezzo in acquisto dell'energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano, inteso come media dei prezzi che si formano sul mercato del giorno prima (MGP) ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante "approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico" e successive modificazioni; c) prodotti energetici: i prodotti di cui all'art. 21, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' gli altri prodotti ad essi equivalenti in relazione all'uso, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 21, impiegati come combustibili per riscaldamento o per alimentare motori fissi, impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici; d) energia elettrica: l'energia elettrica, comunque generata o acquistata dall'impresa, nell'annualita' di riferimento, per lo svolgimento della propria attivita'; e) energia diversa dall'elettrica: l'energia derivata dall'utilizzo dei prodotti energetici di cui alla lettera c), utilizzati dall'impresa, nell'annualita' di riferimento, per lo svolgimento della propria attivita', espressa in gigawattora; f) impresa: un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, come definita dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE; per le imprese facenti parte di gruppi societari, ogni singola impresa del gruppo.