IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003,
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricita' e, in particolare, l'art. 17 che
dispone la facolta', per gli Stati membri, di applicare, a condizione
che i livelli minimi di tassazione previsti nella direttiva stessa
siano rispettati in media per ciascuna impresa, sgravi fiscali sul
consumo di prodotti energetici, utilizzati per il riscaldamento o per
i fini di cui all'art. 8, paragrafo 2, lettere b) e c) della medesima
direttiva, nonche' di elettricita' in favore, tra l'altro, delle
imprese a forte consumo di energia fornendo, altresi', la definizione
di tali imprese;
Considerata la facolta' concessa agli Stati membri dall'art. 17,
paragrafo 1, della predetta direttiva 2003/96/CE, di applicare,
nell'ambito della definizione di impresa a forte consumo di energia
prevista dallo stesso articolo, concetti piu' restrittivi, compresi
il valore del fatturato e le definizioni di processo e di settore;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
demanda ad uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, la
definizione, in applicazione dell'art. 17 della predetta direttiva
2003/96/CE, delle imprese a forte consumo di energia in base a
requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed
incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa;
Considerata l'opportunita' di adottare livelli minimi di consumo e
di incidenza tali da comprendere una parte ampia dei consumi
energetici destinati ad attivita' d'impresa;
Considerata l'opportunita' di contemplare, ai fini dell'incidenza
del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa, oltre ai
costi dell'energia acquistata anche quelli dell'energia generata
dall'impresa stessa;
Considerata l'esigenza di definire specifici requisiti e parametri
per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica ai
fini dell'attuazione dell'art. 39, comma 3 del predetto decreto-legge
n. 83 del 2012
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto definisce, in applicazione dell'art. 17
della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le
imprese a forte consumo di energia attuando l'art. 39, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Sono escluse dall'applicazione del
presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) annualita' di riferimento: l'anno solare per il quale
l'impresa presenta la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, ai
fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di
energia di cui al medesimo art. 6;
b) PUN: il prezzo in acquisto dell'energia elettrica che si forma
nel mercato elettrico italiano, inteso come media dei prezzi che si
formano sul mercato del giorno prima (MGP) ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19
dicembre 2003, recante "approvazione del testo integrato della
Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita' del
Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato
elettrico" e successive modificazioni;
c) prodotti energetici: i prodotti di cui all'art. 21, comma 1,
del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nonche' gli altri prodotti ad essi equivalenti
in relazione all'uso, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 21,
impiegati come combustibili per riscaldamento o per alimentare motori
fissi, impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di
ingegneria civile e nei lavori pubblici;
d) energia elettrica: l'energia elettrica, comunque generata o
acquistata dall'impresa, nell'annualita' di riferimento, per lo
svolgimento della propria attivita';
e) energia diversa dall'elettrica: l'energia derivata
dall'utilizzo dei prodotti energetici di cui alla lettera c),
utilizzati dall'impresa, nell'annualita' di riferimento, per lo
svolgimento della propria attivita', espressa in gigawattora;
f) impresa: un'attivita' economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi, come definita
dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE; per le imprese
facenti parte di gruppi societari, ogni singola impresa del gruppo.