IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27  ottobre  2003,
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei  prodotti
energetici e dell'elettricita'  e,  in  particolare,  l'art.  17  che
dispone la facolta', per gli Stati membri, di applicare, a condizione
che i livelli minimi di tassazione previsti  nella  direttiva  stessa
siano rispettati in media per ciascuna impresa,  sgravi  fiscali  sul
consumo di prodotti energetici, utilizzati per il riscaldamento o per
i fini di cui all'art. 8, paragrafo 2, lettere b) e c) della medesima
direttiva, nonche' di elettricita'  in  favore,  tra  l'altro,  delle
imprese a forte consumo di energia fornendo, altresi', la definizione
di tali imprese; 
  Considerata la facolta' concessa agli Stati  membri  dall'art.  17,
paragrafo 1,  della  predetta  direttiva  2003/96/CE,  di  applicare,
nell'ambito della definizione di impresa a forte consumo  di  energia
prevista dallo stesso articolo, concetti piu'  restrittivi,  compresi
il valore del fatturato e le definizioni di processo e di settore; 
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
demanda ad uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo  economico,  la
definizione, in applicazione dell'art. 17  della  predetta  direttiva
2003/96/CE, delle imprese a  forte  consumo  di  energia  in  base  a
requisiti e  parametri  relativi  a  livelli  minimi  di  consumo  ed
incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa; 
  Considerata l'opportunita' di adottare livelli minimi di consumo  e
di  incidenza  tali  da  comprendere  una  parte  ampia  dei  consumi
energetici destinati ad attivita' d'impresa; 
  Considerata l'opportunita' di contemplare, ai  fini  dell'incidenza
del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa, oltre  ai
costi dell'energia  acquistata  anche  quelli  dell'energia  generata
dall'impresa stessa; 
  Considerata l'esigenza di definire specifici requisiti e  parametri
per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica ai
fini dell'attuazione dell'art. 39, comma 3 del predetto decreto-legge
n. 83 del 2012 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto  definisce,  in  applicazione  dell'art.  17
della direttiva 2003/96/CE del Consiglio  del  27  ottobre  2003,  le
imprese a forte consumo di energia attuando l'art. 39, comma  1,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Sono escluse dall'applicazione del
presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  annualita'  di  riferimento:  l'anno  solare  per  il   quale
l'impresa presenta la dichiarazione di cui all'art. 6,  comma  2,  ai
fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a  forte  consumo  di
energia di cui al medesimo art. 6; 
    b) PUN: il prezzo in acquisto dell'energia elettrica che si forma
nel mercato elettrico italiano, inteso come media dei prezzi  che  si
formano sul mercato del giorno prima  (MGP)  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, del decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  19
dicembre  2003,  recante  "approvazione  del  testo  integrato  della
Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di  responsabilita'  del
Gestore  del  mercato  elettrico  S.p.a.  relativamente  al   mercato
elettrico" e successive modificazioni; 
    c) prodotti energetici: i prodotti di cui all'art. 21,  comma  1,
del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, nonche' gli altri prodotti ad essi  equivalenti
in relazione all'uso, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art.  21,
impiegati come combustibili per riscaldamento o per alimentare motori
fissi, impianti e macchinari  usati  nell'edilizia,  nelle  opere  di
ingegneria civile e nei lavori pubblici; 
    d) energia elettrica: l'energia elettrica,  comunque  generata  o
acquistata  dall'impresa,  nell'annualita'  di  riferimento,  per  lo
svolgimento della propria attivita'; 
    e)   energia   diversa   dall'elettrica:    l'energia    derivata
dall'utilizzo  dei  prodotti  energetici  di  cui  alla  lettera  c),
utilizzati  dall'impresa,  nell'annualita'  di  riferimento,  per  lo
svolgimento della propria attivita', espressa in gigawattora; 
    f) impresa: un'attivita'  economica  organizzata  al  fine  della
produzione o dello scambio  di  beni  o  di  servizi,  come  definita
dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE; per le imprese
facenti parte di gruppi societari, ogni singola impresa del gruppo.