IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'», in particolare,  l'art.  1,
che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che  ha  abrogato  l'art.  22,
comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della  legge
28 dicembre 2001, n. 448; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, per le  parti  compatibili  con  le  disposizioni  di  cui  alla
suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art.  5,  comma  2,  e
l'art. 13; 
  Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297, per il quale le commissioni  di  esame  nei  conservatori  di
musica sono composte da docenti dell'istituto e da uno o  due  membri
esterni; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18  settembre  1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate  alla
correzione delle prove  scritte  e  all'espletamento  del  colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase  della
correzione delle prove scritte; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15  marzo
1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto ministeriale in  data  26  giugno  2000,  n.  234,
regolamento recante norme in materia di curricoli  delle  istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli  esami  di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore, tuttora vigente; 
  Visto il decreto ministeriale in data 20  novembre  2000,  n.  429,
concernente le caratteristiche formali  generali  della  terza  prova
scritta negli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni  per  lo  svolgimento
della prova medesima, tuttora vigente; 
  Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007,  n.  6,  concernente
modalita' e termini per l'affidamento  delle  materie  oggetto  degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e  le  modalita'  di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle  commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore; 
  Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n.  15,  concernente
l'individuazione delle materie oggetto della  seconda  prova  scritta
negli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari  e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per  l'anno  scolastico
2012-2013; 
  Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano
n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita' di  svolgimento  della
terza prova scritta, «Modifica del regolamento  di  esecuzione  sugli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005,  n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio  2006,  n.
27; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167; 
  Visto l'accordo italo-francese del 24 febbraio  2009,  relativo  al
doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del  diploma
di baccalaureat francese; 
  Atteso che con il decreto ministeriale 22  novembre  2010,  n.  91,
sono state dettate, per la fase transitoria biennale,  relativa  agli
anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, norme per lo svolgimento degli
esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso  istituti  statali  e
paritari in cui e' attuato il progetto ESABAC  (rilascio  del  doppio
diploma italiano e francese);  che  con  il  decreto  ministeriale  8
febbraio 2013, n. 95, vengono dettate le norme per lo svolgimento,  a
regime, dell'esame di Stato ESABAC; 
  Ravvisata l'esigenza di dettare  disposizioni  per  lo  svolgimento
degli esami di Stato nelle classi sperimentali  gia'  autorizzate  ai
sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
confermate dal 1° comma  dell'art.  1  del  decreto  ministeriale  26
giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2012-2013; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di  studio
di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi  sperimentali
gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297 e confermate dal  primo  comma  dell'art.  1  del
decreto ministeriale 26 giugno 2000, n.  234,  e'  disciplinato,  per
l'anno scolastico 2012-2013, come segue: 
                               Art. 1 
 
                          Candidati esterni 
 
  1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli  esami  di
Stato presso istituti statali o  paritari  ove  funzionano  indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso  i  candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi relativi all'indirizzo sperimentale  prescelto  e  presente
nell'istituto scolastico sede d'esame. 
  2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato
presso gli istituti  statali  o  paritari  ove  funzionano  indirizzi
sperimentali linguistici  hanno  facolta'  di  sostenere  gli  esami,
compresi quelli preliminari,  sui  programmi  approvati  con  decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei  corsi  sperimentali
ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami. 
  3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi  sperimentali  ove  e'  attivato  il  c.d.   «Progetto   Sirio»
dell'istruzione tecnica.