IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'», in particolare l'art. 1 che
ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997,  n.
425, e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art. 22, comma
7, primo, secondo, terzo, quarto e  quinto  periodo  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, per le  parti  compatibili  con  le  disposizioni  di  cui  alla
suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art.  5,  comma  2,  e
l'art. 13; 
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli  esami  di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore, tuttora vigente; 
  Visto il decreto ministeriale in data 20  novembre  2000,  n.  429,
concernente le caratteristiche formali  generali  della  terza  prova
scritta negli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni  per  lo  svolgimento
della prova medesima, tuttora vigente; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18  settembre  1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate  alla
correzione delle prove  scritte  e  all'espletamento  del  colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase  della
correzione delle prove scritte; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49,  concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze  che  danno  luogo  ai
crediti formativi; 
  Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
prot. Ku 622.00 SB del  31  maggio  2006,  indirizzata  al  dirigente
scolastico dell'educandato statale «Collegio Uccellis» liceo classico
europeo di Udine, con cui si  comunica  che  la  Germania  acconsente
all'istituzione di una sezione di  lingua  tedesca  presso  il  liceo
medesimo, con avvio dall'anno scolastico 2006/2007; 
  Considerato che la  sezione  di  lingua  tedesca  presso  il  liceo
classico europeo di Udine e' pervenuta agli esami di Stato  nell'anno
scolastico  2010/2011;  che,   conseguentemente,   con   il   decreto
ministeriale 6 maggio 2011, n. 39 e'  stato  disciplinato  con  norme
particolari lo svolgimento degli esami  di  Stato  nelle  sezioni  di
liceo classico europeo, in relazione alla specificita' del  corso  di
studi svolto; 
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26,  concernente  le
certificazioni ed i  relativi  modelli  da  rilasciare  in  esito  al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado; 
  Visto il decreto ministeriale  in  data  17  gennaio  2007,  n.  6,
recante modalita' e termini per l'affidamento delle  materie  oggetto
degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita'
di  nomina,  designazione  e  sostituzione   dei   componenti   delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n.  15,  concernente
l'individuazione delle materie oggetto della  seconda  prova  scritta
negli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari  e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per  l'anno  scolastico
2012/2013; 
  Visto il decreto ministeriale in pari data  recante  norme  per  lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di  secondo  grado  nelle  classi  sperimentali
autorizzate, per l'anno scolastico 2012/2013; 
  Premesso che l'esame  di  Stato  anche  per  le  sezioni  di  liceo
classico  europeo  si  conclude  con  l'assegnazione  del   voto   in
centesimi, che viene attribuito secondo quanto stabilito dalla  legge
11 gennaio 2007, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Prove di esame 
 
  1. L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio. 
  1) La prima prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche
previste dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41. 
  2) La seconda  prova  scritta  riguarda  la  disciplina  «lingue  e
letterature classiche». Sono proposti ai candidati due  brevi  brani,
uno in greco e uno in latino, omogenei per  argomento  e  per  genere
letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in  italiano
e ad un questionario di comprensione e comparazione. 
  I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due  testi,  a
loro scelta, e le risposte al questionario. 
  3) La terza prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche
previste dal decreto ministeriale n. 429/2000. 
  4) Il colloquio e' condotto secondo quanto  prescritto  dal  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 323/98; tenendo conto che,
ai sensi  della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  in  relazione  al
colloquio, la commissione non puo' operare per aree disciplinari. 
  2. Nel liceo classico europeo - Sezione ad  opzione  internazionale
tedesca - gli esami di Stato si svolgono secondo  le  norme  previste
dall'annuale decreto ministeriale relativo agli esami di Stato  nelle
sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti
statali e paritari. La seconda prova scritta riguarda  la  disciplina
«Lingue e letterature classiche».