IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  E 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il
sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 50; 
  Visto il decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  76  «Definizione
delle  norme  generali  sul  diritto-dovere  all'istruzione  e   alla
formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge  28
marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77  «Definizione
delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,  a  norma
dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'art. 2  della  legge  28  marzo
2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  «Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.  1,  comma  622,  che
prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione,  come
modificata dall'art. 64, comma 4-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  nella  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
  Vista la medesima legge 27 dicembre 2006, n.  296,  art.  1,  comma
631,  che  ha  previsto  la  riorganizzazione  del  predetto  sistema
dell'IFTS; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art.
13,    disposizioni    urgenti    in    materia     di     istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia  scolastica,
con particolare riferimento al comma 1- quinquies; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
per il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso
programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999,  n.  264,  a
norma dell'art. 2, comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  della  legge  11
gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1,  della  legge  11  gennaio
2007, n. 1; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» e, in particolare, l'art. 46; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in particolare,  l'art.  3,
comma 2 e l'art. 14, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico
dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma  30,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 247»; 
  Visto  l'art.  52  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni, nella legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo; 
  Vista la legge 28 giugno  2012,  n.  92,  recante  disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia   delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e  il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli  istituti
professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e,
in particolare, l'art. 2, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli  istituti
tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133»,  e  in
particolare, l'art. 2, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89  «Regolamento  recante  «Revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64,  comma  4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
gennaio 2008,  recante  «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema  di  istruzione  e  formazione   tecnica   superiore   e   la
costituzione degli istituti tecnici  superiori»  e,  in  particolare,
l'art. 4, comma 3, e l'art. 8, comma 2, che rimandano ad  un  decreto
adottato di concerto con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale, la determinazione dei diplomi di  tecnico  superiore  e  dei
certificati di specializzazione tecnica superiore  con  l'indicazione
delle  figure  di  riferimento  a  livello  nazionale,  dei  relativi
standard delle competenze, delle modalita' di verifica  finale  delle
competenze acquisite e della relativa certificazione; 
  Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con  il
quale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del
sopracitato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139 «Regolamento recante norme  in  materia  di  adempimento
dell'obbligo di istruzione», ai sensi dell'art. 1, comma  622,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, tra l'altro, all'art. 2,
comma 2, «l'equivalenza formativa di tutti i percorsi,  nel  rispetto
dell'identita'  dell'offerta  formativa   e   degli   obiettivi   che
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi  e  indirizzi  di
studio»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale e'  stato  adottato
il modello di certificazione dei saperi e della competenze  acquisite
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della  legge  17  maggio
1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti  i
diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e  relative  figure
nazionali di riferimento,  la  verifica  e  la  certificazione  delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 
  Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il
Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita'  e
ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,  per
la  definizione  degli  standard  minimi   del   nuovo   sistema   di
accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi,
sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le
regioni, le province autonome di Trento e  Bolzano,  le  province,  i
comuni e le comunita' montane riguardante la definizione  delle  aree
professionali relative  alle  figure  nazionali  di  riferimento  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui  al  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativo  allegato,  approvato
in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  riguardante  gli
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale di cui al  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato  in  sede
di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 e recepito con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11
novembre 2011; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  sancito  dalla
Conferenza  Stato-regioni  nella  seduta   del   19   gennaio   2012,
riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure  professionali
di  riferimento  nazionale  approvato  con  l'Accordo  in  Conferenza
Stato-regioni del 27 luglio 2011; 
  Visto  l'Accordo  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  del   decreto
legislativo 14 settembre 2011, n.167, tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano  per  la  regolamentazione  dei
profili formativi dell'apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
professionale approvato in sede di  Conferenza  Stato-regioni  il  15
marzo 2012; 
  Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4, del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  Bolzano  per  la  definizione  di  un  sistema
nazionale di certificazione delle competenze  comunque  acquisite  in
apprendistato  a  norma  dell'art.  6  del  decreto  legislativo   14
settembre 2011, n.167, approvato in sede di Conferenza  Stato-regioni
il 19 aprile 2012; 
  Vista la decisione n. 2241/2004/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un  quadro  comunitario  unico
per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  18
dicembre  2006  relativa  a  competenze  chiave  per  l'apprendimento
permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  23
aprile 2008 sulla costituzione del Quadro  europeo  delle  qualifiche
per l'apprendimento permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  18
giugno 2009 sull'istituzione di un sistema  europeo  di  crediti  per
l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); 
  Considerata l'opportunita' di definire le linee guida in attuazione
dell'art.  52  del   decreto-legge   n.   5/2012,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  n.  35/2012,  attraverso  una   lettura
integrata  delle  misure   di   semplificazione   e   di   promozione
dell'istruzione  tecnico  professionale  e  degli  Istituti   tecnici
superiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del medesimo  articolo,  per
rispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati, anche nel  quadro
dell'attuazione dell'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n.
92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e  al  sostegno
di  reti  territoriali  che  comprendono  l'insieme  dei  servizi  di
istruzione, formazione e lavoro; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di  comprendere,  nell'ambito
delle predette linee guida, indicazioni  per  l'organizzazione  delle
commissioni  di  esame  per  la  verifica  finale  delle   competenze
acquisite dagli studenti  che  hanno  frequentato  i  percorsi  degli
I.T.S.; 
  Considerata l'importanza di definire le linee guida con l'ottica di
avvalorare  le  responsabilita'  istituzionali  che   concorrono   al
raggiungimento  di  tali  obiettivi,  nel  rispetto  sostanziale  del
principio di sussidiarieta' e  delle  specificita'  territoriali,  in
considerazione   delle   competenze   regionali   in    materia    di
programmazione, dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  dei
soggetti  economici  e  sociali  del  mondo  del   lavoro   e   delle
professioni; 
  Considerata la necessita' di strutturare, ai fini di cui sopra,  un
sistema educativo innovativo  e  integrato  con  quello  economico  e
produttivo, capace di far si' che gli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica per far fronte ad una fase di crisi  siano  perseguiti
in un'ottica che valorizzi lo  sviluppo  delle  «human  capabilities»
personali e il  valore  potenziale  territoriale  per  accrescere  la
competitivita' sui mercati internazionali; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  26
settembre 2012 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Allo  scopo   di   semplificare   e   promuovere   l'istruzione
tecnico-professionale e  gli  Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.),
anche attraverso la costituzione dei  poli  tecnico-professionali  di
cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,
con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a
partire dal 1° gennaio 2013, le linee  guida  concernenti  le  misure
contenute negli allegati A),  B),  C)  e  D),  parte  integrante  del
presente decreto, in attuazione  dell'art.  52,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.
35/2012. 
  2. Con le  linee  guida  di  cui  all'allegato  D)  e'  determinata
l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio
di diplomi di tecnico superiore, a  conclusione  dei  percorsi  degli
I.T.S., nel rispetto dei criteri  generali  di  cui  all'art.  8  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 
  3. Per quanto concerne gli I.T.S., la  fase  transitoria  di  prima
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, gia' prorogata dall'art. 7, comma 5-quater, della legge
n. 25/2010 di conversione del decreto-legge n. 194/2009,  si  intende
conclusa il 31 dicembre 2012. Le regioni adottano gli  atti  di  loro
esclusiva competenza per modificare  o  integrare  la  programmazione
degli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione  2013/2015,
in modo che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun  ambito
in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal
decreto 7 settembre  2011,  adottato  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Ferma restando la necessita' di assicurare il  rispetto
del criterio sopra richiamato entro il 31 dicembre 2015,  sono  fatti
salvi gli atti di programmazione  regionale  relativi  alla  predetta
fase transitoria. 
  4. Con riferimento alla programmazione 2013/2015 degli I.T.S., sono
considerati prioritari  i  programmi  di  intervento  multiregionali,
volti a valorizzare le complementarieta' tra  le  filiere  produttive
dei territori interessati. A questo fine e allo scopo  di  soddisfare
il  fabbisogno  formativo  di  una  determinata  filiera   produttiva
territoriale, l'I.T.S. puo' articolare, sulla  base  degli  indirizzi
della programmazione regionale, i percorsi  formativi  relativi  alle
figure nazionali di cui al decreto 7  settembre  2011  richiamato  al
comma 3, in specifici profili nonche' attivare  percorsi  riferiti  a
figure  relative  ad  ambiti  compresi  in  altre  aree  tecnologiche
sempreche'  strettamente  correlati  a  documentate  esigenze   della
filiera produttiva di riferimento. 
  5.  Allo  scopo  di  evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni   di
interventi, le misure di cui al  comma  1  sono  oggetto,  a  livello
regionale e nazionale, di: 
  confronto sistematico con le parti sociali  e  gli  altri  soggetti
interessati del mondo del  lavoro  e  delle  professioni,  anche  per
sostenere lo sviluppo  di  piani  multiregionali  di  intervento  per
ambiti complessi,  mirati  a  valorizzare  la  complementarieta'  tra
filiere produttive e filiere formative, nonche'  per  l'aggiornamento
periodico degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento  degli
I.T.S.; 
  monitoraggio e valutazione dell'applicazione delle linee  guida  di
cui al presente decreto, anche con il coinvolgimento  dei  presidenti
delle fondazioni I.T.S. 
  6. L'assegnazione delle risorse stanziate sul Fondo di cui all'art.
1,  comma  875,  della  legge  n.  296/2006  agli  istituti   tecnici
superiori, quali organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale,
avviene sulla base sia di criteri  e  requisiti  minimi  di  avvio  e
riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo sia
di  indicatori  di  realizzazione  e  di  risultato,  ai   fini   del
mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo  e  di
accesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al  punto
5  dell'allegato  A),  sempreche'   compresi   nella   programmazione
dell'offerta formativa delle Regioni. 
  7. Alla realizzazione delle  misure  di  cui  al  comma  1  e  alla
costituzione delle commissioni degli esami finali per il rilascio  di
diplomi  di  tecnico  superiore  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
nell'ambito delle risorse umane,  strumentali,  ivi  comprese  quelle
logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento
possono concorrere anche le risorse messe a disposizione  dall'Unione
europea, e quelle di cui alla legge n. 109/1996, recante disposizioni
in  materia  di  gestione  e  destinazione  di  beni  sequestrati   o
confiscati. 
  8. Le province autonome di Trento e Bolzano e la  Regione  autonoma
della Valle d'Aosta provvedono all'attuazione  delle  presenti  linee
guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai  sensi  dello
statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai relativi ordinamenti. 
    Roma, 7 febbraio 2013 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Profumo 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Fornero 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Passera 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Grilli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del  Min.  Salute  e
del Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 362