IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il
sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 50;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 «Definizione
delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma
dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che
prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione, come
modificata dall'art. 64, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2008, n. 133;
Vista la medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema
dell'IFTS;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita';
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art.
13, disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica,
con particolare riferimento al comma 1- quinquies;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso
programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a
norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11
gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» e, in particolare, l'art. 46;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 3,
comma 2 e l'art. 14, comma 3;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico
dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24
dicembre 2007, n. 247»;
Visto l'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti
professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e,
in particolare, l'art. 2, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti
tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e in
particolare, l'art. 2, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89 «Regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del
Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici superiori» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3, e l'art. 8, comma 2, che rimandano ad un decreto
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei
certificati di specializzazione tecnica superiore con l'indicazione
delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi
standard delle competenze, delle modalita' di verifica finale delle
competenze acquisite e della relativa certificazione;
Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con il
quale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del
sopracitato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione», ai sensi dell'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, tra l'altro, all'art. 2,
comma 2, «l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto
dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di
studio»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale e' stato adottato
il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio
1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i
diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure
nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il
Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e
ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per
la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di
accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi,
sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i
comuni e le comunita' montane riguardante la definizione delle aree
professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativo allegato, approvato
in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato in sede
di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 e recepito con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11
novembre 2011;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla
Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio 2012,
riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali
di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza
Stato-regioni del 27 luglio 2011;
Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n.167, tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei
profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 15
marzo 2012;
Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema
nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in
apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n.167, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni
il 19 aprile 2012;
Vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico
per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23
aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche
per l'apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18
giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per
l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
Considerata l'opportunita' di definire le linee guida in attuazione
dell'art. 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 35/2012, attraverso una lettura
integrata delle misure di semplificazione e di promozione
dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici
superiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, per
rispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati, anche nel quadro
dell'attuazione dell'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n.
92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e al sostegno
di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di
istruzione, formazione e lavoro;
Considerata la necessita' e l'urgenza di comprendere, nell'ambito
delle predette linee guida, indicazioni per l'organizzazione delle
commissioni di esame per la verifica finale delle competenze
acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi degli
I.T.S.;
Considerata l'importanza di definire le linee guida con l'ottica di
avvalorare le responsabilita' istituzionali che concorrono al
raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto sostanziale del
principio di sussidiarieta' e delle specificita' territoriali, in
considerazione delle competenze regionali in materia di
programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei
soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle
professioni;
Considerata la necessita' di strutturare, ai fini di cui sopra, un
sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e
produttivo, capace di far si' che gli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica per far fronte ad una fase di crisi siano perseguiti
in un'ottica che valorizzi lo sviluppo delle «human capabilities»
personali e il valore potenziale territoriale per accrescere la
competitivita' sui mercati internazionali;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26
settembre 2012 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
1. Allo scopo di semplificare e promuovere l'istruzione
tecnico-professionale e gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.),
anche attraverso la costituzione dei poli tecnico-professionali di
cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a
partire dal 1° gennaio 2013, le linee guida concernenti le misure
contenute negli allegati A), B), C) e D), parte integrante del
presente decreto, in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del
decreto-legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.
35/2012.
2. Con le linee guida di cui all'allegato D) e' determinata
l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio
di diplomi di tecnico superiore, a conclusione dei percorsi degli
I.T.S., nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
3. Per quanto concerne gli I.T.S., la fase transitoria di prima
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, gia' prorogata dall'art. 7, comma 5-quater, della legge
n. 25/2010 di conversione del decreto-legge n. 194/2009, si intende
conclusa il 31 dicembre 2012. Le regioni adottano gli atti di loro
esclusiva competenza per modificare o integrare la programmazione
degli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione 2013/2015,
in modo che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun ambito
in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal
decreto 7 settembre 2011, adottato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e successive modificazioni e
integrazioni. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto
del criterio sopra richiamato entro il 31 dicembre 2015, sono fatti
salvi gli atti di programmazione regionale relativi alla predetta
fase transitoria.
4. Con riferimento alla programmazione 2013/2015 degli I.T.S., sono
considerati prioritari i programmi di intervento multiregionali,
volti a valorizzare le complementarieta' tra le filiere produttive
dei territori interessati. A questo fine e allo scopo di soddisfare
il fabbisogno formativo di una determinata filiera produttiva
territoriale, l'I.T.S. puo' articolare, sulla base degli indirizzi
della programmazione regionale, i percorsi formativi relativi alle
figure nazionali di cui al decreto 7 settembre 2011 richiamato al
comma 3, in specifici profili nonche' attivare percorsi riferiti a
figure relative ad ambiti compresi in altre aree tecnologiche
sempreche' strettamente correlati a documentate esigenze della
filiera produttiva di riferimento.
5. Allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di
interventi, le misure di cui al comma 1 sono oggetto, a livello
regionale e nazionale, di:
confronto sistematico con le parti sociali e gli altri soggetti
interessati del mondo del lavoro e delle professioni, anche per
sostenere lo sviluppo di piani multiregionali di intervento per
ambiti complessi, mirati a valorizzare la complementarieta' tra
filiere produttive e filiere formative, nonche' per l'aggiornamento
periodico degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento degli
I.T.S.;
monitoraggio e valutazione dell'applicazione delle linee guida di
cui al presente decreto, anche con il coinvolgimento dei presidenti
delle fondazioni I.T.S.
6. L'assegnazione delle risorse stanziate sul Fondo di cui all'art.
1, comma 875, della legge n. 296/2006 agli istituti tecnici
superiori, quali organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
avviene sulla base sia di criteri e requisiti minimi di avvio e
riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo sia
di indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del
mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di
accesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al punto
5 dell'allegato A), sempreche' compresi nella programmazione
dell'offerta formativa delle Regioni.
7. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 e alla
costituzione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di
diplomi di tecnico superiore di cui al comma 2, si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali, ivi comprese quelle
logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento
possono concorrere anche le risorse messe a disposizione dall'Unione
europea, e quelle di cui alla legge n. 109/1996, recante disposizioni
in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o
confiscati.
8. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma
della Valle d'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti linee
guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello
statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai relativi ordinamenti.
Roma, 7 febbraio 2013
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e
del Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 362