IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, 
                        IL TURISMO E LO SPORT 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  "Disciplina
dell'attivita' di Governo e  dell'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
"Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri " e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21
giugno 2012, registrato alla Corte  dei  conti  il  16  luglio  2012,
registro n. 6, foglio n. 347, recante modifiche al precedente decreto
1° marzo 2011,  concernente  "Ordinamento  delle  strutture  generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2011,
con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2011, che modifica il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale al Ministro  Piero  Gnudi
e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali, il turismo  e
lo sport; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre 2011, con il  quale  al  Ministro  Piero  Gnudi  sono  state
delegate le funzioni del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
materia di affari regionali, turismo e sport; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 novembre 2010, recante "Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Vista la legge 9 aprile 2009, n.  33  "Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  recante
misure a sostegno dei settori industriali in crisi" che istituiva  il
Contratto di rete; 
  Visto l'art. 42 della legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica" che introduceva le agevolazioni fiscali  ed
amministrative per le reti di impresa; 
  Visto l'art. 66 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine  di
favorire la creazione di reti di impresa e  di  filiera  nel  settore
turistico del territorio nazionale, prevede l'adozione di uno o  piu'
decreti del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per   la
definizione dei criteri e delle modalita'  per  la  realizzazione  di
progetti pilota; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
20  dicembre  2011,  concernente  l'approvazione  del   bilancio   di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  l'anno
2012, nel quale e'  iscritto  il  Centro  di  responsabilita'  n.  17
"Sviluppo e competitivita' del turismo"; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 6 dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere  e  sostenere  i
processi di integrazione tra  le  imprese  turistiche  attraverso  lo
strumento delle reti di impresa,  con  l'obiettivo  di  supportare  i
processi di riorganizzazione della filiera turistica,  migliorare  la
specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare  gli
investimenti per accrescere la capacita' competitivita' e  innovativa
dell'imprenditorialita'  turistica  nazionale,  in  particolare   sui
mercati esteri. 
  2. Le aggregazioni di imprese, secondo quanto previsto dall'art.  2
del presente decreto, possono proporre iniziative progettuali miranti
alla costituzione di nuove aggregazioni di imprese, anche stabili. 
  3. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a. "MPI": imprese rientranti nella definizione di micro e piccole
secondo i parametri riportati nell'allegato 1, art. 2 del Regolamento
CE n. 800/2008; 
    b.  "De  minimis":  quanto  indicato  nel  regolamento  (CE)   n.
1998/2006  della  Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione degli articoli 87  e  88  del  Trattato  agli  aiuti
d'importanza minore (de minimis).