IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' livello di tutela della salute, convertito con  modificazioni
nella legge dell'8 novembre 2012, n. 189» e in particolare l'art. 12,
commi 10 e 11; 
  Visto l'art. 12-bis, comma 9, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  recante  «Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e  successive
modifiche, recante «Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  ai
dispositivi medici impiantabili attivi»; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46  e  successive
modifiche, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente
i dispositivi medici»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico» e in  particolare  l'art.  6,
comma 7; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, recante «Regolamento di semplificazione delle  procedure  per
la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli  terapeutici
sperimentali»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15  luglio  1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  191
del  18  agosto  1997,  recante  «Recepimento   delle   linee   guida
dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione  delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 marzo 1998, recante
«Modalita'  per  l'esenzione  dagli   accertamenti   sui   medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12  maggio  2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2006, n. 194,  recante  «Requisiti
minimi per l'istituzione, l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei
comitati etici per le  sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali»  e
successive modifiche; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la  protezione  dei
diritti   dell'uomo    e    della    dignita'    dell'essere    umano
nell'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il
4 aprile 1997, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145; 
  Considerata la possibilita'  che  i  criteri  di  cui  al  presente
decreto possono essere di riferimento, per quanto applicabili, per le
valutazioni in tema di ricerca biomedica e di assistenza sanitaria di
cui al parere adottato dal Comitato  nazionale  di  bioetica  del  28
aprile 1997; 
  Vista la proposta dell'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA)  per  i
profili di propria competenza; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza  Stato-regioni,  sancita  nella
seduta del 7 febbraio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Definizione e funzioni dei comitati etici 
 
  1. I comitati etici  di  cui  all'art.  12,  commi  10  e  11,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189,  sono  organismi
indipendenti ai quali sono  attribuite  le  competenze  di  cui  alla
lettera c) del citato comma  10,  che  hanno  la  responsabilita'  di
garantire la tutela dei diritti,  della  sicurezza  e  del  benessere
delle persone in sperimentazione e di fornire  pubblica  garanzia  di
tale tutela. 
  2. Ove non gia' attribuita a specifici organismi, i comitati  etici
possono svolgere anche funzioni consultive in relazione  a  questioni
etiche connesse con le attivita' scientifiche e  assistenziali,  allo
scopo di proteggere e promuovere i valori della persona.  I  comitati
etici,  inoltre,  possono  proporre  iniziative  di   formazione   di
operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.