IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  luglio   2000,   recante   la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di  pesca  del
tonno rosso; 
  Visto il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 giungo 2012, recante modifica al  regolamento  (CE)
n. 302/2009 concernente un piano pluriennale  di  ricostituzione  del
tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2012, con il  quale  sono
stati  definiti  i  criteri  per  l'individuazione  delle  unita'  da
autorizzare alla pesca del tonno rosso con  il  sistema  «circuizione
(PS)», per la campagna di pesca 2013; 
  Considerato  che,  al  termine  dei  lavori  della   18^   sessione
straordinaria dell'ICCAT, le Parti Contraenti hanno adottato la nuova
raccomandazione ICCAT n. 12-03 con la quale sono state apportate  una
serie di modifiche alle misure di gestione  e  conservazione  di  cui
alla  precedente  raccomandazione  ICCAT  n.  10-04,   ivi   compreso
l'incremento, a partire dalla campagna  di  pesca  2013,  del  totale
ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso; 
  Visto il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio del  21  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23/54
del 25 gennaio 2013 con il quale e' stato ripartito,  tra  le  flotte
degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del  tonno
rosso  assegnato   all'Unione   europea,   per   l'annualita'   2013,
attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate,
nonche' un numero di 12 imbarcazioni autorizzate per la pesca con  il
sistema  «circuizione  (PS)»  ed  un  numero   di   30   imbarcazioni
autorizzate per la pesca con il sistema «palangaro (LL)»; 
  Considerato  che  il  suddetto  massimale  di  1.950,42  tonnellate
risulta  aumentato  rispetto  a  quello  assegnato  all'Italia  nelle
precedenti  annualita'  2011  e  2012,  per  un  totale   di   162,51
tonnellate; 
  Considerato che il predetto incremento di quota  consente,  per  la
sola campagna 2013, la rimodulazione tra i diversi sistemi di pesca -
rispetto alla precedente  annualita'  2012  -  delle  percentuali  di
allocazione  del  richiamato  contingente  complessivo  di   cattura,
nell'ottica  di  assicurare  migliori  prospettive  di   redditivita'
economica, anche per la tutela dell'occupazione, fatti salvi, in ogni
caso, i parametri  di  sostenibilita',  cosi'  come  individuati  dal
Comitato Scientifico dell'ICCAT; 
  Considerata,  altresi',  la  necessita'  di  incrementare,  per  la
campagna 2013, il livello del contingente cosiddetto indiviso (UNCL),
onde assicurare, rispetto alla precedente annualita' 2012,  una  piu'
adeguata ed agevole copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto
di eventuali catture accessorie (by-catch), secondo le  modalita'  di
cui alla vigente normativa internazionale e comunitaria; 
  Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale  minima  di
cui devono disporre le unita' da autorizzare  alla  pesca  del  tonno
rosso con il sistema «circuizione (PS)», per l'annualita'  2013,  non
puo', in ogni caso, risultare inferiore ai  richiamati  parametri  di
sostenibilita'  economica,   ambientale   e   sociale,   cosi'   come
individuati dal Comitato Scientifico dell'ICCAT; 
  Considerato che, sulla base delle comunicazioni presentate  secondo
le modalita' e nei termini fissati dal predetto decreto  ministeriale
29 novembre 2012, i predetti parametri di  sostenibilita'  economica,
ambientale e sociale sono  stati  raggiunti  da  n.  12  imbarcazioni
armate con il sistema «circuizione (PS)»; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione
del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con  il
predetto regolamento (UE) n. 40/2013, tra i diversi sistemi di  pesca
autorizzati, tenendo conto  del  numero  di  unita'  autorizzate  per
ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere  adeguati  livelli
di sostenibilita' economica e di redditivita'; 
  Ritenuto necessario suddividere, anche per  la  campagna  di  pesca
2013, il contingente di cattura destinato al sistema «palangaro (LL)»
in quote individuali di cattura, onde scongiurare  eventuali  eccessi
di pesca; 
  Ritenuto necessario determinare, anche per  la  campagna  di  pesca
2013, il numero delle tonnare fisse  autorizzate  in  conformita'  ai
medesimi criteri adottati, nel corso delle precedenti annualita' 2011
e 2012; 
  Considerata   l'opportunita'   di   valorizzare   la    continuita'
dell'esercizio dell'attivita' di pesca del  tonno  rosso,  in  quanto
strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla  base  del
sistema di contingentamento; 
  Considerata  l'urgenza  di   provvedere   alla   ripartizione   del
contingente complessivo assegnato all'Italia tra diversi  sistemi  di
pesca stanti le scadenze fissate dalla  normativa  comunitaria  e  la
necessita' di consentire il formale avvio della campagna 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Il  contingente  complessivo,  pari  a   1.950,42   tonnellate,
assegnato dall'Unione Europea all'Italia, per la  campagna  di  pesca
2013, e' ripartito tra i sistemi di pesca come segue: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2013, a
ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il
sistema  «circuizione  (PS)»,  sono  indicate  nell'allegato  A   del
presente  decreto  e  sono  state  calcolate  sulla  base  di  quelle
inizialmente  attribuite  nel  2012,  modificate  sulla  base   delle
comunicazioni  rese  dagli   interessati   ai   sensi   del   decreto
ministeriale 29 novembre 2012, in premessa citato, nonche' in ragione
del  contingente  assegnato  al  sistema  in  questione  di  cui   al
precedente comma 1. 
  3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2013, a
ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il
sistema «palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B del  presente
decreto e sono state calcolate sulla base di  quelle  attribuite  nel
2012, modificate in ragione del contingente assegnato al  sistema  in
questione di cui al precedente comma 1. 
  4. Sono ammesse a partecipare alla campagna  di  pesca  2013  le  3
(tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in  allegato  C,  le  cui
percentuali di  cattura,  maturate  nel  corso  dell'ultimo  triennio
(2010-2012), hanno evidenziato valori positivi, per  almeno  2  (due)
annualita'. 
  Le tonnare fisse posizionate al quarto, quinto e sesto posto  della
predetta graduatoria,  qualora  i  rispettivi  titolari  ne  facciano
espressa richiesta alla Direzione Generale della  Pesca  Marittima  e
dell'Acquacoltura di questo Ministero, possono essere autorizzate  ad
operare  per  finalita'  di  natura  esclusivamente  turistica,   con
l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla  presenza  di  personale
della  locale  Autorita'  Marittima   (che,   quindi,   deve   essere
tempestivamente  informata),  gli  esemplari  di  tonno   rosso   che
dovessero essere «accidentalmente» catturati, relativamente ai quali,
pertanto, e' vietata qualsiasi attivita' di sfruttamento commerciale.
Per tale sistema, il contingente di  cattura  rimane  indiviso  senza
attribuzione di quote individuali di cattura. 
  5.  Il  mantenimento  dell'iscrizione  negli  elenchi  di  cui   ai
precedenti paragrafi 2, 3  e  4  e'  subordinato  al  rispetto  delle
vigenti  disposizioni  internazionali,  comunitarie  e  nazionali  in
materia di pesca del tonno rosso. 
  6. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in  porti
diversi da quelli designati, indicati nell'allegato  D  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 marzo 2013 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 286