IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente «Legge  quadro
in materia di incendi boschivi e, in particolare, l'art. 12, comma 2,
il quale prevede il trasferimento statale  in  favore  delle  regioni
della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per  lo
svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della
difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale; 
  Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata  legge  n.  353/2000  il
quale prevede che: 
  a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento  delle
suindicate funzioni si provvede con  stanziamento  determinato  dalla
legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera  d)  della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni; 
  che la ripartizione delle risorse tra le  regioni  avviene  con  le
medesime modalita' di cui al comma 2  dell'art.  12  della  legge  n.
353/2000; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  «Norme  per  il
coordinamento della regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano con  la  riforma  tributaria»,  relativi
alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano  alla
ripartizione di finanziamenti statali; 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale prevede che «'le risorse statali a qualunque  titolo  spettanti
alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a  4.000
milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2012» e che «le predette riduzioni sono ripartite
secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano»; 
  Vista la tabella c) allegata alla legge 12 novembre  2011,  n.  183
(legge di stabilita' 2012), la quale  ha  previsto  uno  stanziamento
ridotto pari ad euro 2.711.373,00 per l'anno  finanziario  2012,  sia
per effetto delle disposizioni previste  dal  citato  art.  14  della
legge n. 122/2010 che dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, per il finanziamento delle funzioni  conferite  per  la
difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale; 
  Considerato che, per effetto dei criteri di riparto delle riduzioni
di cui al citato art. 14, cosi' come definiti sulla base dell'accordo
tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011, nonche'  delle  riduzioni
apportate ai capitoli rimodulabili dall'art.  13,  comma  1-quinquies
del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 aprile 2012, n. 44,  il
predetto stanziamento  di  euro  2.711.373,00  risulta  ulteriormente
ridotto e che, pertanto,  le  risorse  effettivamente  stanziate  sul
capitolo 2820/Mef per l'anno 1012 ammontano ad euro 1.375.342,00, con
esclusivo  riferimento  alle  spettanze  delle  regioni   a   statuto
speciale; 
  Considerato che, ai sensi del richiamato art. 12,  comma  2,  della
legge n. 353/2000 il predetto finanziamento  deve  essere  ripartito,
per  la  meta',  in  proporzione  al  patrimonio  boschivo   rilevato
dall'inventario  forestale  nazionale,  costituito  presso  il  Corpo
forestale dello Stato e, per l'altra  meta',  in  quote  inversamente
proporzionali  al  rapporto  tra  superficie  percorsa  dal  fuoco  e
superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento  il  dato
medio del quinquennio precedente; 
  Considerato  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/RIA/0067940 del
5 ottobre 2012 ha provveduto a  trasmettere  i  dati  concernenti  la
ripartizione del finanziamento 2012, elaborati sulla base dei criteri
stabiliti dal vigente art. 12, comma  2,  della  legge  n.  353/2000,
tenendo conto delle superfici percorse dal fuoco nell'anno e dei dati
relativi all'Inventario forestale nazionale del Corpo forestale dello
Stato, come rappresentati nell'allegata tabella 1; 
  Considerato che, con nota n. 27072 del 5 novembre  2012,  e'  stato
trasmesso  alla  segreteria  della  Conferenza   Stato-regioni,   per
l'acquisizione del previsto parere, lo schema di decreto con il quale
viene ripartito tra le regioni a statuto speciale l'importo  di  euro
1.375.342,00; 
  Considerato che,  successivamente  a  tale  inoltro,  sul  capitolo
2820/Mef per l'anno 2012 sono state accantonate ulteriori  somme  per
l'importo di euro 25.608,00, in previsione di variazioni negative  di
bilancio e che, pertanto, le risorse effettivamente spettanti per  le
finalita' di cui alla legge n. 353 del  2000,  per  l'anno  2012,  si
rideterminano in euro 1.349.734,00; 
  Vista l'allegata tabella 2 con la  quale,  per  effetto  di  quanto
sopra,  sono  state  rideterminate,   proporzionalmente,   le   quote
spettanti alle regioni a statuto speciale; 
  Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base  dei  dati  come
sopra indicati, alla ripartizione in favore delle regioni  a  statuto
speciale della somma complessiva di euro  1.349.734,00  in  relazione
alle predette finalita', secondo gli importi  indicati  nell'allegata
tabella 2; 
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  nella  seduta
del 6 dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Il finanziamento autorizzato per l'anno 2012, per le  finalita'  di
cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353,  per  lo  svolgimento  delle
funzioni conferite ai fini della conservazione e della  difesa  dagli
incendi del patrimonio  boschivo  nazionale,  inizialmente  ripartito
secondo i dati riportati nella tabella 1 predisposta dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  protezione  civile,
determinato in euro 1.349.734,00, come  specificato  nelle  premesse,
ripartito tra le regioni a statuto speciale secondo  quanto  indicato
nell'allegata tabella 2. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 aprile 2013 
 
                                                  Il Ministro: Grilli