IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011  recante  «Disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti  alimentari»,  ed
in particolare l'art. 7 che prevede la  definizione  di  disposizione
per la rilevazione della produzione del latte di  bufala  secondo  le
modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  14  gennaio  2013  recante  le
disposizioni per la rilevazione della produzione di latte  di  bufala
in attuazione  dell'art.  7  della  legge  3  febbraio  2011,  n.  4,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  84
del 10 aprile 2013; 
  Visto in particolare l'art. 7 comma 1 del citato decreto 14 gennaio
2013 che dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al  decreto
stesso a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
  Visto inoltre il comma 2 del citato art. 7 del decreto  14  gennaio
2013 che dispone l'obbligo di trasmissione dei dati  decorre  dal  1°
marzo 2013 e pertanto impone all'allevatore  di  trasmettere  i  dati
relativi primo giorno del mese di gennaio ed i dati relativi al primo
giorno del mese di febbraio, nonche' il numero totale delle bufale in
produzione e la quantita' di latte di  massa  prodotto  per  l'intero
mese di gennaio e febbraio in data 1° marzo 2013, unitamente ai  dati
del mese di marzo 2013; 
  Considerato che il citato decreto ministeriale 14 gennaio  2013  e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
in data 10 aprile 2013; 
  Considerata  pertanto  l'impossibilita'  per  gli   allevatori   di
adempiere alle disposizioni di cui  al  citato  decreto  nei  termini
previsti dall'art. 7 del decreto 14 gennaio 2013; 
  Ritenuto pertanto necessario modificare i termini entro i quali gli
allevatori bufalini sono tenuti a trasmettere i  dati  relativi  alla
quantita' di  latte  prodotta  da  ciascun  animale  nonche'  i  dati
relativi alla quantita' di latte di massa prodotto per l'intero mese, 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 7 (Disposizioni transitorie e  finali)  del
decreto ministeriale 14 gennaio 2013  e'  abrogato  ed  integralmente
sostituito dal seguente comma: 2. «In deroga a  quanto  previsto  dal
precedente art. 5,  comma  1,  l'obbligo  di  trasmissione  dei  dati
decorre  dal  1°  maggio  2013  e  l'allevatore  trasmette  al  SIAN,
direttamente o tramite organismi da lui  delegati,  i  dati  relativi
primo giorno del mese di gennaio, febbraio, marzo ed aprile  rilevati
ai sensi del precedente art. 2 (allegato A), nonche' il numero totale
delle bufale in produzione e la quantita' di latte di massa  prodotto
per gli interi mesi di gennaio, febbraio, marzo ed  aprile  (allegato
C) in data 1° maggio 2013, unitamente ai  dati  del  mese  di  maggio
2013». 
    Roma, 15 aprile 2013 
 
                                                 Il Ministro: Catania