IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
 
                                  e 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99  «Disposizioni  in
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle  imprese,  nonche'
in materia di energia.», recante disposizioni al fine  di  assicurare
la pronta «Attuazione del capo II del regolamento  (CE)  n.  765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia  di
accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei
prodotti»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art.  55,  recanti  norme  di
istituzione  del  Ministero   delle   attivita'   produttive   e   di
trasferimento   allo   stesso   delle    funzioni    del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del  Ministero  del
commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la Direttiva CEE 19  febbraio  1973,  n.  23  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  stati  membri  relativa  al
materiale elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro  taluni
limiti di tensione; 
  Vista la legge  18  ottobre  1977,  n.  791,  di  attuazione  della
predetta Direttiva; 
  Visti gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a),  della  legge  6
febbraio 1996, n. 52, recanti  delega  al  Governo  per  l'attuazione
della Direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22  luglio  1993,  nella
parte in cui modifica la Direttiva 73/23/CEE citata; 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione
della Direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale
elettrico destinato ad  essere  utilizzato  entro  taluni  limiti  di
tensione; 
  Vista la Direttiva 2006/95/CE che codifica la  direttiva  73/23/CEE
«Bassa tensione»; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato."; 
  Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare  l'art.
3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e  il  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali  hanno  affidato  all'Organismo
Nazionale  Italiano  di  Accreditamento  -ACCREDIA-  il  compito   di
rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI  CEI  EN  ISO
IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee
di  riferimento,  ove  applicabili,  agli  Organismi  incaricati   di
svolgere attivita' di  valutazione  della  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza, di quattro direttive  e  nella  fattispecie,
della  Direttiva  CEE  19febbraio  1973,   n.   23   concernente   il
ravvicinamento delle legislazioni degli  stati  membri,  relativa  al
materiale elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro  taluni
limiti di tensione; 
  Vista  l'istanza  di  rinnovo  dell'autorizzazione  della  societa'
OCE-Organismo di Certificazione Europea s.r.l. del 12 febbraio  2013,
acquisita con prot. n. 25506 del 14 febbraio  2013  agli  atti  della
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la
Vigilanza  e  la   Normativa   Tecnica,   inerente   lo   svolgimento
dell'attivita' di valutazione di conformita' di  cui  alla  Direttiva
2006/95/CE citata; 
  Acquisita la delibera del 31 gennaio 2013 del  Comitato  Settoriale
di Accreditamento  per  gli  Organismi  Notificati,  operante  presso
Accredia, risultante  agli  atti  della  Direzione  Generale  per  il
Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la  Normativa
Tecnica con prot. n. 22612 dell'11 febbraio 2013, con la  quale  alla
societa' OCE-Organismo di  Certificazione  Europea  s.r.l.  e'  stato
rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI  CEI  EN
ISO 45011 e UNI CEI  EN  ISO/IEC  17025,  ai  sensi  della  Direttiva
2006/95/CE; 
  Visto in particolare l'art. 47, comma  2  della  legge  6  febbraio
1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 1994" e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  che
individua le spese a carico degli Organismi istanti, e  comma  4  del
medesimo  articolo,  ove   si   stabiliscono   prescrizioni,   previa
emanazione di appositi decreti ministeriali, per  la  determinazione,
l'aggiornamento e le modalita' di riscossione  delle  tariffe  dovute
per le attivita' autorizzative e di controllo di  cui  al  precedente
comma 2; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Societa' OCE-Organismo di Certificazione Europea  s.r.l.  con
sede legale in Via Pietro  Nenni,  32  -  00036  Palestrina  (RM)  e'
autorizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2  della  legge  18  ottobre
1977,  n.  791,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  1  del   decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a predisporre  in  qualita'  di
organismo notificato, in caso di contestazione  e  su  richiesta  del
costruttore  o  dell'importatore,  relazioni  sulla  conformita'  del
materiale elettrico alle disposizioni di sicurezza previste dall'art.
2 della citata legge n. 791/77, in  applicazione  dell'art.  8  della
direttiva 73/23/CEE, come  codificato  dall'art.  8  della  direttiva
2006/95/CE; 
  2. L'Organismo, in aggiunta alle attivita'  di  cui  al  precedente
comma 1, e' altresi' autorizzato a emettere pareri di conformita'  ai
sensi dell'art.  9,  comma  3  della  Direttiva  2006/95/CE,  per  il
materiale elettrico definito nella medesima Direttiva all'art. 1.