IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e IL DIRETTORE GENERALE delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; Vista la Direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della predetta Direttiva; Visti gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la Direttiva 73/23/CEE citata; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della Direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la Direttiva 2006/95/CE che codifica la direttiva 73/23/CEE «Bassa tensione»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato."; Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva CEE 19febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri, relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione della societa' OCE-Organismo di Certificazione Europea s.r.l. del 12 febbraio 2013, acquisita con prot. n. 25506 del 14 febbraio 2013 agli atti della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, inerente lo svolgimento dell'attivita' di valutazione di conformita' di cui alla Direttiva 2006/95/CE citata; Acquisita la delibera del 31 gennaio 2013 del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, risultante agli atti della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con prot. n. 22612 dell'11 febbraio 2013, con la quale alla societa' OCE-Organismo di Certificazione Europea s.r.l. e' stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 2006/95/CE; Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalita' di riscossione delle tariffe dovute per le attivita' autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2; Decreta: Art. 1 1. La Societa' OCE-Organismo di Certificazione Europea s.r.l. con sede legale in Via Pietro Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM) e' autorizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a predisporre in qualita' di organismo notificato, in caso di contestazione e su richiesta del costruttore o dell'importatore, relazioni sulla conformita' del materiale elettrico alle disposizioni di sicurezza previste dall'art. 2 della citata legge n. 791/77, in applicazione dell'art. 8 della direttiva 73/23/CEE, come codificato dall'art. 8 della direttiva 2006/95/CE; 2. L'Organismo, in aggiunta alle attivita' di cui al precedente comma 1, e' altresi' autorizzato a emettere pareri di conformita' ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Direttiva 2006/95/CE, per il materiale elettrico definito nella medesima Direttiva all'art. 1.