L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 3 maggio 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio
1997, n. 249, recante «Istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo»; 
  Vista la propria  delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138
del 15 giugno  2012,  con  la  quale  e'  stato  adottato,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997, il nuovo  «Regolamento
concernente l'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Autorita',  e
successive modifiche ed integrazioni»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-quater
della legge n. 28/2000; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Visto l'art. 133,  secondo  comma,  della  Costituzione,  il  quale
stabilisce che la regione, sentite le popolazioni  interessate,  puo'
con sue  leggi  istituire  nel  proprio  territorio  nuovi  comuni  e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa  legislativa
del popolo» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto della regione  Toscana  sui
referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni; 
  Vista la legge regionale della Toscana n. 62 del 23 novembre  2007,
recante  «Disciplina  dei   referendum   regionali   previsti   dalla
Costituzione e dallo statuto» e successive modifiche; 
  Vista la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 4 del 30
gennaio 2013 relativa alla «Istituzione  del  comune  di  Castel  San
Niccolo' Montemignaio per fusione dei comuni di Castel San Niccolo' e
Montemignaio.  Formulazione  del  quesito   referendario   ai   sensi
dell'art. 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n.  62
(Disciplina dei referendum regionali previsti  dalla  Costituzione  e
dallo statuto); 
  Visto il decreto del presidente della giunta della regione  Toscana
n. 37 del 12 marzo 2013, pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Toscana n. 10 del 15  marzo  2013,  con  il  quale  e'  stato
indetto il referendum consultivo sull'istituzione del nuovo comune di
Castel San Niccolo' Montemignaio per il  16  giugno  2013,  ai  sensi
della legge regionale n. 62 del 23 novembre 2007; 
  Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19  giugno
2001, n. 8, recante «Modifiche all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; 
  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,
recante «Regolamento in materia di  pubblicazione  e  diffusione  dei
sondaggi sui mezzi  di  comunicazione  di  massa»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del  27  dicembre
2010; 
  Viste le  note  del  18  aprile  2013  con  le  quali,  in  ragione
dell'impossibilita' di effettuare  le  consultazioni  previste  dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la  commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo
stato non ancora costituita, l'Autorita' ha trasmesso  lo  schema  di
provvedimento,  recante  le   «Disposizioni   di   attuazione   della
disciplina in materia di  comunicazione  politica  e  di  parita'  di
accesso ai mezzi  di  informazione  relative  alla  campagna  per  il
referendum consultivo  sull'istituzione  del  comune  di  Castel  San
Niccolo' Montemignaio, per fusione dei comuni di Castel San  Niccolo'
e Montemignai, indetto per il giorno 16 giugno 2013»,  ai  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udita la relazione del Presidente; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento  tra
i soggetti politici favorevoli  o  contrari  al  quesito  di  cui  al
referendum consultivo indetto  per  il  giorno  16  giugno  2013  con
decreto del presidente della giunta regionale della Toscana n. 37 del
12 marzo 2013 e relativo all'istituzione del nuovo comune  di  Castel
San Niccolo' Montemignaio  per  fusione  dei  comuni  di  Castel  San
Niccolo' e Montemignaio, nei confronti delle emittenti radiofoniche e
televisive private locali  e  della  stampa  quotidiana  e  periodica
operanti nei comuni interessati dalla consultazione referendaria,  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre
2003, n. 313, in materia  di  disciplina  dell'accesso  ai  mezzi  di
informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16  maggio  2005,
recante «Disposizioni di attuazione della disciplina  in  materia  di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19  giugno
2001, n. 8, recante "Modifiche all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005». 
  2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art.  13,  comma
1, della delibera n. 37/05/CSP  del  16  maggio  2005  decorrono  dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge
22  febbraio  2000,  n.  28,  ai  sondaggi  relativi  al   referendum
disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli  da
6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione  e  diffusione  di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 
  4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche
parziale, della  consultazione  referendaria  di  cui  alla  presente
delibera con  le  consultazioni  elettorali  amministrative,  saranno
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. 
  5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia  sino
a tutto il 16 giugno 2013. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, ed e' reso disponibile nel sito web  della
stessa Autorita': www.agcom.it 
    Roma, 3 maggio 2013 
 
                                               Il presidente: Cardani