Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 6  maggio  2013,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da ventidue cittadini italiani, previo deposito di
certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali,  di  voler
promuovere una richiesta di referendum popolare,  previsto  dall'art.
75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
    «Volete Voi che sia abrogato l'art. 24, commi 6 e 9 (Disposizioni
in materia di trattamenti pensionistici) del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 - decreto convertito, con  modificazioni,  in  legge  22
dicembre 2011, n.  214.  -  Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici nella parte  in  cui
recitano: 
      - relativamente al comma 6 limitatamente a: 
        6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5,  al  fine  di
conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito
indicati: 
          a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della  medesima
(...) 
          b. 63 anni e 6 mesi per  le  lavoratrici  autonome  la  cui
pensione e'   liquidata   a   carico   dell'assicurazione    generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...) 
          c.  per  i  lavoratori  dipendenti  e  per  le  lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni  e  integrazioni,  la
cui  pensione e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito  anagrafico  di  sessantacinque  anni  per  l'accesso  alla
pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico  di
sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della
legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni, e'
determinato in 66 anni; 
          d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni
per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
    - relativamente al comma 9 limitatamente a: 
    9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata
a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive  della
medesima, nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i  requisiti  anagrafici
per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  di  cui  al  comma  6  del
presente articolo devono essere tali da garantire un'eta'  minima  di
accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67  anni  per  i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto
alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021 (...)?» 
    Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso la Federazione
Confsal Unsa in Roma, Via della Trinita' dei Pellegrini  n.1  -  tel.
06-4828232 - fax. 06-4828090 - e-mail: info@confsal-unsa.it