IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della  Commissione  del  15
dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione
di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato; 
  Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del
19 gennaio  2009,  che  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetale, che producono perdite  superiori  al  30  per  cento  delle
produzione media annua; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino  trasmesso  alla
Commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n.  1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della  misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto 20 aprile  2011,  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1°
giugno 2011 Reg. n. 3,  foglio  n.  280,  con  il  quale  sono  stati
adeguati i termini, le modalita' e le procedure  per  la  concessione
dei  contributi  pubblici  sui  premi  assicurativi   delle   polizze
agevolate  alla  luce   dell'introduzione   dei   nuovi   canali   di
finanziamento comunitari; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2011, del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30
gennaio 2012 Reg. n.  1,  foglio  n.  277,  con  il  quale  e'  stato
integrato il D.M. 20 aprile 2011 soprarichiamato, per  consentire  la
stipula delle polizze pluri e multi rischi sui  seminativi  da  pieno
campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine,
con  entrata  in  copertura  delle  assicurazioni  agevolate   l'anno
precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto; 
  Visto  il  piano  assicurativo  2013,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  31
gennaio 2013; 
  Visto l'art. 127, della legge n. 388 del  2000,  che  al  comma  3,
prevede la individuazione dei valori  delle  produzioni  assicurabili
con  polizze  agevolate,  sulla  base  dei  prezzi  di  mercato  alla
produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare); 
  Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo n. 102 del  2004,  cosi'
come modificato  ed  integrato  dal  d.lgs.  n.  82  del  2008,  dove
stabilisce che se dalle rilevazioni dei prezzi effettuate  secondo  i
criteri stabiliti al punto precedente si riscontrano scostamenti  dei
valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo  anno  superiori
al 50% rispetto al biennio  precedente,  gli  stessi  prezzi  unitari
possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato
dell'ultimo anno; 
  Visto il decreto 5 dicembre 2008, registrato alla Corte  dei  conti
il 20 gennaio 2009 reg. 1 fog. 7, con il quale sono stati stabiliti i
prezzi unitari massimi per la quantificazione dei valori assicurabili
con polizze agevolate a copertura dei mancati redditi per periodo  di
fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie; 
  Visto il decreto 7 febbraio 2012, registrato alla Corte  dei  conti
il 28 febbraio  2012  reg.  3  fog.  24,  con  il  quale  sono  stati
stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di  ripristino  delle
strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti, serre  e
reti antigrandine per la quantificazione dei valori assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Visto il decreto 8 maggio 2012, registrato alla Corte dei conti  il
5 giugno 2012 reg. 7 fog. 59, con il quale sono stati stabiliti,  tra
l'altro, i prezzi unitari massimi per la quantificazione  dei  valori
assicurabili con polizze agevolate a copertura  dei  mancati  redditi
per periodo di fermo degli allevamenti avicoli e bufalini colpiti  da
epizoozie; 
  Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni  agricole  rilevati
dall'ISMEA nel triennio dal dicembre 2009 al novembre 2012; 
  Visto le valutazioni e le determinazioni  dell'ISMEA  (Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare); 
  Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana  Allevatori)
del 29 gennaio 2013, di aggiornamento dei costi  per  lo  smaltimento
della  carcasse  dei  capi  bovini,  bufalini,   suini,   ovicaprini,
avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte
autorizzate,  nonche'  del  valore  di  riferimento  del   costo   di
macellazione in azienda di bovini non deambulanti; 
  Ritenuto di adottare per le produzioni  la  media  dei  prezzi  dei
singoli prodotti, rilevati nel triennio dal dicembre 2009 al novembre
2012; per lo smaltimento delle carcasse  animali  e  come  valore  di
riferimento del costo  di  macellazione  in  azienda  di  bovini  non
deambulanti i costi comunicati dall'AIA  in  data  29  gennaio  2013,
quali importi massimi entro i quali devono essere contenuti i  prezzi
unitari  per  la   determinazione   dei   valori   delle   produzioni
assicurabili nel 2013; 
  Ritenuto  di  confermare  i  costi  unitari  massimi  del   settore
zootecnico per il calcolo dei mancati redditi per  periodo  di  fermo
degli allevamenti  colpiti  da  epizoozie  stabiliti  con  decreto  5
dicembre  2008  sopra  richiamato,  ad  eccezione  degli  allevamenti
avicoli e bufalini per i quali si confermano i  prezzi  adottati  con
decreto 8 maggio 2012 soprarichiamato; 
  Ritenuto di confermare i costi unitari massimi di ripristino  delle
strutture aziendali per la quantificazione  dei  valori  assicurabili
con polizze agevolate, stabiliti con decreto 7  febbraio  2012  sopra
richiamato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni  agricole,  delle
strutture aziendali, ed i costi di smaltimento delle carcasse animali
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato  nell'anno  2013,  in  attuazione  del  Piano  assicurativo
agricolo approvato  con  decreto  31  gennaio  2013,  sono  riportati
nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I valori riportati nell'elenco allegato,  codificati  per  area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima  specie  botanica  o
gruppo varietale  delle  produzioni  vegetali,  struttura  aziendale,
specie animale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito
dei quali, in sede di stipula  delle  polizze,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Per il riso da seme il prezzo stabilito  per  la  corrispondente
varieta', puo' essere  maggiorato  fino  a  € 7,75  il  quintale.  Al
certificato  di  polizza  deve  essere  allegato  il   contratto   di
coltivazione quale riso da seme,  per  i  controlli  da  parte  della
Regione territorialmente competente. 
  4. Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del  periodo  di  conversione,  puo'  essere
maggiorato fino al 20 per cento. In  tale  caso,  al  certificato  di
polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di  controllo
preposto, per le successive verifiche della Regione  territorialmente
competente,  e  sul  certificato  stesso  deve  essere  riportata  la
dicitura «produzione biologica». 
  5. Per le strutture aziendali - reti antigrandine  con  sovrastanti
film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli - il  prezzo
unitario  massimo  da  utilizzare  per  la  stipula   delle   polizze
assicurative  agevolate  e'  pari  al  prezzo  unitario  delle   reti
antigrandine, stabilito con decreto  ministeriale  7  febbraio  2012,
richiamato nelle premesse, aumentato del 20%. 
  6. I prezzi massimi riferiti  al  metro  quadrato  per  i  prodotti
florovivaistici, riportati  nell'allegato,  rappresentano  il  valore
massimo annuale assicurabile per unita' di superficie, tenendo  conto
della successione dei cicli colturali delle  specie  riportate  nella
colonna «specifica prodotto».