IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - Misure urgenti per
la crescita del Paese - convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, di seguito decreto-legge 83 del 2012;
Visto l'art. 27 del decreto legge 83 del 2012 che reca il riordino
della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione
produttiva di aree di crisi industriale complessa;
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di
sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica,
in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
Visto il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, art. 2, comma 2, che ha
attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le funzioni del soppresso CIPI in ordine alla
determinazione dei criteri e delle modalita' di utilizzo del Fondo
speciale per la reindustrializzazione di cui all'art. 8 del
decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio
1989, n. 181;
Visto in particolare il comma 8, dell'art. 27, del decreto-legge 83
del 2012, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di
natura non regolamentare, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri
per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale ed impartisce le opportune direttive
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa, prevedendo la priorita' di accesso agli
interventi di propria competenza;
Considerato che ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto-legge
83 del 2012, per la definizione e l'attuazione degli interventi del
Progetto di riconversione e riqualificazione industriale il Ministero
dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le
cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con il
Ministero dello sviluppo economico;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013
approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010),
pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010 C 215;
Visto il Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti di Stato per gli investimenti a finalita' regionale ed agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
Visto l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che prevede l'istituzione di un'apposita struttura, con forme di
cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico
ed il Ministero del lavoro al fine di contrastare il declino
dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e
consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di
rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del
18 dicembre 2007, recante disposizioni sulla articolazione,
composizione ed organizzazione della Struttura per le crisi
d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' la nota della Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano in data 24 gennaio 2013;
Decreta:
Art. 1
Individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa con
impatto significativo sulla politica industriale nazionale.
1. Ai fini del presente decreto, le crisi industriali complesse
sono quelle che riguardano specifici territori soggetti a recessione
economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante
da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione con
effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata
specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano
risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.
2. Per l'adozione dei Progetti di riconversione e riqualificazione
industriale, la crisi industriale complessa ha un impatto
significativo sulla politica industriale nazionale nelle situazioni
in cui:
a) settori industriali con eccesso di capacita' produttiva o con
squilibrio strutturale dei costi di produzione necessitano di un
processo di riconversione in linea con gli indirizzi comunitari e
nazionali in materia di politica industriale;
b) settori industriali necessitano di un processo di
riqualificazione produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra
attivita' industriale e tutela della salute e dell'ambiente.
3. La regione o le regioni interessate, mediante deliberazione
della Giunta regionale, presentano al Ministero dello sviluppo
economico una istanza di riconoscimento di situazione di crisi
industriale complessa che contiene:
a) la descrizione dei fattori di complessita' della crisi
industriale in termini di significativita' sulla politica industriale
nazionale;
b) la descrizione della crisi con le caratteristiche di cui al
comma 1, di una o piu' imprese di grande o media dimensione con
effetti sull'indotto, ovvero della grave crisi di uno specifico
settore industriale con elevata specializzazione nel territorio;
c) l'individuazione e la descrizione dei territori interessati
dalla crisi industriale con riferimento ai parametri statistici del
sistema locale di lavoro o dei sistemi locali di lavoro interessati,
in rapporto con quelli della regione e delle aree di ripartizione
territoriale omogenee;
d) l'analisi della dinamica e dell'incidenza del settore di
specializzazione produttiva del sistema locale di lavoro sul settore
industriale di riferimento;
e) l'analisi dell'incidenza economica del sistema locale di
lavoro a livello provinciale, regionale e nazionale;
f) la proposta di massima dei contenuti del Progetto di
riconversione e riqualificazione industriale, di seguito PRRI, in
ordine:
alla riqualificazione produttiva del comparto interessato dalla
crisi ovvero alla sua riconversione in attivita' alternative nel
rispetto degli indirizzi di politica industriale nazionale;
alla strumentazione regionale attivabile, con particolare
riferimento agli interventi di natura non rotativa cofinanziati
dall'Unione Europea o con risorse proprie, e della eventuale
partecipazione delle societa' regionali;
g) le misure di politica attiva del lavoro.
4. Con la medesima deliberazione di Giunta regionale e' individuato
il referente della Regione per la definizione ed attuazione del PRRI.
5. L'istruttoria viene svolta dalla Direzione generale per la
politica industriale e la competitivita', di seguito DGPIC, sentita
la Struttura per le crisi d'impresa prevista dall'art. 1, comma 852,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di trenta
giorni dalla ricezione dell'istanza.
6. A seguito di istruttoria positiva, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, viene riconosciuta la crisi industriale
complessa ed e' costituito il Gruppo di coordinamento e controllo,
composto dai rappresentanti della DGPIC, della Direzione generale per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, delle Regioni, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle
Amministrazioni interessate, con il compito di coadiuvare nella
definizione e realizzazione del PRRI. Ai componenti del Gruppo di
coordinamento e controllo non spetta alcun compenso comunque
denominato ed al relativo funzionamento si provvede con risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.