IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 93/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n,  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione,' all'immissione in commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle 
  direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE  e  2006/8/CE,   relative   alta
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data  4  ottobre  2012  dall'impresa
Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in  Koln  (Germania),  Edmund
Rumpler  Str.6,   D-5114,   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
TAIFUN JARDIN, contenete la  sostanza  attiva  glifosate,  uguale  al
prodotto di riferimento denominato Gliphogan Top CL registrato al  n.
15096 con decreto direttoriale in data 19  ottobre  2011,  modificato
successivamente ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 55/2012 in data 30 settembre 2012, dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che prodotto e' uguale al citato prodotto  di
riferimento Gliphogan Top CL registrato al n. 15096; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2001  di  inclusione  della  sostanza
attiva glifosate, nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 30 giugno  2012  in  attuazione  della  direttiva
2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2011; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo  1995  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  commissione  del  10
novembre 2010 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un  fascicolo  conforme
all'allegato III; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2015, l'impresa Feichemie Schwebda  GmbH  con  sede  legale  in  Koln
(Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, e' autorizzata ad immettere
in commercio il prodotto fitosanitario denominato TAIFUN  JARDIN  con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10 - 20 - 30 - 50  -
100; 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dagli  stabilimenti
delle  Imprese  estere:  Monsanto  Europe  S.A.N.V.,  B-2040  Antwerp
(Belgio); 
  Il  prodotto  e'  confezionato  nello  stabilimento   dell'impresa:
Kollant Spa Vigonovo (VE). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15592. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa teressata e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica 
    Roma, 4 dicembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello