IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare: l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria; l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia. Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in particolare l'art. 1, comma l, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori; Visto il regolamento (UE) N. 994/2010 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 ottobre 2010 ( di seguito regolamento ( UE) n. 994/2010), concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale; Viste le linee applicative emanate dal Joint Research Centre dell'UE «Besl praclices and melhodological guidelines.for conducling gas risk avsessments» del 18 luglio 2011 per il Piano di azione preventivo e per il piano di emergenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011 sopra citato, in conformita' con le disposizioni degli articoli 5 e 10 del regolamento (UE) n. 994/2010 sopra citato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas da clienti industriali individuati; Visti i risultati dell'attuazione delle misure previste dal decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010, 29 dicembre 2011 e 23 novembre 2012 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas; Visto l'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza gas e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001 n. 235 con cui e' stato tra l'altro istituito il comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza; Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale; Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale, degli operatori e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale; Considerati gli esiti degli eventi avversi che si sono verificati principalmente nei cicli termici invernali 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009 e 2011/2012 che hanno talvolta comportato il ricorso allo stoccaggio strategico; Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di crisi del sistema del gas naturale; Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno; Sentito, nella riunione del 21 settembre 2012. il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas sopra citato; Sentite le imprese del gas naturale e le Associazioni dei clienti industriali interessate nella riunione del 12 novembre 2012; Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas che si e' espressa con nota prot. 5418 dell'8 febbraio 2013; Effettuate le consultazioni con gli Stati membri interessati, tramite confronti sui rispettivi piani nell'ambito dei lavori del Gas Coordination Group, istituito presso la Commissione europea ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 994/2010, ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo l giugno 2011, n. 93 e comunicati gli esiti alla Commissione europea ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 994/2010; Effettuata la consultazione del 24 gennaio 2013 delle associazioni di tutela dei clienti civili nell'ambito del Consiglio nazionale consumatori ed utenti ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 994/2010; Decreta: Art. 1 Piano di azione preventivo e piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale 1. Il piano di azione preventivo, definito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e secondo le disposizioni dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 994/2010, e' approvato nel testo di cui in allegato I del presente decreto. 2. E' altresi' approvato il piano di emergenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e secondo le disposizioni dell'art. 10 del regolamento UE n. 994/2010, nel seguito denominato piano, per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, riportato in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il piano definisce la tipologia e le modalita' di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni di crisi, nel bilancio complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli alla sicurezza del sistema del gas naturale. 4. Per quanto non diversamente specificato nelle definizioni del Piano valgono le definizioni previste dai decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164 e 1° giugno 2011, n. 93 e dai codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. In linea con quanto disposto dal regolamento (UE) N. 994/2010, l'Autorita' competente e' individuata nella direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico e l'autorita' di regolazione e' individuata nell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.