IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  successive
modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 164/00)
ed in particolare: 
    l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro  dello
sviluppo economico, sono stabilite regole per  il  dispacciamento  in
condizioni d'emergenza e  definiti  gli  obblighi  di  sicurezza  del
sistema nazionale del gas naturale; 
    l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno
l'obbligo  di  fornire  ai  propri  clienti   la   modulazione   loro
necessaria; 
    l'art.  28,  comma   2,   che   stabilisce   che   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello
sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e  alla
programmazione a lungo termine  del  sistema  nazionale  del  gas,  e
persegue tali obiettivi anche mediante  specifici  indirizzi  con  le
finalita' di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza  degli
approvvigionamenti, il funzionamento  coordinato  del  sistema  degli
stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema  nazionale  del
gas; 
    l'art. 28, comma 3, che stabilisce che,  in  caso  di  crisi  del
mercato dell'energia  o  di  gravi  rischi  per  la  sicurezza  della
collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti
di utilizzazione del gas naturale, il Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico,
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia. 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in  particolare
l'art. 1, comma l, secondo cui il Ministro dello  sviluppo  economico
emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al  fine
di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del
gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure
per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture
di uno o piu' fornitori; 
  Visto il regolamento (UE) N. 994/2010 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 20 ottobre 2010 (  di  seguito  regolamento  (  UE)  n.
994/2010),  concernente  misure  volte  a  garantire   la   sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale; 
  Viste le  linee  applicative  emanate  dal  Joint  Research  Centre
dell'UE «Besl praclices and melhodological guidelines.for  conducling
gas risk avsessments» del 18 luglio  2011  per  il  Piano  di  azione
preventivo e per il piano di emergenza ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del decreto legislativo n. 93/2011 sopra citato, in  conformita'  con
le disposizioni degli  articoli  5  e  10  del  regolamento  (UE)  n.
994/2010 sopra citato; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11
settembre 2007 recante  l'introduzione  di  una  metodologia  per  il
contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi
da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo  dei
consumi di gas da clienti industriali individuati; 
  Visti i risultati dell'attuazione delle misure previste dal decreto
11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali
14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008,  17  dicembre  2009,  28  dicembre
2010,  29  dicembre  2011  e  23  novembre  2012  recanti   ulteriori
disposizioni per il contenimento dei consumi di gas; 
  Visto l'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  come
convertito  con  legge  7  agosto  2012,  n.  134,   che   stabilisce
l'individuazione degli impianti di produzione  di  energia  elettrica
necessari per situazioni di emergenza gas e delle relative condizioni
di esercizio e funzionamento; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 26  settembre  2001  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001 n. 235 con cui
e' stato tra l'altro istituito il comitato  tecnico  di  emergenza  e
monitoraggio del sistema  nazionale  del  gas  naturale,  di  seguito
denominato  il  comitato,  al  fine  di  formulare  proposte  per  la
definizione delle possibili situazioni di emergenza,  di  individuare
gli  strumenti  d'intervento  in  caso  di  emergenza,  di  formulare
proposte per la definizione delle procedure e  della  tempistica  per
l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente
il monitoraggio del  funzionamento  del  sistema  nazionale  del  gas
naturale, in relazione alle situazioni di emergenza; 
  Considerato che, a seguito di condizioni climatiche  sfavorevoli  o
per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale  si
potrebbero verificare problemi di copertura del  fabbisogno  del  gas
naturale; 
  Considerata la necessita' di definire il  ruolo,  i  compiti  e  le
responsabilita' delle imprese di gas naturale, degli operatori e  dei
soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di  emergenza  del
sistema del gas naturale; 
  Considerati gli esiti degli eventi avversi che si  sono  verificati
principalmente nei  cicli  termici  invernali  2004/2005,  2005/2006,
2008/2009 e 2011/2012 che hanno talvolta comportato il  ricorso  allo
stoccaggio strategico; 
  Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita'  in  sequenza
da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili  a  seguito
di analisi dello stato  del  sistema  e  delle  sue  prospettive,  le
possibili misure per far fronte ad eventi che determinino,  anche  in
prospettiva,  un  eventuale  stato  di  crisi  del  sistema  del  gas
naturale; 
  Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a  seguito  di
eventi  sfavorevoli  conseguenti  a  condizioni  climatiche   avverse
durante ciascun periodo  invernale  o  ad  inattese  riduzioni  degli
approvvigionamenti di  gas  naturale,  la  copertura  del  fabbisogno
previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili
nonche' a clienti non civili  con  consumi  non  superiori  a  50.000
Smc/anno; 
  Sentito, nella riunione  del  21  settembre  2012.  il  parere  del
Comitato di emergenza  e  monitoraggio  del  sistema  del  gas  sopra
citato; 
  Sentite le imprese del gas naturale e le Associazioni  dei  clienti
industriali interessate nella riunione del 12 novembre 2012; 
  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il  gas  che  si  e'
espressa con nota prot. 5418 dell'8 febbraio 2013; 
  Effettuate le  consultazioni  con  gli  Stati  membri  interessati,
tramite confronti sui rispettivi piani nell'ambito dei lavori del Gas
Coordination Group, istituito presso la Commissione europea ai  sensi
dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 994/2010, ai sensi dell'art.  8,
comma 2, decreto legislativo l giugno 2011, n. 93  e  comunicati  gli
esiti alla Commissione europea ai sensi dell'art. 4  del  regolamento
(UE) n. 994/2010; 
  Effettuata la consultazione del 24 gennaio 2013 delle  associazioni
di tutela dei clienti  civili  nell'ambito  del  Consiglio  nazionale
consumatori ed utenti ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento  (UE)
994/2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Piano di azione preventivo e  piano  di  emergenza  per  fronteggiare
         eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale 
 
  1. Il piano di azione preventivo, definito ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e secondo le  disposizioni
dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 994/2010, e' approvato nel  testo
di cui in allegato I del presente decreto. 
  2. E' altresi' approvato il piano di emergenza ai sensi dell'art. 8
del  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  e  secondo   le
disposizioni dell'art. 10 del regolamento UE n. 994/2010, nel seguito
denominato piano, per far  fronte  alla  mancanza  di  copertura  del
fabbisogno di gas naturale in caso di eventi sfavorevoli  conseguenti
a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo  invernale  o
ad inattese  riduzioni  degli  approvvigionamenti  di  gas  naturale,
riportato  in  allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. Il piano definisce la tipologia e  le  modalita'  di  attuazione
degli interventi ed individua le  imprese  del  gas  naturale  e  gli
operatori del settore  del  gas  naturale  e  dell'energia  elettrica
responsabili della loro attuazione, per far fronte  a  situazioni  di
crisi,  nel  bilancio  complessivo  del  sistema  nazionale  del  gas
naturale, che possono verificarsi a causa di  condizioni  sfavorevoli
alla sicurezza del sistema del gas naturale. 
  4. Per quanto non diversamente specificato  nelle  definizioni  del
Piano valgono le definizioni  previste  dai  decreti  legislativi  23
maggio 2000, n. 164 e 1° giugno 2011, n. 93 e dai codici di rete,  di
stoccaggio  e  di  rigassificazione  approvati   dall'Autorita'   per
l'energia elettrica ed il gas.  In  linea  con  quanto  disposto  dal
regolamento (UE) N. 994/2010, l'Autorita' competente  e'  individuata
nella direzione generale per la sicurezza  dell'approvvigionamento  e
le infrastrutture energetiche  del  Dipartimento  per  l'energia  del
Ministero dello sviluppo economico e l'autorita'  di  regolazione  e'
individuata nell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.