Con il presente aggiornamento viene inserito nel Titolo  I  della
Circolare n. 263 il nuovo  Capitolo  3  Autorizzazione  all'attivita'
bancaria (1) . 
    Il Capitolo disciplina i requisiti, i criteri di valutazione e il
procedimento   amministrativo   dell'autorizzazione   ad   esercitare
l'attivita' bancaria ai sensi dell'art. 14 del TUB. 
    Le nuove disposizioni entrano in vigore dalla  pubblicazione  con
effetto di pubblicita' legale nel sito internet della Banca  d'Italia
e si applicano anche ai procedimenti  pendenti  a  tale  data.  Dalla
stessa data e' abrogato il Capitolo 1 del Titolo I della Circolare n.
229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche). 
    Le  banche  gia'  autorizzate  aventi  patrimonio  di   vigilanza
inferiore al capitale iniziale stabilito con le presenti disposizioni
dovranno, in conformita' con la vigente disciplina prudenziale  (2) ,
adeguare il patrimonio di vigilanza al nuovo  minimo  entro  36  mesi
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni. A tal fine, entro
45 giorni dalla  presente  comunicazione  l'organo  con  funzione  di
supervisione strategica della banca o della societa'  capogruppo  del
gruppo bancario, su proposta dell'organo con  funzione  di  gestione,
sentito l'organo con  funzione  di  controllo,  dovra'  deliberare  e
comunicare alla competente  struttura  di  supervisione  della  Banca
d'Italia un piano di riallineamento nel quale  siano  individuate  le
necessarie  misure  di  rafforzamento  patrimoniale  e  la   relativa
tempistica. 
    Le nuove  disposizioni  sono  state  sottoposte  a  consultazione
pubblica e ad analisi di impatto  della  regolamentazione:  nel  sito
informatico della Banca d'Italia viene  pubblicata  una  sintesi  dei
commenti ricevuti. 

(1) Il testo dell'aggiornamento e' disponibile sul  sito  informatico
    della           Banca           d'Italia            all'indirizzo
    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizion
    i/vigprud. 

(2) Cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 2 della Circolare  n.
    263.