IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro" ed, in particolare, gli articoli 1 e 55; Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)", laddove dispone che, ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e che tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso le misure di riduzione di spesa indicate alle lettere da a) ad e) del medesimo comma 108; Visto, inoltre, il comma 110 dell'articolo 1 sopra citato, laddove dispone che qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) ad e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni; Visto, altresi', il comma 112 del medesimo articolo 1, in base al quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo del comma 108 tra gli enti ivi citati; Ritenuto, per quanto precede, di dare attuazione alle disposizioni sopra indicate con l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisca il riparto dell'importo delle riduzioni previsto dal primo periodo del menzionato comma 108, tra l'INPS e l'INAIL, a decorrere dall'anno 2013, e che individui il capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a cui sono versate, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le somme provenienti dalle suddette riduzioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 aprile 2012, pubblicato nella G.U. n.86 del 12 aprile 2012, di attuazione dell'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)", che ha stabilito il riparto dell'importo dei risparmi di spesa ivi previsti tra l'INPS, congiuntamente al soppresso INPDAP, e l'INAIL, con l'individuazione del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a cui sono versate annualmente le somme provenienti dalle suddette riduzioni di spesa, nonche' la data entro la quale tale versamento deve essere effettuato; Ritenuto coerente l'utilizzo, anche ai fini del presente decreto, della percentuale di riparto dell'importo delle riduzioni di spesa tra l'INPS e l'INAIL individuata nel surrichiamato decreto interministeriale in data 3 aprile 2012, in considerazione della tipologia delle misure di riduzione da attuare prioritariamente ai sensi delle lettere da a) ad e) del comma 108, del menzionato articolo 1 della legge n.228 del 2012; Decreta: Art. 1 Riparto delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n.228 tra l'INPS e l'INAIL 1. La percentuale di riparto, tra l'INPS e l'INAIL, dell'importo delle riduzioni previste dal primo periodo dell'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, derivanti dalle misure di razionalizzazione ivi previste, o da ulteriori interventi di riduzione individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, e' posta, a decorrere dall'anno 2013, per il venti per cento a carico dell'INAIL e per l'ottanta per cento a carico dell'INPS.