IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88,  recante  la  "Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro" ed,  in
particolare, gli articoli 1 e 55; 
  Visto l'articolo 1, comma 108, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)", laddove  dispone
che, ferme restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici, nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per
la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a  decorrere
dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori  a
300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di  ciascun
anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  e
che tali risparmi  sono  conseguiti  prioritariamente  attraverso  le
misure di riduzione di spesa indicate alle lettere da a)  ad  e)  del
medesimo comma 108; 
  Visto, inoltre, il comma 110 dell'articolo 1 sopra citato,  laddove
dispone che qualora con l'attuazione delle misure  di  cui  al  comma
108, lettere da a) ad e), o di ulteriori interventi individuati dagli
enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si
raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti  dal  medesimo  comma,  si
provvede anche attraverso la riduzione  delle  risorse  destinate  ai
progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni; 
  Visto, altresi', il comma 112 del medesimo articolo 1, in  base  al
quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge n. 228 del 2012, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al
primo periodo del comma 108 tra gli enti ivi citati; 
  Ritenuto, per quanto precede, di dare attuazione alle  disposizioni
sopra indicate con l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, che stabilisca il riparto dell'importo delle riduzioni
previsto dal primo periodo del menzionato comma  108,  tra  l'INPS  e
l'INAIL, a decorrere dall'anno 2013,  e  che  individui  il  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato a cui sono versate, entro il 31
ottobre  di  ciascun  anno,  le  somme  provenienti  dalle   suddette
riduzioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data  3
aprile 2012, pubblicato nella  G.U.  n.86  del  12  aprile  2012,  di
attuazione dell'articolo 4, comma 66, della legge 12  novembre  2011,
n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato.  (Legge  di  stabilita'  2012)",  che   ha
stabilito il riparto dell'importo dei risparmi di spesa ivi  previsti
tra l'INPS,  congiuntamente  al  soppresso  INPDAP,  e  l'INAIL,  con
l'individuazione del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a
cui sono versate annualmente  le  somme  provenienti  dalle  suddette
riduzioni di spesa, nonche' la data entro la  quale  tale  versamento
deve essere effettuato; 
  Ritenuto coerente l'utilizzo, anche ai fini del  presente  decreto,
della percentuale di riparto dell'importo delle  riduzioni  di  spesa
tra  l'INPS  e  l'INAIL   individuata   nel   surrichiamato   decreto
interministeriale in data 3  aprile  2012,  in  considerazione  della
tipologia delle misure di riduzione da  attuare  prioritariamente  ai
sensi delle lettere da  a)  ad  e)  del  comma  108,  del  menzionato
articolo 1 della legge n.228 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 108,
      della legge 24 dicembre 2012, n.228 tra l'INPS e l'INAIL 
 
  1. La percentuale di riparto, tra l'INPS  e  l'INAIL,  dell'importo
delle riduzioni previste dal primo  periodo  dell'articolo  1,  comma
108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, derivanti dalle misure  di
razionalizzazione  ivi  previste,  o  da  ulteriori   interventi   di
riduzione individuati dagli enti  stessi  nell'ambito  della  propria
autonomia organizzativa, e' posta, a decorrere dall'anno 2013, per il
venti per cento a carico dell'INAIL  e  per  l'ottanta  per  cento  a
carico dell'INPS.