IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.
35, che prevede che i pagamenti di debiti  di  parte  capitale  certi
liquidi ed esigibili alla data  del  31  dicembre  2012,  ovvero  dei
debiti di parte capitale per i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro  il  predetto  termine,  ivi
inclusi i citati pagamenti  delle  province  in  favore  dei  comuni,
sostenuti nel corso del 2013 dagli  enti  locali,  sono  esclusi  dai
vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di
5.000 milioni di euro; 
  Visto il comma 2 del citato art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013
che  prevede  che,  ai  fini  della  distribuzione   della   predetta
esclusione tra  i  singoli  enti  locali,  i  comuni  e  le  province
comunicano, mediante il sistema web della Ragioneria  generale  dello
Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi  finanziari  di
cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al citato comma 1  e
che, ai fini  del  riparto,  si  considerano  solo  le  comunicazioni
pervenute entro il predetto termine; 
  Visto il comma 3 dell'art. 1 del predetto decreto-legge n.  35  del
2013 che dispone che, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze sono individuati, entro il 15 maggio 2013, per  ciascun  ente
locale,  gli  importi  dei  pagamenti  da  escludere  dal  patto   di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1
sulla base delle modalita' di riparto  individuate  dalla  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  che  potra'  fornire  entro  il  10
maggio  2013,  ovvero,  in  mancanza,  su  base  proporzionale.   Con
successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013  in  relazione
alle richieste pervenute entro il 5  luglio  si  procede  al  riparto
della quota residua del 10 per cento; 
  Visto  l'Accordo  tra  Governo,  province  e  comuni   sancito   in
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 9 maggio
2013 con il quale sono state definite le modalita' di riparto tra gli
enti locali degli importi dei pagamenti da  escludere  dal  patto  di
stabilita' interno 2013; 
  Considerato che il richiamato Accordo prevede che la  distribuzione
tra i singoli enti locali degli importi dei  pagamenti  da  escludere
dal patto di stabilita' interno 2013 avviene,  prioritariamente,  con
riferimento ai debiti per appalti di lavori pubblici certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e ai debiti per  appalti  di
lavori pubblici per i quali sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente  di  pagamento  o  sia  stato  trasmesso  lo   stato   di
avanzamento lavori entro il predetto termine, non estinti  alla  data
dell'8 aprile 2013 e, successivamente, con riferimento ai  debiti  di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31  dicembre
2012 e ai debiti di parte capitale  per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi  da  quelli
per appalti di lavori pubblici; 
  Tenuto conto altresi' che il citato Accordo  prevede  che,  qualora
residuino spazi finanziari ai sensi  del  comma  1  dell'art.  1  del
citato decreto-legge n. 35 del 2013, questi possono essere attribuiti
agli enti locali per escludere dal patto di stabilita' interno 2013 i
pagamenti in conto  capitale  effettuati  prima  del  9  aprile  2013
relativi ai medesimi debiti, in proporzione alle richieste effettuate
a valere sui medesimi pagamenti; 
  Considerato che le richieste di spazi finanziari per i pagamenti di
debiti di parte capitale certi  liquidi  ed  esigibili  pervenute  ai
sensi del comma 2 non estinti alla data dell'8 aprile 2013 sono  pari
a 3.248 milioni di euro e che quelle relative  agli  analoghi  debiti
pagati dal 1 gennaio 2013 all'8 aprile 2013 sono pari a 2.010 milioni
di euro; 
  Considerato che residuano spazi finanziari per un ammontare pari  a
1.252 milioni di euro da attribuire, in base al citato Accordo,  agli
enti locali per escludere dal patto  di  stabilita'  interno  2013  i
pagamenti in conto  capitale  effettuati  prima  del  9  aprile  2013
relativi ai predetti debiti, in proporzione alle richieste effettuate
a valere sui medesimi pagamenti; 
  Considerato altresi' che il  richiamato  Accordo  prevede  che,  in
seconda istanza, agli enti locali, che non hanno effettuato richieste
di spazi finanziari entro il  30  aprile  2013,  e'  attribuito,  con
priorita', ove possibile e ferme restando le  predette  modalita'  di
distribuzione, l'intero ammontare della richiesta relativa ai  debiti
in conto capitale non estinti alla data dell'8 aprile 2013; 
  Tenuto conto che il comma 1 dell'art. 6 del citato decreto-legge n.
35 del 2013 dispone che i pagamenti di cui all'art. 1  comma  1  sono
effettuati dando priorita', ai fini del  pagamento,  ai  crediti  non
oggetto di cessione pro soluto e che, tra piu' crediti non oggetto di
cessione pro soluto, il pagamento deve  essere  imputato  al  credito
piu'  antico,  come  risultante  dalla  fattura  o  dalla   richiesta
equivalente di pagamento; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui  al  richiamato  comma  3  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 35 del 2013, alla  ripartizione  del  90  per  cento
dell'importo di cui al comma 1; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Agli  enti  locali  che  hanno  effettuato  richiesta  di  spazi
finanziari ai sensi del comma  2  dell'art.  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, sono attribuiti, in base all'Accordo  sancito  in
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 9 maggio  2013,  spazi
finanziari per effettuare pagamenti di debiti per appalti  di  lavori
pubblici certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012  o
per i quali sia stata  emessa  fattura  o  richiesta  equivalente  di
pagamento o sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori  entro
il predetto termine nonche' per  pagamenti  dei  restanti  debiti  di
parte capitale, diversi da quelli per  appalti  di  lavori  pubblici,
certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012  o  per  i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile  2013.
L'importo dei suddetti spazi finanziari  attribuiti  a  ciascun  ente
locale e' indicato nella colonna A  della  allegata  tabella  che  e'
parte integrante del presente decreto. 
  2. Agli  enti  locali  che  hanno  effettuato  richiesta  di  spazi
finanziari ai sensi del comma  2  dell'art.  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, sono attribuiti, in base all'Accordo  sancito  in
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 9 maggio  2013,  spazi
finanziari per escludere dal  patto  di  stabilita'  interno  2013  i
pagamenti in conto  capitale  effettuati  prima  del  9  aprile  2013
relativi ai medesimi debiti di cui al comma 1,  in  proporzione  alle
richieste effettuate a valere sui medesimi pagamenti.  L'importo  dei
predetti  spazi  finanziari  attribuiti  a  ciascun  ente  locale  e'
indicato  nella  colonna  B  della  allegata  tabella  che  e'  parte
integrante del presente decreto. 
  3. I pagamenti di cui al presente articolo  sono  effettuati  dando
priorita' ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e,  tra  piu'
crediti non oggetto di cessione pro  soluto,  a  quelli  relativi  al
credito piu' antico, come risultante dalla fattura o dalla  richiesta
equivalente di pagamento. 
  4. Gli enti locali hanno la facolta'  di  effettuare,  in  sede  di
riparto del restante 10  per  cento,  riduzioni  o  incrementi  delle
richieste operate entro  il  30  aprile  2013.  Gli  eventuali  spazi
finanziari che si liberano a fronte delle riduzioni  delle  richieste
sono aggiunti al predetto 10 per cento e ripartiti con il decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 luglio
2013. Agli enti locali, che non hanno effettuato richieste  di  spazi
finanziari entro il 30 aprile 2013, e' attribuito, con priorita', ove
possibile e ferme restando le predette  modalita'  di  distribuzione,
l'intero ammontare  della  richiesta  relativa  ai  debiti  in  conto
capitale non estinti alla data dell'8 aprile 2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 maggio 2013 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio