IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante "Riordino dell'Aero
club d'Italia";
Visti gli articoli 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il
riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare
l'articolo 18, comma 6;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, riguardante
il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, in base al quale sono state attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza
statale in materia di sport, prima affidate al Ministero per i beni e
le attivita' culturali;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare
l'articolo 7, comma 26-bis, che ha disposto l'adeguamento dello
statuto dell'Aero Club d'Italia ai principi in materia sportiva
previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai
principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni
assunte dal CONI medesimo, stabilendo, contestualmente, che per il
raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di Commissario
straordinario dell'Aero Club d'Italia e' prorogato, con poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di
insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un
periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
ottobre 2004, recante "Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo
Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello
Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
188, con il quale e' stato emanato il regolamento recante riordino
degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ed in particolare l'articolo 1, con il quale sono stati
indicati i criteri direttivi per la modifica dello Statuto dell'Aero
club d'Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 dicembre 2011, con il quale al Ministro senza portafoglio dott.
Piero Gnudi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
dicembre 2010, con il quale il dott. arch. Giuseppe Leoni e' stato
nominato Commissario straordinario dell'Aero club d'Italia, nonche' i
successivi decreti di proroga del medesimo incarico;
Visti gli schemi del nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia e del
nuovo statuto tipo degli Aero club locali federati proposti dal
Commissario straordinario;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 aprile 2012,
con il quale sono state formulate una serie di osservazioni, tra le
quali la necessita' di approvare il nuovo Statuto con d.P.R.,
modificando il precedente orientamento espresso nel 2004, che
riteneva sufficiente l'emanazione con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Visti gli schemi dello Statuto dell'Aero club d'Italia e dello
Statuto tipo degli Aero club locali federati, adottati con delibera
del Commissario straordinario n. 582 del 5 settembre 2012, a seguito
dell'entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo
7, comma 26-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24
gennaio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali e per il turismo
e lo sport, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Nuovo Statuto Aero club d'Italia
e nuovo Statuto tipo Aero club locali federati
1. Sono approvati il nuovo Statuto dell'Aero Club d'Italia ed il
nuovo Statuto tipo degli Aero Club Locali federati, che allegati al
presente decreto ne formano parte integrante.
2. Sono abrogati lo Statuto dell'Aero club d'Italia, lo Statuto
tipo degli Aero club locali federati e i principi informatori dello
Statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche, approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio
2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Di Paola, Ministro della difesa
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 4, foglio n. 41
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
La legge 29 maggio 1954, n. 340 (Riordinamento
dell'Aero Club d'Italia), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 giugno 1954, n. 145.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214. S.O.:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 25, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113. S.O.
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via
obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di
testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.".
Il decreto legislativo. 23 luglio 1999, n. 242
(Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -
C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
1999, n. 176.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63. S.O.:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera
e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso."
- Si riporta il testo dell'articolo 18 decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato
olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176:
"Art. 18. (Disposizioni transitorie). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' approvato lo statuto del C.O.N.I., ai
sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine
indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni
successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro
sessanta giorni dalla nomina.
3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla
data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita'
giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere
efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui
all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni
dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I.
4. Gli organi del C.O.N.I. in funzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto restano in carica
sino alla costituzione del consiglio nazionale e della
Giunta nazionale ed alla nomina del presidente del
C.O.N.I., le cui elezioni sono convocate entro il 31
dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta
giorni successivi.
5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza
del termine di cui al comma 4.
6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica
dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e
dell'Unione italiana tiro a segno.
7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a
norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente
disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1986, n. 157.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata
legge n. 59 del 1997:
"Art. 14. (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni
della legge 15 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni
di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione
e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al
presente decreto continuano a trovare applicazione in
quanto non siano derogate dalle norme statutarie di
adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare al
bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali
all'applicazione del presente decreto. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.".
Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n.
59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19,
lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
maggio 2006, n. 114:
"19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;" .
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 26 bis,
:in vigore dal 15 agosto 2012, del citato decreto-legge n.
95 del 2012:
"26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club
d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva
previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n.
15, nonche' ai principi desumibili dallo statuto del CONI e
dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il
raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario
straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento
degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo
non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
ottobre 2004 (Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo
Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori
dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2005, n.
7.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 188 (Regolamento recante il riordino degli enti
vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2010, n.
265.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 188 del 2010:
"Art. 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono apportate modifiche allo statuto dell'Aero Club
d'Italia, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato
nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7
dell'11 febbraio 2005, tenendo conto dei seguenti criteri
direttivi:
a) riduzione dei membri componenti il Consiglio
federale a cinque unita' in conformita' alla normativa
vigente;
b) soppressione del membro supplente del collegio dei
revisori dei conti;
c) previsione della possibilita' del rinnovo del
mandato del Presidente dell'ente per due mandati
consecutivi dopo il primo;
d) trasferimento dei compiti di vigilanza sull'ente
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in
attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, sono state trasferite le competenze in materia di
sport.".