L'AUTORITA' 
 
  1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorita'. 
  2. Indicazioni generali sulla partecipazione alle gare. 
  2.1. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza,  ma
priva di soggettivita' giuridica. 
  2.1.1. Modalita' di partecipazione. 
  2.1.2. Qualificazione. 
  2.2. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
o reti sprovviste di organo comune. 
  2.2.1. Modalita' di partecipazione. 
  2.2.2. Qualificazione. 
  2.3. Rete dotata di organo comune e di soggettivita' giuridica. 
  2.3.1. Modalita' di partecipazione. 
  2.3.2. Qualificazione. 
  3. La fase esecutiva. 
1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorita' 
  L'Autorita', con proprio atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre
2012 - «Misure per la  partecipazione  delle  reti  di  impresa  alle
procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti  pubblici»  -  ha
esaminato talune problematiche giuridiche  ed  applicative  derivanti
dalla partecipazione alle  procedure  di  gara  delle  c.d.  reti  di
impresa (di cui all'art. 3, commi 4-ter e ss., del d.l.  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33), formulando proposte di modifica legislativa al riguardo. 
  Nell'atto di segnalazione si auspicava, in  sintesi,  l'inserimento
di tali aggregazioni nel novero dei soggetti ai quali possono  essere
affidati i contratti pubblici, ai sensi dell'art. 34  del  d.lgs.  12
aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice),  sottolineando,  altresi',
la necessita' di apportare le conseguenti modifiche all'art. 37. 
  In accoglimento delle  osservazioni  succintamente  richiamate,  e'
stato emanato il d.l. 18 ottobre  2012,  n.  179  («Ulteriori  misure
urgenti per la crescita del  Paese»),  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  che,  tra  le  diverse  misure
volte a favorire una  maggiore  diffusione  delle  reti  di  impresa,
contempla anche le auspicate modifiche al Codice. 
  In particolare, il novellato art.  34,  comma  1,  lettera  e-bis),
ammette a partecipare alle procedure  di  affidamento  dei  contratti
pubblici «le aggregazioni tra le imprese  aderenti  al  contratto  di
rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33»; la medesima disposizione soggiunge, poi, che «si applicano le
disposizioni dell'art. 37». 
  Benche',  secondo  il  consolidato   orientamento   dell'Autorita',
l'elenco  contenuto  nell'art.  34  non   abbia   natura   tassativa,
l'intervenuto chiarimento risulta quanto mai  opportuno,  soprattutto
in ragione del rinvio espresso all'art. 37 che, come  noto,  reca  la
disciplina  dei  raggruppamenti  temporanei  (RTI)  e  dei   consorzi
ordinari di concorrenti. 
  Nello specifico, il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 ribadisce
che  «le  disposizioni  di   cui   al   presente   articolo   trovano
applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti
al contratto di rete, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis)». 
  Il  legislatore  lascia,  quindi,  all'interprete  il  compito   di
chiarire quali siano i limiti  di  compatibilita'  tra  le  ordinarie
regole valevoli per RTI e consorzi  e  le  specificita'  proprie  del
contratto di rete. Data  la  rilevanza  ed  il  carattere  innovativo
dell'argomento,  l'Autorita'  ha  esperito  una  consultazione  degli
operatori del mercato e delle amministrazioni; il relativo  documento
di consultazione ed i contributi pervenuti sono consultabili sul sito
internet dell'Autorita'. 
  A  seguito  di   quanto   emerso   nell'ambito   della   menzionata
consultazione, l'Autorita',  anche  in  considerazione  dell'avvenuta
introduzione del principio di tassativita' delle cause di  esclusione
ex art. 46, comma 1-bis, del Codice (cfr., sul punto,  determinazione
n. 4 del 10 ottobre 2012 «Bando-Tipo.  Indicazioni  generali  per  la
redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e
46,  comma  1-bis,  del  Codice  dei  contratti  pubblici»),  ritiene
opportuno  fornire  alcune  prime  indicazioni  circa   le   concrete
modalita' di partecipazione delle reti di impresa alle  procedure  di
gara, al fine di superare  eventuali  criticita'  applicative.  Dette
indicazioni potranno essere oggetto di successive puntualizzazioni in
relazione  alle  eventuali,  ulteriori  problematiche  che  dovessero
emergere dalla prassi applicativa. 
2. Indicazioni generali sulla partecipazione alle gare 
  Come rilevato  nel  citato  atto  di  segnalazione  n.  2/2012,  la
declinazione del meccanismo di partecipazione deve tener conto  delle
peculiari caratteristiche del contratto di rete che, di  regola,  non
e' finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico  distinto  dai
sottoscrittori,  ma  alla  collaborazione  organizzata   di   diversi
operatori economici, allo  scambio  di  informazioni  e  prestazioni,
all'esercizio  in  comune  di  una  o   piu'   attivita'   rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Cio' postula, dunque,  un'attenta
considerazione della volonta' negoziale delle  parti  contraenti,  le
quali devono pattiziamente decidere di contemplare la  partecipazione
congiunta alle procedure di gara nell'oggetto del contratto di rete -
pienamente riconducibile alla categoria dei  contratti  plurilaterali
con comunione di scopo, per espressa previsione  dell'art.  3,  comma
4-ter, lettera d) del citato d.l. n. 5/2009  -  e  nel  contempo,  di
norma,  prevedere  una  durata  dello  stesso   contratto   che   sia
commisurata agli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di
realizzazione dell'appalto.  Pertanto,  la  partecipazione  congiunta
alle gare deve essere individuata come  uno  degli  scopi  strategici
inclusi nel programma comune. 
  Cio' chiarito, come e' stato efficacemente notato, il contratto  di
rete consente  di  formalizzare  schemi  di  coordinamento  altamente
differenziati quanto alla funzione ed all'intensita' del vincolo. (1) 
  La modalita' partecipativa sara', quindi, necessariamente diversa a
seconda  del  grado  di  strutturazione  proprio  della  rete,  avuto
riguardo anche all'oggetto della specifica gara. 
  Detta distinzione risulta ancor piu'  necessaria  alla  luce  delle
modifiche apportate all'art. 3 del d.l. n. 5/2009 dal citato d.l.  n.
179/2012. Il novellato comma 4-ter di tale articolo - ferma  restando
la possibilita' che il contratto preveda l'istituzione  di  un  fondo
patrimoniale comune e la nomina di un organo comune - precisa che, in
detta evenienza, il contratto di rete «non e' dotato di soggettivita'
giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa  ai  sensi  del
comma  4-quater  ultima  parte».   Quest'ultimo,   nel   disciplinare
l'iscrizione del  contratto  di  rete  nel  registro  delle  imprese,
dispone che, se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete
puo' iscriversi nella sezione ordinaria del  registro  delle  imprese
nella cui  circoscrizione  e'  stabilita  la  sua  sede  e  con  tale
iscrizione «la rete acquista soggettivita' giuridica» (art. 3,  comma
4-quater, d.l. n. 5/2009). Ai fini dell'acquisto della  soggettivita'
giuridica, pero',  «il  contratto  deve  essere  stipulato  per  atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell'art. 25 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82». L'acquisto della soggettivita'  giuridica  e',  dunque,
interamente rimesso alla libera scelta dei soggetti  contraenti.  Una
simile opzione, atta ad incidere profondamente sulle  caratteristiche
di snellezza dello strumento aggregativo, che  contraddistinguono  il
contratto di rete sin dalla prima  tipizzazione,  non  e'  scevra  da
conseguenze sul piano della partecipazione alle  procedure  di  gara,
giacche' comporta una parziale sovrapposizione del contratto di  rete
con fattispecie gia' note a livello normativo e, in particolare,  con
le forme  consortili.  Rispetto  a  tali  fattispecie,  tuttavia,  il
contratto di  rete,  pur  con  soggettivita'  giuridica,  continua  a
presentare una maggiore flessibilita': si pensi, in  proposito,  alla
necessita'  dello  scopo  mutualistico  proprio  dei   consorzi   con
attivita' esterna o alle restrizioni  di  carattere  organizzativo  e
patrimoniale derivanti dalla strutturazione  secondo  i  tradizionali
schemi societari. 
  E', altresi', vero che le parti, con  la  costituzione  dell'organo
comune, dimostrano di voler attenuare la  caratteristica  di  estrema
flessibilita'  propria  della  rete,   privilegiando   una   maggiore
stabilita' del rapporto associativo. Si  rammenta,  infatti,  che  ex
art. 3, comma 4-ter, lettera e), del d.l. n. 5/2009, se il  contratto
di rete prevede l'istituzione di un organo  comune  per  l'esecuzione
del contratto, esso deve specificare il nome, la ditta, la ragione  o
la denominazione sociale del soggetto prescelto, i poteri di gestione
e di rappresentanza conferiti a  tale  soggetto,  nonche'  le  regole
relative alla sua  eventuale  sostituzione  durante  la  vigenza  del
contratto.  E',  poi,  previsto  che  l'organo   comune   agisca   in
rappresentanza  della  rete,  quando  essa   acquista   soggettivita'
giuridica  o,  in  assenza  della  soggettivita'  e  «salvo  che  sia
diversamente  disposto»  nel  contratto,  in   rappresentanza   degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti  al  contratto,  «nelle
procedure   di   programmazione   negoziata    con    le    pubbliche
amministrazioni (...)» (art.  3,  comma  4-ter,  lettera  e).  E'  da
ipotizzare, pertanto,  che,  in  forza  dell'inciso  «salvo  che  sia
diversamente disposto», l'organo comune, in assenza di  soggettivita'
giuridica, possa essere autorizzato ad agire per conto delle  imprese
ma in nome proprio. 
  In sintesi, l'organo comune agisce in  rappresentanza  della  rete,
nel caso in cui acquisti soggettivita' giuridica e, in assenza  della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al
contratto, salvo che sia diversamente disposto nello stesso. 
  Con  specifico  riferimento  alla  partecipazione  alle  gare,   le
previsioni   illustrate   inducono   a   ritenere    possibile    una
valorizzazione del rapporto costitutivo della rete, che partecipa  di
taluni elementi propri del contratto di mandato, qualora la stessa si
sia dotata di un organo comune di rappresentanza - esso stesso  parte
della rete - al quale puo' essere conferito  espressamente  anche  il
potere di presentare domande di partecipazione od offerte per tutte o
determinate tipologie di procedure di gara. 
  Quanto alla qualificazione, e', in ogni caso, necessario che  tutte
le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del  Codice  e  li
attestino in conformita' alla vigente normativa. Cio'  a  prescindere
dalla tipologia e dalla struttura della rete e, pertanto, in tutti  i
casi esaminati nei successivi paragrafi. 
  Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata
l'aggregazione   tra   gli   aderenti   al    contratto    di    rete
«strutturalmente» assimilata dal Codice al raggruppamento  temporaneo
di  imprese  (RTI),  trovano  applicazione  le  regole  in  tema   di
qualificazione previste dall'art. 37 del Codice e dagli articoli 92 e
275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per  gli  appalti
di lavori, servizi e forniture; dall'art. 90, comma 1, lettera g) del
Codice e dall'art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto  riguarda
i servizi di ingegneria e architettura. Le aggregazioni  si  dovranno
strutturare secondo la tipologia  dei  raggruppamenti  orizzontali  e
verticali in conformita' alle disposizioni dell'art. 37 del Codice. 
  In linea generale, sussiste, inoltre, il divieto di  partecipazione
alla gara,  anche  in  forma  individuale,  delle  imprese  che  gia'
partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi
dell'art. 37, comma 7, del Codice. 
  Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,   si   conferma,
pertanto, che, come prospettato nel richiamato atto  di  segnalazione
n. 2/2012, occorre effettuare una  differenziazione,  ai  fini  della
partecipazione  alle  gare,  a   seconda   del   diverso   grado   di
strutturazione della rete. Occorre, altresi',  considerare  la  forma
assunta dal contratto di rete:  quest'ultimo  puo',  infatti,  essere
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma degli  articoli  24  o  25  del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice  della  amministrazione  digitale,
CAD) e deve essere iscritto nel  registro  delle  imprese  presso  le
Camere  di  commercio;  nel  caso  di  acquisto  della  soggettivita'
giuridica, e' esclusa la possibilita' di  redigere  l'atto  con  mera
firma digitale ai sensi dell'art. 24 del  citato  d.lgs.  n.  82/2005
(cfr. art. 3, comma 4-quater, ultimo periodo, d.l. n. 5/2009). 
2.1. Rete dotata di organo comune con potere  di  rappresentanza,  ma
priva di soggettivita' giuridica 
2.1.1. Modalita' di partecipazione 
  Nel caso di rete priva di  soggettivita'  giuridica  ma  dotata  di
organo  comune  con  potere  di  rappresentanza,  quest'ultimo   puo'
svolgere il ruolo di mandataria, laddove in  possesso  dei  necessari
requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete  rechi  il
mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o  offerte
per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Tuttavia,  il
mandato, contenuto nel contratto di rete, e' condizione necessaria ma
non sufficiente, in quanto la volonta' di tutte o parte delle imprese
retiste di avvalersi di una simile possibilita',  per  una  specifica
gara, deve essere confermata all'atto della partecipazione,  mediante
la sottoscrizione della domanda o dell'offerta.  Tale  atto  formale,
unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che gia'  reca
il  mandato,  integra  un  impegno  giuridicamente   vincolante   nei
confronti della stazione appaltante. E', altresi', necessario che,  a
monte, il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente  a
norma dell'art. 25 del CAD, al fine di fornire idonee  garanzie  alla
stazione appaltante circa l'identita' delle imprese retiste. In altri
termini, qualora il contratto di rete  sia  stato  redatto  con  mera
firma digitale non autenticata ai sensi  dell'art.  24  del  CAD,  il
mandato nel contratto di rete non puo' ritenersi sufficiente e  sara'
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma  della  scrittura
privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 
  Secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 15, del Codice, in ogni
caso, la revoca per giusta causa  del  mandato  non  ha  effetto  nei
confronti della stazione appaltante. Qualora le suesposte  condizioni
siano rispettate, l'organo comune stipulera' il contratto in  nome  e
per conto dell'aggregazione  di  imprese  retiste.  Qualora,  invece,
l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio
perche'  privo  di  adeguati  requisiti  di  qualificazione,  neanche
ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ex art. 49  del  Codice)  e'
sempre possibile ricorrere alla soluzione descritta al paragrafo 2.2. 
2.1.2. Qualificazione 
  Per la qualificazione nel  settore  dei  lavori  pubblici,  trovano
applicazione le regole dettate  dall'art.  37,  commi  3  e  13,  del
Codice, che impongono una corrispondenza  sostanziale  tra  quote  di
qualificazione, quote di partecipazione e  quote  di  esecuzione  dei
lavori.   Le   quote   di   partecipazione    sono    da    riferirsi
all'«aggregazione» tra le imprese retiste che partecipa  all'appalto.
Conseguentemente, al fine di permettere alla stazione  appaltante  di
verificare il possesso dei requisiti di qualificazione, devono essere
specificate nell'offerta, a pena di esclusione, le  rispettive  quote
di partecipazione all'aggregazione,  che  devono  corrispondere  alle
quote  di  qualificazione  e  d'esecuzione.  Valgono,  altresi',   le
ulteriori disposizioni in  tema  di  ripartizione  tra  mandataria  e
mandanti in caso di raggruppamenti di tipo verticale (art. 37,  comma
6) nonche' quelle in tema di opere di notevole contenuto  tecnologico
o di rilevante complessita' tecnica (art. 37, comma 11),  cosi'  come
integrate dalle applicabili disposizioni del Regolamento. 
  Per i servizi  e  le  forniture,  il  riferimento  e'  al  comma  4
dell'art. 37, per cui nell'offerta devono essere specificate le parti
del servizio o della  fornitura  che  saranno  eseguite  dai  singoli
operatori economici retisti. 
2.2. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o
reti sprovviste di organo comune 
2.2.1. Modalita' di partecipazione 
  Laddove il contratto di rete escluda il potere  di  rappresentanza,
per cui l'organo comune agisce in nome proprio, l'aggregazione  delle
imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo
o costituito, con applicazione integrale delle relative regole, salvo
quanto si  osservera'  circa  la  forma  del  mandato.  Nel  caso  di
raggruppamento  costituendo,  devono,  quindi,  essere  osservate  le
seguenti formalita': sottoscrizione dell'offerta o della  domanda  di
partecipazione  delle   imprese   retiste   parte   dell'aggregazione
interessata all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso  di
aggiudicazione  dell'appalto,  sara'  conferito  mandato   collettivo
speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti
alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa,  e'
sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione
alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito. 
  Quanto alla forma del mandato, al fine  di  non  gravare  di  oneri
eccessivi le imprese che hanno  gia'  sottoscritto  il  contratto  di
rete, il mandato puo' avere, alternativamente, la forma di: 
  a)  scrittura   privata   non   autenticata   sottoscritta,   anche
digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla  rete,  purche'
il contratto di rete sia  stato  redatto  per  atto  pubblico  o  per
scrittura  privata  autenticata  o  firmata  digitalmente  ai   sensi
dell'art. 25 del CAD; in detta evenienza, si reputa che la  scrittura
non  autenticata  dovra'  essere  prodotta  unitamente   alla   copia
autentica del contratto di rete; 
  b) scrittura privata autenticata, nel caso  di  contratto  di  rete
redatto in forme diverse da quelle sub a). 
2.2.2. Qualificazione 
  In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle  imprese  retiste
partecipa nella forma di  un  vero  e  proprio  RTI,  si  applica  la
disciplina prevista dall'art. 37. 
2.3. Rete dotata di organo comune e di soggettivita' giuridica 
2.3.1. Modalita' di partecipazione 
  In tal caso, atteso il potere  riconosciuto  all'organo  comune  di
agire in rappresentanza della  rete  (nel  cui  programma  strategico
rientri  la  partecipazione   congiunta   a   procedure   di   gara),
l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa
a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. 
  Conseguentemente, la domanda  o  l'offerta  presentata  dall'organo
comune,  assieme  alla  copia  autentica  del  contratto   di   rete,
costituiscono  elementi  idonei  ad  impegnare   tutte   le   imprese
partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione in  sede
di offerta. Puo',  infatti,  ritenersi  che,  analogamente  a  quanto
previsto dall'art. 37,  comma  7,  ultimo  periodo  del  Codice,  con
riferimento ai consorzi di cui all'art.  34,  comma  1,  lettera  b),
l'organo comune possa indicare, in sede di offerta,  la  composizione
della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di  rete  che
partecipa alla specifica gara; alle imprese indicate e' fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
  Per quanto riguarda le formalita' di partecipazione alla  gara,  si
rammenta che  per  la  rete  dotata  di  soggettivita'  giuridica  e'
espressamente esclusa la possibilita' di  redigere  il  contratto  di
rete con mera firma digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD (cfr. art.
3, comma 4-quater, ultimo periodo,  d.l.  n.  5/2009).  Il  contratto
potra', pertanto, essere stipulato mediante atto pubblico,  scrittura
privata  autenticata,  ovvero  atto  firmato  digitalmente  a   norma
dell'art. 25 del CAD, vale a dire con firma elettronica o altro  tipo
di firma avanzata autenticata da notaio o altro  pubblico  ufficiale.
Tuttavia, come rilevato, il contratto di rete deve  essere  prodotto,
in copia autentica,  all'atto  della  partecipazione  alla  gara,  in
quanto da esso emergono i  poteri  dell'organo  comune  a  presentare
l'offerta/domanda ed a sottoscrivere il relativo  contratto.  Qualora
le suesposte condizioni siano rispettate, l'organo comune  stipulera'
il contratto  in  nome  e  per  conto  dell'aggregazione  di  imprese
retiste. 
2.3.2. Qualificazione 
  Valgono, in merito, le medesime regole esposte, al paragrafo 2.1.2,
per la rete dotata di organo comune con potere di  rappresentanza  ma
priva di soggettivita' giuridica. Anche in tale ipotesi, le quote  di
partecipazione sono da riferirsi all'«aggregazione»  tra  le  imprese
retiste che partecipa all'appalto. 
3. La fase esecutiva 
  Ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  37   del   Codice,   l'offerta
dell'aggregazione  di  imprese  retiste  che  partecipa   alla   gara
determina  la  loro  responsabilita'  solidale  nei  confronti  della
stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore  e  dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e,  nel  caso  di
servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie,  la
responsabilita'  e'  limitata  all'esecuzione  delle  prestazioni  di
rispettiva competenza, ferma  restando  la  responsabilita'  solidale
dell'impresa che svolge il ruolo di mandataria. Tale  responsabilita'
non e', dunque, estesa ai soggetti  che,  seppur  sottoscrittori  del
contratto di rete, non abbiano partecipato alla  specifica  procedura
di gara tramite l'aggregazione. Il citato  art.  37,  comma  5,  deve
intendersi quale norma speciale prevalente  su  pattuizioni  o  norme
volte a limitare detta responsabilita' nei confronti  della  stazione
appaltante. 
  Con riguardo all'eventuale recesso o estromissione dal contratto di
rete, in fase di partecipazione,  trova  applicazione  la  disciplina
generale dettata  dal  combinato  disposto  dei  commi  9,  18  e  19
dell'art. 37 (sul punto, cfr. determinazione n. 4/2012). 
  A valle della stipulazione del contratto di appalto, deve ritenersi
che l'eventuale recesso o l'estromissione dal contratto di  rete  non
possano, in alcun caso, essere opposti alla stazione  appaltante;  in
altri termini, essi non valgono ad alterare  i  vincoli  formalizzati
nel contratto d'appalto stesso. 
  Sulla base di quanto  sopra  considerato  il  Consiglio  adotta  la
presente determinazione. 
 
                                               Il presidente: Santoro 
 
 
Il consigliere relatore: Berarducci 
 
 
  Depositato presso la Segreteria del  Consiglio  in  data  8  maggio
2013. 
 
Il segretario: Esposito 

(1) 1 Cfr. Occasional Paper della Banca d'Italia, n. 152 del febbraio
    2013, «Le reti di imprese». Viene, in particolare, osservato  che
    «sotto il profilo dell'intensita' la rete  puo'  spaziare  da  un
    mero accordo per lo scambio di informazioni, di prestazione o  di
    collaborazione, all'esercizio di un'attivita' economica. Sotto il
    profilo funzionale, con il contratto di  rete  le  parti  possono
    realizzare obiettivi di integrazione verticale (ad es.  governare
    una rete di sub-fornitura condividendo  standard  di  produzione;
    coordinare un sistema di distribuzione,  basato  su  rapporti  di
    franchising)  o  di  cooperazione  di  tipo  orizzontale,   anche
    rafforzando legami gia' in atto (basati su Ati,  consorzi,  patti
    parasociali, ecc.) al  fine  di  compiere  attivita'  d'interesse
    comune (ad es. istituire laboratori  di  ricerca  comuni).  (...)
    Alle diverse funzioni che il contratto di rete  puo'  perseguire,
    tuttavia, non corrispondono modelli tipici di  regolazione  della
    rete sotto il profilo dell'organizzazione, della  responsabilita'
    e degli aspetti patrimoniali. Tali profili devono essere definiti
    dalle parti, nel contratto  e  nel  programma  di  rete  ad  esso
    allegato nel rispetto dei principi generali  che  il  legislatore
    delinea».