IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  e  successive
modificazioni  recante  «Attuazione  delle  direttive   93/104/CE   e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro»; 
  Visto in particolare  l'art.  2,  comma  2,  del  suddetto  decreto
legislativo  n.  66/2003,  nella  parte  in  cui   prevede   che   le
disposizioni di quest'ultimo non trovano applicazione nei riguardi di
strutture destinate per finalita' istituzionali alle attivita'  degli
organi con compiti in materia di  ordine  pubblico  e  sicurezza,  in
presenza di particolari  esigenze  inerenti  al  servizio  espletato,
cosi' come  individuate  con  decreto  del  Ministro  competente,  di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche  sociali,  della
salute, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  e  successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare
l'art. 121, commi 3 e 4; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto  2008,  n.  144  recante
«Attuazione  della  direttiva  2006/22/CE,  sulle  norme  minime  per
l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE»,  ed  in  particolare
l'art. 6 che, tra l'altro, prevede che i  controlli  sui  veicoli  di
tutte le categorie di trasporto, soggette alla disciplina di  cui  ai
citati regolamenti siano svolti in luoghi ed orari  diversi,  in  una
parte sufficientemente  estesa  della  rete  stradale  e  secondo  un
criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno
di merci pericolose» ed in particolare l'art. 6, che modifica  l'art.
168 del  citato  decreto  legislativo  n.  285/1992,  in  materia  di
trasporto su strada di materiali pericolosi; 
  Considerato  che  il  personale  degli  uffici   periferici   della
Direzione  generale  per  la  Motorizzazione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  anche  in  ottemperanza  a  precisi
obblighi  comunitari  svolge  un   cospicuo   numero   di   attivita'
preordinate alla tutela della sicurezza della  circolazione  stradale
che, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  285/1992,
definisce quale una delle finalita' primarie  di  ordine  sociale  ed
economico perseguite dallo Stato; 
  Considerato in particolare che rientrano tra le predette  attivita'
quelle relative al controllo nel settore  dell'autotrasporto,  svolte
in servizi congiunti  con  la  Polizia  stradale  e  le  altre  Forze
dell'ordine, nonche' quelle relative  alla  prevenzione  e  sicurezza
stradale, in collaborazione con i medesimi soggetti, all'attivita' di
revisione dei veicoli con massa massima  autorizzata  di  3,5  t,  al
conseguimento e mantenimento dei titoli abilitativi alla guida  e  ai
controlli sulle cisterne dei veicoli adibiti al  trasporto  di  merci
pericolose, in regime di ADR (Accordo europeo sul trasporto di  merci
pericolose); 
  Considerato che le predette attivita', in  quanto  essenziali  alla
tutela della sicurezza della circolazione  stradale  ed  all'ordinato
svolgimento di rilevanti attivita' economiche, qualificano i predetti
uffici come «strutture destinate  per  finalita'  istituzionali  alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine  e  sicurezza
pubblica», di cui al citato art. 2, comma 2, del decreto  legislativo
n. 66/2003; 
  Ritenuto pertanto che  sussista  la  necessita'  di  assicurare  la
continuita' delle attivita' in parola  per  le  particolari  esigenze
inerenti  al  servizio  espletato,  in  presenza  delle  quali   puo'
procedersi all'emanazione del decreto di  cui  al  predetto  art.  2,
comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003; 
  Considerato che le emanande  disposizioni  non  implicano  nuove  e
maggiori spese ne' per  l'erario,  in  quanto  le  attivita'  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d) del presente decreto saranno
assolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie,  disponibili
a legislatura vigente, ne' per l'utenza,  stante  l'invarianza  delle
tariffe per le operazioni di motorizzazione di  cui  alla  tabella  3
della legge n. 870/1986. In relazione all'attivita' di  cui  all'art.
1, comma 1, lett. a) del presente decreto, in caso di superamento del
limite orario  per  il  lavoro  straordinario,  viene  effettuata  la
rimodulazione delle risorse finanziarie a tal fine disponibili per il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  autorizzate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2013; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Attivita' degli uffici periferici della  Direzione  generale  per  la
  Motorizzazione  escluse  dal  campo  di  applicazione  del  decreto
  legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 
  l.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del   servizio,   le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni  non  si
applicano  al  personale  degli  uffici  periferici  della  Direzione
generale per la Motorizzazione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti, impegnato nelle attivita': 
    a) di controllo nel settore dell'autotrasporto, svolte in servizi
congiunti con la Polizia  stradale  e  le  altre  Forze  dell'ordine,
nonche' di prevenzione e sicurezza stradale, in collaborazione con  i
medesimi soggetti; 
    b)  di  revisione  dei  veicoli  con  massa  massima  autorizzata
superiore a 3,5 t; 
    c)  connesse  al  conseguimento   e   mantenimento   dei   titoli
abilitativi alla guida; 
    d) relative ai controlli sulle cisterne dei  veicoli  adibiti  al
trasporto di merci pericolose, in regime di ADR (Accordo europeo  sul
trasporto di merci pericolose). 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, a tutela della salute
dei lavoratori,  sono  stabilite  nell'articolazione  dell'orario  di
lavoro,   sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative, modalita' di recupero delle energie psico-fisiche.