IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro "registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 776 del 4 agosto  2008  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione  della  indicazione
geografica protetta "Acciughe sotto sale del Mar Ligure"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  11  maggio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  125  del  31
maggio  2010,  con  il  quale  le  "Camere  di  Commercio   Industria
Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La  Spezia  -
coordinate dalla Unioncamere Liguria",  sono  state  designate  quali
autorita' pubbliche ad effettuare i controlli  per  la  denominazione
protetta "Acciughe sotto sale del Mar Ligure"; 
  Considerato che la predetta designazione ha validita'  triennale  a
decorrere dall'11 maggio 2010; 
  Considerato che la "Cooperativa pescatori  Camogli"  e  la  Regione
Liguria non hanno ancora  provveduto  a  segnalare  la  struttura  di
controllo da autorizzare per il  triennio  successivo  alla  data  di
scadenza della designazione sopra citata, sebbene sollecitati in  tal
senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione  geografica  protetta  "Acciughe
sotto sale del Mar Ligure" anche  nella  fase  intercorrente  tra  la
scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi  sopra  esposti  di  dover  prorogare   la
designazione, alle  medesime  condizioni  stabilite  con  decreto  11
maggio  2010,  fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  della
designazione alle  "Camere  di  Commercio  Industria  Artigianato  ed
Agricoltura  di  Genova,  Savona,  Imperia  e   La   Spezia"   oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La designazione rilasciata  alle  "Camere  di  Commercio  Industria
Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia  e  La  Spezia,
coordinate dalla Unioncamere Liguria" quali autorita'  pubbliche,  ad
effettuare  i  controlli  per  la  indicazione  geografica   protetta
"Acciughe sotto sale del Mar Ligure", registrata con  il  Regolamento
(CE) n. 776 del 4 agosto 2008, e' prorogata fino  all'emanazione  del
decreto  di  rinnovo   alle   autorita'   pubbliche   stesse   oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.