IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 776 del 4 agosto 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Acciughe sotto sale del Mar Ligure"; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 11 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 125 del 31 maggio 2010, con il quale le "Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia - coordinate dalla Unioncamere Liguria", sono state designate quali autorita' pubbliche ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Acciughe sotto sale del Mar Ligure"; Considerato che la predetta designazione ha validita' triennale a decorrere dall'11 maggio 2010; Considerato che la "Cooperativa pescatori Camogli" e la Regione Liguria non hanno ancora provveduto a segnalare la struttura di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza della designazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Acciughe sotto sale del Mar Ligure" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare la designazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 11 maggio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione alle "Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; Decreta: Art. 1 La designazione rilasciata alle "Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria" quali autorita' pubbliche, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Acciughe sotto sale del Mar Ligure", registrata con il Regolamento (CE) n. 776 del 4 agosto 2008, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo alle autorita' pubbliche stesse oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.