IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini";
Visto l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge 9 luglio 2012, n.
95, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 del
citato art. 6 sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale
applicazione dei criteri di contabilita' nazionale relativi alle
modalita' di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai
quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in
cui il bene capitale entra nella disponibilita' dell'acquirente o,
per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della
consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori;
Visto in particolare l'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge 9
luglio 2012, n. 95, che prevede che, a decorrere dal 2013, le
amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri
sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie
all'attuazione delle finalita' di cui al predetto comma 5, e che le
modalita' di contabilizzazione degli investimenti per tali
amministrazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, sentito l'ISTAT;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione degli enti pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70);
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di
contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della
legge 25 giugno 1999, n. 208);
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, (Legge di contabilita' e
finanza pubblica);
Visto in particolare l'art. 30 della citata legge 31 dicembre 2009,
n.196, relativo alle leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 (Attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti);
Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, che definisce l'ambito di applicazione del
medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti
individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale
informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie,
fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione
delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed
allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo
stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle
opere;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, concernente la comunicazione dei dati che
costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi
informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati
delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione, tramite apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria
generale dello Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al
citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra
l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto
d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato
del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio
1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici, e sue successive modificazioni ed in
particolare l'art. 3, comma 8, recante la definizione di lavori e
opere pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);
Sentito l'Istat,
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le amministrazioni
pubbliche diverse dallo Stato di cui all'art. 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
2. Si intendono spese per "investimenti fissi lordi", le spese in
conto capitale per acquisizione di capitale fisso, tangibile o
intangibile, utilizzato per un periodo pluriennale. In particolare
sono da considerarsi investimenti fissi lordi:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la
manutenzione straordinaria di fabbricati, residenziali e non
residenziali, e di altri beni immobili;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il
recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni materiali ad
utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a
piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente
interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e
alla valorizzazione del territorio.