IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto-legge  9  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
"Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini"; 
  Visto l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge 9 luglio 2012,  n.
95, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 del
citato art. 6 sono prioritariamente dirette a garantire  la  puntuale
applicazione dei criteri  di  contabilita'  nazionale  relativi  alle
modalita' di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai
quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in
cui il bene capitale entra nella  disponibilita'  dell'acquirente  o,
per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al  momento  della
consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori; 
  Visto in particolare l'art. 6, comma 8 del citato  decreto-legge  9
luglio 2012, n. 95,  che  prevede  che,  a  decorrere  dal  2013,  le
amministrazioni pubbliche  diverse  dallo  Stato  adeguano  i  propri
sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni  necessarie
all'attuazione delle finalita' di cui al predetto comma 5, e  che  le
modalita'  di   contabilizzazione   degli   investimenti   per   tali
amministrazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, sentito l'ISTAT; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione degli enti  pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70); 
  Visto il  decreto  legislativo  28  marzo  2000,  n.  76  (Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia  di  bilancio  e  di
contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della
legge 25 giugno 1999, n. 208); 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  (testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, (Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica); 
  Visto in particolare l'art. 30 della citata legge 31 dicembre 2009,
n.196, relativo  alle  leggi  di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
permanente; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.229  (Attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato  di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti); 
  Visto in particolare l'art. 1 del  citato  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, che definisce  l'ambito  di  applicazione  del
medesimo decreto e prevede  tra  l'altro  l'obbligo  per  i  soggetti
individuati  di  detenere  ed  alimentare   un   sistema   gestionale
informatizzato contenente le informazioni  anagrafiche,  finanziarie,
fisiche e procedurali relative alla pianificazione  e  programmazione
delle opere e dei relativi  interventi,  nonche'  all'affidamento  ed
allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo
stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi  complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle
opere; 
  Visto in particolare l'art. 2 del  citato  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, concernente  la  comunicazione  dei  dati  che
costituiscono   il   contenuto   informativo   minimo   dei   sistemi
informatizzati di cui al citato art. 1,  alimentanti  la  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche,  istituita  ai  sensi  dell'art.  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto in particolare l'art. 5 del  citato  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione,  tramite  apposito
decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Ragioneria
generale dello Stato - del dettaglio delle  informazioni  di  cui  al
citato art. 2 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra
l'altro,  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  ogni   progetto
d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione,  sia  dotato
del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge  17  maggio
1999, n. 144; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei  contratti  pubblici,  e  sue  successive  modificazioni  ed   in
particolare l'art. 3, comma 8, recante la  definizione  di  lavori  e
opere pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,
n.207  (Regolamento  di  esecuzione   ed   attuazione   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»); 
  Sentito l'Istat, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche diverse dallo Stato di cui all'art. 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Si intendono spese per "investimenti fissi lordi", le  spese  in
conto capitale  per  acquisizione  di  capitale  fisso,  tangibile  o
intangibile, utilizzato per un periodo  pluriennale.  In  particolare
sono da considerarsi investimenti fissi lordi: 
    a)  l'acquisto,  la  costruzione,  la   ristrutturazione   e   la
manutenzione  straordinaria  di  fabbricati,   residenziali   e   non
residenziali, e di altri beni immobili; 
    b)  la  costruzione,  la  demolizione,  la  ristrutturazione,  il
recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; 
    c)   l'acquisto    di    impianti,    macchinari,    attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri  beni  materiali  ad
utilizzo pluriennale; 
    d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; 
    e) gli interventi contenuti  in  programmi  generali  relativi  a
piani urbanistici  attuativi,  esecutivi,  dichiarati  di  preminente
interesse regionale aventi finalita' pubblica  volti  al  recupero  e
alla valorizzazione del territorio.