IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 231, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, che prevede che le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, ferme restando le salvaguardie di cui al  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  delle
finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, si applicano  anche  ai
seguenti lavoratori che maturano i  requisiti  per  il  pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011: 
    a) ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30
settembre 2012 e collocati in  mobilita'  ordinaria  o  in  deroga  a
seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il
31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al
trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro
il 31 dicembre 2014; 
    b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della
contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito   con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano
svolto, successivamente alla  medesima  data  del  4  dicembre  2011,
qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a   rapporto   di   lavoro
dipendente  a  tempo   indeterminato   dopo   l'autorizzazione   alla
prosecuzione volontaria, a condizione che: 
      1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre
2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500; 
      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.
214; 
    c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il
30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile
ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a
rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione
che: 
      1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno
2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500; 
      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
    d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della
contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita'
ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della
relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione
della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a
condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto  legge  n.  201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
  Visto l'articolo 1, comma 232, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, che prevede che le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al sopra riportato comma 231 vengano definite  sulla  base  delle
procedure di cui al  comma  15  dell'art.  24  del  decreto  legge  6
dicembre 2011 n. 201, convertito con  modificazioni  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214 e all'art. 22 del decreto legge 6 luglio  2012,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, previo parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,  da
esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del  relativo
schema, e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle  domande
di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso
di raggiungimento del limite numerico connesso ai  limiti  finanziari
stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228  del
2012, non sono prese in considerazione ulteriori domande nel caso  di
raggiungimento del predetto limite numerico; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  1°
giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2012,  n.
171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei  soggetti
interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle  predette
disposizioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  dell'8
ottobre 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21  gennaio
2013, n. 17; 
  Visto l'articolo 1, comma 233, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, che prevede che l'Inps provveda al monitoraggio delle domande di
pensionamento  inoltrate  dai  lavoratori  di  cui   al   comma   231
sopraindicato che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e  del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base: 
    a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga,
della data di cessazione del rapporto di lavoro; 
    b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  precedente
l'autorizzazione ai versamenti volontari; 
    c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione  di
accordi di cui alla lettera c) del comma 231; 
  Visto l'articolo 1, comma 234, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, che  prevede  che  il  beneficio  di  cui  al  comma  231  sopra
illustrato e' riconosciuto nel limite massimo  di  € 64  milioni  per
l'anno 2013, di € 134 milioni per l'anno 2014, di € 135  milioni  per
l'anno 2015, di € 107 milioni per l'anno 2016, di €  46  milioni  per
l'anno 2017, di € 30 milioni per l'anno 2018, di  €  28  milioni  per
l'anno 2019 e di € 10 milioni per l'anno 2020; 
  Vista la nota dell'INPS n. 1885 in data 7  marzo  2013  che,  sulla
base delle risorse finanziarie individuate al  capoverso  precedente,
ha consentito di verificare la congruita'  del  contingente  numerico
programmato con riferimento ai lavoratori rientranti nelle  categorie
riportate alle lettere a), b), c), d) del citato articolo 1, c. 231; 
  Acquisito il parere della Commissione speciale  per  l'esame  degli
atti del Governo della Camera dei Deputati adottato nella seduta  del
3 aprile 2013 e il parere della Commissione speciale per l'esame  dei
disegni  di  legge  di  conversione  dei  decreti-legge  e  di  altri
provvedimenti  urgenti  presentati  dal  Governo  del  Senato   della
Repubblica adottato nella seduta dell'11 aprile 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione
dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, individuando alla tabella di cui al successivo  articolo  9  del
presente decreto, il limite massimo numerico e  la  ripartizione  dei
soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente
decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite
delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.