IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante:
«Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n.
210»;
Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede che il Fondo si
articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree territoriali
interregionali individuate con il decreto di cui all'articolo 16 del
medesimo decreto legislativo, sulla base della quantita' e della
provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate, in
modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni;
Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede che, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le aree
territoriali e le conseguenti sezioni autonome del Fondo, tenuto
conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo e
che possono altresi' essere stabiliti ulteriori criteri e modalita'
per la concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento
all'attuazione di quanto previsto all'articolo 14 del medesimo
decreto legislativo;
Tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo,
trasmessi al Ministero della giustizia dalla Consap S.p.A. con nota
del 24 gennaio 2013, e concernenti l'ammontare delle risorse
disponibili del Fondo al 31 dicembre 2012, pari a complessivi
€ 59.667.768,29, nonche' i dati relativi alla suddivisione dei
contributi per regione e agli importi, distinti su base regionale,
delle richieste di indennizzo, pari ad € 742.724.364,74, salve le
risultanze dell'attivita' istruttoria;
Decreta
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122;
b) «Fondo», il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni
immobili istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo;
c) «Gestore», la Consap - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici - S.p.A.;
d) «sezione autonoma», l'articolazione del Fondo, con distinta
contabilita', corrispondente ad aree territoriali interregionali da
definire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo.