IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 19 aprile 2011 presentata  dall'Impresa  Rotam
Agrochemical Europe  Limited,  con  sede  legale  in  Hamilton  House
Mabledon Place, London, WC1H 9BB, Regno Unito, diretta ad ottenere la
registrazione   del   prodotto   fitosanitario   denominato   NAUTIUS
contenente le  sostanze  attive  tifensulfuron  metile  e  tribenuron
metile; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra  il  Ministero  della
salute ed il Centro  Internazionale  per  gli  Antiparassitari  e  la
Prevenzione  Sanitaria,  per  l'esame  delle  istanze   di   prodotti
fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui  al  decreto
legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva tifensulfuron metile nell'Allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995 n. 194 fino al  30  giugno  2012  in  attuazione  della
direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva tribenuron metile nell'Allegato I del decreto  legislativo  17
marzo 1995 n. 194 fino  al  28  febbraio  2016  in  attuazione  della
direttiva 2005/54/CE della Commissione del 19 settembre 2005; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'Allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015
in attuazione della direttiva 2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica  presentata  dall'Impresa  Rotam
Agrochemical Europe Limited a sostegno dell'istanza di autorizzazione
del prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del D.L.vo 17  marzo  1995,  n.  194,  secondo  le
modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del
12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2012 con la quale e'
stata richiesta la documentazione ed i  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12
mesi dalla sopra citata data del 21 dicembre 2012; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 gennaio 2013 da cui risulta  che
l'Impresa  Rotam  Agrochemical  Europe  Limited  ha   presentato   la
documentazione richiesta dall'Ufficio per il proseguimento  dell'iter
autorizzativo; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto NAUTIUS  fino  al  28  febbraio
2016  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
tribenuron metile; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited,  con  sede  legale  in
Hamilton House Mabledon Place, London,  WC1H  9BB,  Regno  Unito,  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato NAUTIUS con la composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente  decreto,  fino  al  28  febbraio
2016,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
tribenuron metile nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 200 - 240 - 400 - 500
- 800. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
    Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd No.88,  Long  Deng  Road,  ETDZ,
Kunshan 215301, Jiangsu, Cina; 
    Lanlix Cropscience Ltd.  No.  79,  Hsiang  Yang  Rd,  Chang  Chih
Hsiang, Ping Tung Hsien, Taiwan, Cina. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15187. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello