IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e, in
particolare, l'art. 22, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29
novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi e'
stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo
Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e
semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della societa'
dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di
disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di
telecomunicazione, nonche' di adeguamento, per amministrazioni ed
enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione e
alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 22, comma 5,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le tipologie di
documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di
esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della
conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato con dichiarazione da questi apposta e firmata
digitalmente nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I documenti di cui al comma 1 sono indicati nell'allegata
Tabella A che forma parte integrante del presente decreto.
3. Resta ferma la facolta' per le pubbliche amministrazioni di
conservare in originale analogico unico documenti diversi da quelli
oggetto del presente decreto.
4. Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, viene meno per le pubbliche
amministrazioni l'obbligo previsto dall'art. 22, comma 6 del decreto
legislativo n. 82 del 2005 della conservazione dei documenti
originali analogici unici diversi da quelli oggetto del presente
decreto oppure, in caso di conservazione sostitutiva degli stessi,
dell'attestazione della loro conformita' all'originale con
dichiarazione autentica di un notaio o di altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato, firmata digitalmente ed allegata al documento
informatico.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2013
p. il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la
pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 61