IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011  n.  93,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE», di seguito denominato decreto legislativo n. 93/2011, ed
in particolare l'articolo 16 recante norme sullo sviluppo della  rete
di trasporto del gas naturale e sui poteri decisionali in materia  di
investimenti che stabilisce che,  con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, di seguito denominato Ministero,  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sentita la Conferenza  Stato  Regioni  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, di seguito denominata Autorita',  sono  stabilite
le modalita' per la redazione, da parte  dei  gestori,  di  un  piano
decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale basato
sulla domanda e sull'offerta esistenti e  previste  e  sui  piani  di
sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del  medesimo
decreto legislativo n. 93/2011; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare  l'articolo
17, comma 3, che prevede che con decreto ministeriale possono  essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro  o  di
autorita' sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
conferisca tale potere; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164,  recante  norme
comuni per il mercato interno del gas naturale; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' di  cui  alla  deliberazione  n.
300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012; 
  Acquisito il  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato  Regioni
espresso nella riunione del 25 luglio 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Vista la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con la  quale,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
lo schema di decreto e' stato comunicato al Presidente del  Consiglio
dei Ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Campo di applicazione e destinatari del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai  sensi  dell'articolo  16
del decreto legislativo n. 93/2011, le modalita' in base alle quali i
gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul  territorio
nazionale, di seguito denominati gestori, redigono il piano decennale
di sviluppo delle reti di  trasporto  di  gas  naturale,  di  seguito
denominato piano. Esso e' destinato alle imprese del sistema del  gas
naturale che esercitano l'attivita' di trasporto del gas naturale sia
mediante  reti  nazionali  di   gasdotti,   classificate   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000  n.  164,  sia
tramite reti di trasporto regionale. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              La direttiva 2009/72/CE, e' pubblicata nella GUUE n.  L
          211 del 14.8.2009. 
              La direttiva 2009/73/CE e' pubblicata nella GUUE  n.  L
          211 del 14.8.2009. 
              La direttiva 2008/92/CE e' pubblicata nella GUUE  n.  L
          298 del 7.11.2008. 
              Si  trascrive  il  testo  dell'art.  16   del   decreto
          legislativo  1  giugno  2011,  n.  93   (Attuazione   delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE): 
              "Art. 16. (Sviluppo della rete e poteri decisionali  in
          materia di investimenti). 
              1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto,  con  decreto   del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita  la  Conferenza
          Stato-Regioni e l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
          gas, sono stabilite le modalita' per la redazione da  parte
          dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo  della  rete
          basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste  e
          sui  piani  di  sicurezza  dell'approvvigionamento  di  cui
          all'articolo 8. 
              2. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero  dello
          sviluppo  economico,  alle  Regioni  e  all'Autorita'   per
          l'energia elettrica e  il  gas,  previa  consultazione  dei
          pertinenti soggetti  interessati,  il  piano  decennale  di
          sviluppo della rete, che contiene misure  efficaci  atte  a
          garantire l'adeguatezza  del  sistema  e  la  sicurezza  di
          approvvigionamento, tenendo conto  anche  dell'economicita'
          degli investimenti e della tutela dell'ambiente. 
              3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della
          rete: 
              a)  contiene  una  descrizione   di   dettaglio   delle
          caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in  cui
          la  stessa  e'  funzionalmente  articolata,  nonche'  delle
          criticita' e delle congestioni presenti o attese; 
              b) indica ai  partecipanti  al  mercato  le  principali
          infrastrutture  di  trasporto  da  costruire  o  potenziare
          nell'arco dei dieci anni successivi; 
              c) contiene  tutti  gli  investimenti  gia'  decisi  ed
          individua, motivandone la scelta, i nuovi  investimenti  da
          realizzare  nel  triennio  successivo,  anche  ai  fini  di
          consentire  il  superamento  delle  criticita'  presenti  o
          attese; 
              d) indica, per tutti i  progetti  di  investimento,  la
          data prevista di realizzazione. 
              4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo  della
          rete,  il  Gestore  procede  ad   una   stima   ragionevole
          dell'evoluzione  in  termini  di   produzione,   fornitura,
          consumi e scambi di gas naturale con altri  Paesi,  tenendo
          conto dei piani di investimento per  le  reti  degli  altri
          Paesi, nonche' dei piani di investimento per lo  stoccaggio
          e per terminali di rigassificazione del GNL. 
              5. alle imprese del  gas  naturale  che  si  dichiarano
          utenti potenziali di sistema puo' essere fatto  obbligo  di
          comprovare  le  loro  affermazioni.   I   risultati   della
          procedura consultiva sono  resi  pubblici,  ivi  inclusi  i
          possibili fabbisogni in termini di investimenti. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico e  l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, acquisito il parere delle
          Regioni  territorialmente  interessate   dagli   interventi
          programmati nel piano decennale  di  sviluppo  della  rete,
          valutano,  ciascuno  secondo  le  proprie  competenze,   la
          coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con  la
          strategia energetica nazionale di cui  all'articolo  3,  in
          conformita' con i programmi infrastrutturali  derivanti  da
          accordi internazionali firmati  dal  Governo  italiano;  il
          Ministero  valuta   altresi',   sentita   l'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e  il  gas,  se  il  piano  decennale
          contempli tutti i fabbisogni  in  materia  di  investimenti
          individuati nel corso della procedura consultiva e se  esso
          sia coerente con il piano decennale di sviluppo della  rete
          a livello comunitario  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,
          lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, nonche' con i
          piani   di   sicurezza   dell'approvvigionamento   di   cui
          all'articolo 8. In caso di dubbio  sugli  aspetti  relativi
          alla  coerenza  con  i  piani  a  livello  comunitario,  il
          Ministero acquisisce il parere dell'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas, che puo' consultare  l'Agenzia  per  la
          cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Sulla
          base degli elementi di cui al presente comma, il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  puo'  chiedere  al  Gestore  di
          modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete. 
              7. Il Ministero dello sviluppo economico e  l'Autorita'
          per l'energia elettrica  e  il  gas,  ciascuno  secondo  le
          proprie    competenze,    effettuano    il     monitoraggio
          dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete. 
              8. Nei  casi  in  cui  il  Gestore,  per  cause  a  lui
          imputabili, non realizza un investimento che,  in  base  al
          piano decennale  di  sviluppo  della  rete,  doveva  essere
          realizzato nel  triennio  successivo,  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico,   nei   casi   in   cui   la   mancata
          realizzazione dell'opera oggetto  dell'investimento  riveli
          ai fini della sicurezza del sistema del gas  naturale,  del
          rispetto   degli   accordi   internazionali    sottoscritti
          dall'Italia, o della Strategia energetica nazionale di  cui
          all'articolo 3, e l'Autorita' per l'energia elettrica e  il
          gas, nei casi in cui la mancata  realizzazione  costituisca
          ostacolo   all'accesso   al   sistema   o   allo   sviluppo
          concorrenziale del mercato del gas naturale,  impongono  al
          Gestore di realizzare gli investimenti in  causa  entro  un
          termine  definito  purche'  tale  investimento  sia  ancora
          pertinente sulla base del piu' recente piano  decennale  di
          sviluppo della rete. 
              9.  Nei  casi  di  cui  al  comma  8,   le   pertinenti
          regolazioni tariffarie coprono i costi  degli  investimenti
          in questione.". 
              Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Si trascrive il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo n. 93 del 2011: 
              "Art.  8.  (Predisposizioni  dei  Piani  di  cui   agli
          articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010). 
              1. Il Ministero dello sviluppo economico provveda  alla
          valutazione dei rischi che  incidono  sulla  sicurezza  del
          sistema nazionale del gas naturale di  cui  all'articolo  9
          del regolamento (CE) n. 994/2010 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 20  ottobre  2010,  di  seguito  definito
          "regolamento n. 994/2010", e definisce il piano  di  azione
          preventivo e il piano di  emergenza  e  monitoraggio  della
          sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale,  tenuto
          conto  delle  disposizioni  degli  articoli  5  e  10   del
          regolamento n. 994/2010, avvalendosi del  Comitato  tecnico
          di emergenza e monitoraggio del sistema  del  gas  naturale
          operato presso lo stesso Ministero. 
              2. Il Ministero dello  sviluppo  economico  comunica  i
          piani di cui al comma  1  alla  Commissione  europea  e  si
          coordina  con  le  autorita'  competenti  in   materia   di
          sicurezza  degli   altri   Stati   membri   per   prevenire
          interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne  i
          danni. 
              3. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  le
          misure necessarie affinche' entro il 3 dicembre  2014,  nel
          caso di interruzione  del  flusso  di  gas  naturale  dalla
          maggiore   delle   infrastrutture   di   approvvigionamento
          dall'estero, la capacita' delle  infrastrutture  rimanenti,
          determinata   in   accordo   alle   disposizioni   di   cui
          all'Allegato 1 del regolamento n. 994/2010, sia  in  grado,
          anche tenuto conto  delle  possibili  azioni  di  riduzione
          della  domanda  e  della   capacita'   di   stoccaggio   di
          modulazione  e  strategico  nazionale,  di  soddisfare   la
          domanda  giornaliera  totale  di  gas  naturale  di   punta
          massima, calcolata con una probabilita'  statistica  almeno
          ventennale. 
              4. I gestori dei  sistemi  di  trasporto  entro  il  31
          dicembre  2013  realizzano  una  capacita'   di   trasporto
          bidirezionale continua,  ai  fini  del  contro  flusso  sia
          virtuale  che  fisico,   su   tutte   le   interconnessioni
          transfrontaliere  tra  Stati   membri,   ivi   inclusa   la
          interconnessione tra Italia e centro Europa  attraverso  il
          gasdotto  Transitgas  in  territorio  svizzero,  salvo   le
          esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo  economico
          ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 994/2010. 
              5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle
          misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di  realizzare
          i  potenziamenti  di  rete  necessari  a   conseguire   gli
          obiettivi di cui al comma 3,  nonche',  in  accordo  con  i
          gestori   dei   sistemi   di   trasporto   transfrontalieri
          interessati, secondo le  indicazioni  contenute  nei  piani
          predisposti dal Ministero dello sviluppo economico  di  cui
          al presente articolo.". 
              Il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,   n.   164,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142,
          reca: "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
          comuni per il mercato interno del  gas  naturale,  a  norma
          dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo degli articoli 8 e 16 del  citato  decreto
          legislativo n.  93  del  2011,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Si trascrive il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          legislativo n. 164 del 2000: 
              "Art. 9. (Definizione di rete nazionale dei gasdotti ) 
              1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche  ai
          fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma  2,  lettera
          g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la  rete
          costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti  di
          importazione ed esportazione  e  relative  linee  collegate
          necessarie   al   loro    funzionamento,    dai    gasdotti
          interregionali,  dai  gasdotti  collegati  agli  stoccaggi,
          nonche'   dai   gasdotti    funzionali    direttamente    e
          indirettamente  al  sistema  nazionale  del  gas.  La  rete
          nazionale  di  gasdotti,  inclusi   i   servizi   accessori
          connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
          l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,   che   provvede    altresi'    al    suo
          aggiornamento con cadenza annuale ovvero  su  richiesta  di
          un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per  le  reti
          di trasporto non comprese nella rete nazionale di  gasdotti
          l'applicazione degli articoli 30  e  31  e'  di  competenza
          regionale.".