IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante  «Regolamento  per
il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'art.  13,
comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma  10,  della  citata  legge  di
stabilita' 2013 che, al  fine  di  conseguire  il  piu'  adeguato  ed
efficace esercizio delle attivita' degli istituti di patronato  e  di
assistenza sociale, modifica alcune disposizioni della legge 30 marzo
2001, n. 152, per garantire ai fruitori dei relativi servizi ottimali
condizioni generali di erogazione  e  un  piu'  uniforme  livello  di
prestazioni sul territorio nazionale, demandando ad  un  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociale  l'individuazione  di
criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale; 
  Visto,  altresi',  l'art.  1,  comma  14,  della  citata  legge  di
stabilita' 2013 che, nel prevedere la progressiva valorizzazione,  ai
fini del finanziamento, delle prestazioni individuate  nelle  tabelle
allegate al regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre  2008,  n.  193,  a
punteggio zero, in  attesa  della  predetta  valorizzazione,  in  via
sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riconosce  0,25  punti
per ogni intervento non finanziato avviato con modalita'  telematiche
e  verificato  dagli  enti  pubblici  erogatori   delle   prestazioni
previdenziali e assicurative, demandando ad un decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali la concreta individuazione degli
stessi; 
  Visto il Regolamento (CE) 1° febbraio 2007,  n.  105/2007,  recante
modifica  degli  allegati  del  regolamento  (CE)  n.  1059/2003  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo  all'istituzione  di  una
classificazione comune delle unita' territoriali  per  la  statistica
(NUTS); 
  Considerato che la ripartizione territoriale prevista per  l'Italia
dalla Classificazione NUTSI, di cui all'allegato  I  del  Regolamento
(CE) 1° febbraio  2007,  n.  105/2007,  in  cinque  zone  geografiche
individuate  in  Nord-Ovest  (Liguria,  Lombardia,  Piemonte,   Valle
d'Aosta),   Nord-Est    (Emilia-Romagna,    Friuli-Venezia    Giulia,
Trentino-Alto Adige,  Veneto),  Centro  (Lazio,  Marche,  Toscana  ed
Umbria),  Sud  (Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,
Puglia) ed isole (Sardegna, Sicilia), risponde ai criteri di adeguata
distribuzione  sul  territorio  nazionale  previsti  dalle  modifiche
introdotte all'art.  3,  comma  2,  della  legge  n.  152  del  2001,
dall'art. 1, comma 10, lettera c), della citata legge  di  stabilita'
2013; 
  Visti gli interventi in materia previdenziale, in materia di  danni
da lavoro e alla salute e in materia socio-assistenziale, attualmente
a punteggio zero, inseriti rispettivamente nelle tabelle A,  C  e  D,
allegate al regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193; 
  Considerato che  gli  enti  pubblici  erogatori  delle  prestazioni
previdenziali e assicurative, rispettivamente INPS ed INAIL,  cui  il
comma 14 dell'art. 1 della citata legge di stabilita' 2013  e  l'art.
12, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 10  ottobre  2008,  n.  193,  demandano  la
verifica dell'intervento, attualmente  non  finanziato,  avviato  con
modalita'  telematiche  e  definito  positivamente,   ai   fini   del
riconoscimento del punteggio 0,25  previsto  dal  predetto  comma  14
dell'art.  1  della  legge  di  stabilita'  2013,   hanno   richiesto
l'esclusione delle  seguenti  voci  per  le  motivazioni  di  seguito
riportate: A10 (Pensioni complementari), Al 3 (Assegno ai  lavoratori
anziani licenziati) A24 (Sussidio straordinario  di  disoccupazione),
A45 (Dichiarazioni reddituali) e C33 (Pensione di guerra,  indennizzi
e tabellari dirette) in quanto prodotti/servizi non attuali a seguito
di evoluzione normativa ovvero non gestiti dagli enti  medesimi;  A14
(Integrazione  pensioni  facoltative),  A30  (Denuncia,  recupero   e
regolarizzazione  contributive)  e   A31   (Operazioni   relative   a
costituzione  di  posizioni  assicurative  obbligatorie),  in  quanto
prodotti/servizi gestiti in modalita'  cartacea;  A41  (Trasferimento
pensioni), A42 (Variazione dati pensione) e A43 (Delega a riscuotere)
in quanto prodotti/servizi consistenti in mere  attivita'  gestionali
su prestazioni gia' liquidate; A27  (Controversie  per  maternita'  e
malattia) e A32 (Opposizione a rimborso  prestazioni  «indebite»)  in
quanto gli attuali applicativi informatici dedicati alla gestione del
contenzioso amministrativo in materia di prestazioni  non  consentono
una adeguata ed agevole rilevazione; A38 (Integrazione volontaria)  e
A40 (Accredito  contributi  figurativi),  in  quanto  consistenti  in
attivita'  assorbite  in  altri  prodotti/servizi;  D13  (Assegno  di
maternita') e D14 (Assegno per i nuclei familiari  con  piu'  di  tre
figli) in quanto prodotti/servizi non gestiti in via esclusiva  dagli
enti medesimi; 
  Considerato, inoltre, che, al fine di consentire una piu' efficace,
univoca e coerente rilevazione delle attivita',  l'INPS  ha  proposto
una parziale ridenominazione dei seguenti  interventi  nel  senso  di
seguito indicato: A17 Assegni al nucleo familiare ai pensionati;  A18
Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti  (esclusivamente
a  pagamento  diretto  da  parte  dell'INPS);   A21   Indennita'   di
disoccupazione, Aspi e  Miniaspi  ai  lavoratori  non  agricoli;  A36
Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative; C32 Riconoscimento
stato di handicap grave o di inidoneita' al servizio; 
  Considerata, altresi', - in relazione a quanto  previsto  dall'art.
1,  comma  114,  della  citata  legge  di  stabilita'  2013,  ove  si
stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013,  gli  enti  previdenziali
rendono disponibile la certificazione unica  dei  redditi  di  lavoro
dipendente, pensione e  assimilati  (CUD)  in  modalita'  telematica,
riconoscendo  la  facolta'  per  il  cittadino   di   richiedere   la
trasmissione del CUD in forma cartacea -  l'opportunita'  manifestata
dall'INPS, in considerazione dell'attivita' di assistenza che  potra'
essere svolta dagli istituti di patronato, di individuare un apposito
intervento  nell'ambito  del  presente  decreto  cui  attribuire   il
punteggio pari a 0,25; 
  Ritenuto  che,  in  attesa  della  rivisitazione  finalizzata  alla
valorizzazione, prevista dal citato art. 1, comma 14, della legge  di
stabilita' 2013, ai fini del  finanziamento,  e'  possibile,  in  via
sperimentale,  individuare  un  apposito  intervento  nominato   «A99
Rilascio CUD INPS (art. 1, comma 114,  legge  24  dicembre  2012,  n.
228)», cui attribuire il punteggio pari a 0,25; 
  Ravvista, pertanto, l'esigenza di dare attuazione  alle  richiamate
disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, lettera  c),  e  comma  14,
della citata legge di stabilita' 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  fermo  restando  il  requisito
richiesto dall'art. 3, comma 2, della legge n.  152  del  2001,  come
modificato dalla legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  gli  istituti  di
patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare  criteri  di
adeguata  distribuzione  sul  territorio  nazionale   devono   essere
presenti con sedi in almeno la meta' delle province di ciascuna delle
seguenti  5  aree  geografiche:   Nord-Ovest   (Liguria,   Lombardia,
Piemonte, Valle d'Aosta),  Nord-Est  (Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Centro (Lazio, Marche,  Toscana
ed Umbria), Sud (Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,
Puglia) ed isole (Sardegna, Sicilia), individuate per l'Italia  dalla
Classificazione NUTS1 di cui all'allegato I del Regolamento  (CE)  1°
febbraio 2007, n. 105/2007. Gli istituti di patronato e di assistenza
sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data  del  1°
gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il  31
dicembre 2015. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando quanto  previsto
dall'art. 1, comma 12, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di  rispettare
il criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono
essere presenti con  sedi  in  almeno  un  terzo  delle  province  di
ciascuna delle 5 aree geografiche indicate al comma 1.  Gli  istituti
di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in  via  definitiva
ed operanti alla  data  del  1°  gennaio  2013  adeguano  la  propria
struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2014.