IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289
(legge finanziaria 2003) e  successive  modificazioni,  con  i  quali
vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle  finanze
e il Ministero delle  attivita'  produttive,  i  Fondi  per  le  aree
sottoutilizzate coincidenti  con  l'ambito  territoriale  delle  aree
depresse di cui alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208  e  al  Fondo
istituito dall'art. 19, comma 5, del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio  2006,  n.  233,  di
conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che  trasferisce
al  Ministero  dello  sviluppo  economico  il  Dipartimento  per   le
politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate  (FAS)
di cui al citato art. 61; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega  al  Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119  della
Costituzione e, in particolare, l'art. 16  relativo  agli  interventi
diretti  a  promuovere  lo  sviluppo  economico,  la  coesione  e  la
solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e
a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196,  recante  disposizioni  in
materia di contabilita' e finanza pubblica; 
  Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 7, commi  26  e
27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la  gestione
del FAS, prevedendo  che  lo  stesso  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o il Ministro delegato  si  avvalgano,  nella  gestione  del
citato  Fondo,  del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  emanato  in
attuazione dell'art. 16 della richiamata  legge  delega  n.  42/2009,
recante disposizioni in materia di risorse  aggiuntive  e  interventi
speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali; 
  Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto  legislativo  n.
88/2011, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61  della  legge
n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per  lo  sviluppo  e  la
coesione (FSC), e sia  finalizzato  a  dare  unita'  programmatica  e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi  a  finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e  sociale  tra
le diverse aree del Paese; 
  Visto inoltre l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, il  quale,
allo scopo di accelerare  la  realizzazione  degli  interventi  e  di
assicurare la qualita' della spesa pubblica, istituisce lo  strumento
del "Contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse  del
FSC assegnate dal CIPE e individua responsabilita', tempi e modalita'
di attuazione degli interventi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
dicembre 2011, con il quale e' conferita la delega al Ministro per la
coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di  cui
al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative,  fra  l'altro,
alla gestione del FSC; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini, nonche' misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto in particolare l'art. 16, comma 2, del  citato  decreto-legge
n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 117,  delle  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (legge  di  stabilita'  2013),  il  quale,  nel
rideterminare gli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  delle
Regioni a statuto ordinario per il periodo 2012-2014  e  a  decorrere
dall'anno 2015, prevede, tra l'altro, che  l'ammontare  del  concorso
finanziario di ciascuna  Regione  sia  determinato  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e recepito
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); 
  Considerato che lo stesso art. 16, comma  2  prevede  inoltre  che,
sempre con decreto del  MEF,  sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni,
siano individuate le risorse a qualunque titolo  dovute  dallo  Stato
alle Regioni statuto ordinario - incluse le  risorse  destinate  alla
programmazione regionale del  FSC  ed  escluse  quelle  destinate  al
finanziamento  corrente  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e   del
trasporto  pubblico  locale  -  che  vengono  ridotte  per  l'importo
complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  e
2014 e di 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; 
  Considerato altresi' che il medesimo comma 2 indica che la predetta
riduzione sia effettuata per ciascuna Regione in misura proporzionale
agli importi stabiliti sulla base di quanto determinato  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni e con decreto del  MEF,  prioritariamente  a
valere su risorse diverse da  quelle  destinate  alla  programmazione
regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione  (FSC),  prevedendo
inoltre che, in caso di  insufficienza  delle  predette  risorse,  le
Regioni  versino  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
residue; 
  Considerato che - in  applicazione  della  citata  disposizione  di
legge ed in attesa  della  definizione,  mediante  la  procedura  ivi
prevista, delle effettive fonti di copertura delle indicate riduzioni
- la dotazione del FSC e' stata prudenzialmente decurtata, in sede di
predisposizione del disegno di legge di stabilita' per  l'anno  2013,
per  l'intero  importo  delle  riduzioni   medesime,   nella   misura
rispettivamente di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013
e 2014 e di 1.050 milioni di euro per l'anno 2015; 
  Considerato pertanto  che  la  dotazione  del  FSC  a  legislazione
vigente, indicata nella tabella E della predetta legge di  stabilita'
2013, risulta esposta  gia'  al  netto  delle  predette  decurtazioni
relative al periodo 2013 - 2015; 
  Visto  inoltre  l'art.  1,  comma  122,  della  predetta  legge  di
stabilita'  per  l'anno  2013,  che  attribuisce,  per  il   corrente
esercizio, alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e
alla Regione Sardegna un contributo, anche  destinato  alla  parziale
estinzione del relativo debito, nei limiti di un importo  complessivo
di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi
finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da
ciascuna di esse e attribuiti ai Comuni e alle Province ricadenti nel
proprio territorio, nei limiti degli importi  indicati  per  ciascuna
Regione nella tabella 1 allegata alla stessa legge; 
  Visto il successivo comma 123, il quale prevede che gli importi del
contributo, per ciascuna Regione, di cui  alla  tabella  relativa  al
comma 122, possano essere  modificati  mediante  accordo  da  sancire
entro  il  30  aprile  2013  in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,
assicurando comunque I'invarianza del contributo complessivo  di  200
milioni di euro con riferimento agli  spazi  finanziari  ceduti  alle
Province e  di  600  milioni  di  euro  con  riferimento  agli  spazi
finanziari ceduti ai Comuni; 
  Visto inoltre il comma 125 dello stesso art. 1, il quale stabilisce
che entro il  termine  perentorio  del  31  maggio  2013  le  Regioni
comunichino  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   con
riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica; 
  Considerato che, in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio
2013,  le  Regioni  hanno  fra  l'altro  concordato  l'ammontare  del
concorso finanziario di ciascuna di esse alle riduzioni disposte  per
l'anno 2013 dal predetto art.  16,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
95/2012, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro; 
  Considerato che con l'accordo sancito tra Governo e  Regioni  nella
seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio  2013  e'  stata
modificata la ripartizione tra le Regioni a statuto  ordinario  e  le
Regioni Sicilia e Sardegna del predetto contributo di 800 milioni  di
euro per il cosiddetto "patto di stabilita'  verticale  incentivato",
di cui alla tabella 1 allegata alla legge di stabilita' per il  2013,
che  risulta  pertanto  distribuito  nella  misura   di   complessivi
628.927.713 euro per le Regioni a  statuto  ordinario  e  complessivi
171.072.287 euro per la Sicilia e la Sardegna; 
  Vista la nota n. 868 del 14 febbraio 2013, con la quale,  in  esito
alle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni  nelle  richiamate
sedute del 24 gennaio 2013 e del 7 febbraio 2013, il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  ha  rappresentato
la disponibilita' delle Regioni ad utilizzare il contributo  ad  esse
spettante nell'anno 2013 per il "patto di stabilita' incentivato"  al
fine di ridurre la quota del FSC da porre a copertura delle riduzioni
di spesa disposte per l'anno 2013 dal citato art. 16,  comma  2,  del
decreto-legge n. 95/2012 (complessivi 1.000 milioni di euro); 
  Considerato che l'utilizzo di tale contributo consente alle Regioni
a statuto ordinario interessate  dai  tagli  disposti  ope  legis  di
ridurre di complessivi euro  628.927.713  la  copertura  da  porre  a
carico  delle  risorse  FSC  regionali,   che   conseguentemente   e'
rideterminata in complessivi 371.072.287 euro per l'anno 2013; 
  Vista la delibera di questo  Comitato  22  dicembre  2006,  n.  174
(Gazzetta Ufficiale n. 95/2007), con la quale e' stato  approvato  il
Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013; 
  Vista la delibera di questo  Comitato  21  dicembre  2007,  n.  166
(Gazzetta Ufficiale n. 123/2008), relativa all'attuazione del  QSN  e
alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013; 
  Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (Gazzetta  Ufficiale
n. 304/2011),  30  settembre  2011,  n.  78  (Gazzetta  Ufficiale  n.
17/2012) e 20 gennaio 2012, n. 7 (G.U. n. 95/2012), con le quali sono
state  disposte  assegnazioni  di  risorse  del  FSC  2007-2013,  per
interventi di rilevanza strategica, rispettivamente nel settore delle
infrastrutture e dell'innovazione e della ricerca e competitivita'; 
  Viste inoltre le proprie delibere 20 gennaio 2012, n.  8  (Gazzetta
Ufficiale n. 121/2012) e 30 aprile 2012, n. 60 (Gazzetta Ufficiale n.
160/2012) recanti assegnazione di risorse FSC 2007-2013 a  favore  di
interventi  di  rilevanza  strategica   regionale   nel   Mezzogiorno
concernenti rispettivamente il contrasto del rischio idrogeologico ed
i settori ambientali della depurazione delle acque e delle  bonifiche
di discariche, con le quali e' stabilita la data del 30  giugno  2013
quale termine  per  l'assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti; 
  Viste altresi' le delibere di questo Comitato 23 marzo 2012, n.  41
(Gazzetta Ufficiale n. 138/2012) e 26 ottobre 2012, n. 107  (Gazzetta
Ufficiale n.  19/2013),  che,  rispettivamente  ai  punti  3.1  e  2,
prevedono  che  per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  nelle
sopracitate delibere n. 62/2011 e 78/2011 si  proceda  attraverso  lo
strumento del Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) nei  casi  in
cui i soggetti  attuatori'  siano  costituiti'  da  concessionari  di
pubblici servizi di rilevanza nazionale, per le  sole  infrastrutture
classificate come "infrastrutture strategiche nazionali"; 
  Vista la nota n. 531 del 7 marzo 2013, con  la  quale  il  Capo  di
Gabinetto,  d'ordine  del  Ministro  per  la  coesione  territoriale,
propone a questo Comitato  l'adozione  di  una  delibera  concernente
l'attuazione dell'art. 16, comma 2, del soprarichiamato decreto-legge
n. 95/2012,  per  quanto  concerne  la  copertura  finanziaria  delle
richiamate riduzioni legislative da porre a carico del  FSC,  nonche'
alcune disposizioni per la disciplina di funzionamento  dello  stesso
Fondo; 
  Vista la nota  informativa  predisposta  dal  Dipartimento  per  lo
sviluppo e la coesione  economica  (DPS)  e  allegata  alla  predetta
proposta, con la quale,  con  riferimento  alle  riduzioni  di  spesa
disposte dalla citata disposizione di legge, viene previsto che: 
    per l'annualita' 2013, a fronte del taglio cautelativo  di  1.000
milioni di euro operato a valere sul FSC e recepito  nella  legge  di
stabilita' 2013, sia  stabilita  in  371.072.287  euro  la  riduzione
effettiva da porre a carico di tale Fondo concordata da  parte  delle
Regioni a statuto ordinario, a seguito della Conferenza Stato-Regioni
(CSR) del 7 febbraio 2013,  sulla  base  dell'individuazione  di  una
fonte  alternativa  di   copertura   rappresentata   dal   menzionato
contributo per il cosiddetto "patto di stabilita'  incentivato",  con
conseguente ricostituzione in  bilancio  -  attraverso  procedure  da
concordare con il MEF - della dotazione  aggiornata  del  Fondo  alla
luce di tale minore impatto per l'anno 2013; 
    per le annualita'  2014  e  2015,  venga  al  momento  confermata
l'imputazione  integrale  a   carico   del   FSC   delle   riduzioni,
rispettivamente per 1.000 milioni di euro e 1.050  milioni  di  euro,
gia' operate in via prudenziale nell'ambito della legge di stabilita'
2013, prevedendo comunque  la  possibilita',  da  parte  di  ciascuna
Regione ed in relazione ai successivi accordi annuali, di utilizzare,
a copertura delle riduzioni di propria spettanza, risorse diverse dal
FSC, ovvero, in caso di insufficienza di ogni altra risorsa - incluso
il FSC - di effettuare versamenti diretti al bilancio dello Stato; 
    con riguardo all'intero periodo 2013-2015, la  partecipazione  di
ciascuna Regione alle riduzioni da imputare al  FSC  sia  determinata
secondo la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario del taglio
prudenziale di  1.000  milioni  di  euro  inizialmente  previsto  per
l'annualita' 2013  concordata  nell'ambito  della  citata  Conferenza
Stato - Regioni del 24 gennaio 2013; 
    relativamente all'anno 2013, sia fissato un termine di 60  giorni
dalla pubblicazione della presente delibera per la comunicazione  fra
l'altro, da parte delle Regioni al DPS, degli interventi FSC  che  le
stesse Regioni intendano definanziare, mentre per  gli  anni  2014  e
2015 tale  termine  di  60  giorni  decorra  dall'inizio  di  ciascun
esercizio finanziario; 
    relativamente alle Regioni "incapienti", per le  quali  cioe'  le
relative disponibilita' FSC ancora da trasferire siano  nulle  ovvero
insufficienti ad assicurare la copertura del  taglio  di  pertinenza,
siano individuati idonei meccanismi di  rialimentazione  del  FSC  da
parte di tali Regioni; 
    sia attribuita alle  Regioni  la  possibilita'  di  impiegare  le
eventuali future risorse FSC relative al  periodo  di  programmazione
2014-2020 per assicurare copertura finanziaria agli interventi che ne
risultassero privi al termine del presente ciclo di programmazione; 
  Considerato che, con la predetta nota informativa  predisposta  dal
DPS,  vengono  inoltre  formulate  proposte  volte  a  garantire   il
rafforzamento   della   disciplina   relativa   all'attuazione,    al
monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC,
nonche' la proroga al 31 dicembre 2013 del termine  per  l'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dalle  delibere
di questo Comitato n. 8/2012 e n. 60/2012  in  materia  ambientale  e
l'estensione di tale nuovo termine  anche  alle  delibere  nn.  62  e
78/2011 e n. 7/2012; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Considerato che nel corso della riunione preparatoria del  5  marzo
2013 si e' convenuto sull'esigenza che gli  interventi  inseriti  nei
CIS  siano  comunque  esclusi   dai   predetti   definanziamenti   da
individuare da parte dalle Regioni interessate dai tagli e  che,  per
gli anni 2013, 2014 e  2015,  il  richiamato  termine  di  60  giorni
decorra  dalla  data  di  emanazione   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal citato art. 16,  comma  2,
del decreto legge n. 95/2012; 
  Ritenuto di poter accogliere la citata  proposta  complessiva,  sia
con riferimento all'attuazione a carico del FSC dell'art.  16,  comma
2,  del  decreto  legge  n.  95/2012,  sia   con   riferimento   alle
disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo; 
  Vista  la  nota  n.  1096-P   del   7   marzo   2013,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  le
osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera; 
  Considerato in particolare che, sulla base di quanto segnalato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze  e  recepito  nella  predetta
nota congiunta n. 1096/2013, l'utilizzo da parte di ciascuna  Regione
delle risorse relative al cosiddetto  "patto  verticale  incentivato"
consente di ridurre corrispondentemente il taglio a  carico  del  FSC
esclusivamente a condizione che la singola  Regione  ceda  gli  spazi
finanziari  a  valere  sul  patto  agli  enti'  locali  del   proprio
territorio e riduca il proprio debito, ai sensi del  richiamato  art.
1, comma 125, della legge di stabilita' 2013; 
  Ritenuto  pertanto  di  adottare  la  presente  delibera,  la   cui
efficacia - relativamente all'imputazione  a  carico  del  FSC  delle
riduzioni di spesa disposte dal piu' volte citato art. 16, comma  2 -
e' subordinata all'emanazione del  decreto  del  MEF  previsto  dallo
stesso articolo e che sara' nuovamente sottoposta all'esame di questo
Comitato, ove necessario, per garantirne piena  coerenza  con  quanto
previsto dall'emanando decreto; 
  Su proposta del Ministro per la coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Attuazione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n.  95/2012,
convertito nella legge n. 135/2012 
  In  applicazione  dell'art.  16,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
95/2012, come modificato dall'art.  1,  comma  117,  delle  legge  n.
228/2012 (legge di stabilita' 2013), alle risorse del  Fondo  per  lo
sviluppo e  la  coesione  (FSC)  assegnate  alle  Regioni  a  statuto
ordinario sono  imputate-riduzioni  per  un  importo  complessivo  di
2.421.072.287 euro per il triennio 2013-2015, articolate per  singola
annualita' e per Regione nella  misura  indicata  nella  colonna  (e)
della tabella allegata alla  presente  delibera  di  cui  costituisce
parte  integrante,  in  linea  con  le  percentuali  derivanti  dalla
ripartizione concordata tra le Regioni nell'ambito  della  Conferenza
Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 richiamata in premessa. 
  1.1 Riduzioni del FSC per l'annualita' 2013 
  Con riferimento all'anno 2013, a fronte del taglio  prudenziale  di
1.000 milioni di euro integralmente operato a valere  sul  FSC  dalla
legge di stabilita' 2013, viene disposta a carico delle  risorse  FSC
delle  Regioni  a  statuto  ordinario  la  riduzione  complessiva  di
371.072.287 euro. 
  La rimanente copertura delle riduzioni relative  all'anno  2013  e'
assicurata dalle Regioni a  statuto  ordinario,  per  un  importo  di
628.927.713  euro,  attraverso  l'utilizzo  del  contributo  per   il
cosiddetto  "patto  di  stabilita'  incentivato"   richiamato   nelle
premesse, previsto dall'art. 1, comma 122, della  predetta  legge  di
stabilita' 2013, nei termini e nella misura  concordata  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni del  7  febbraio  2013.  Tale  modalita'  di
copertura e la  corrispondente  riduzione  della  quota  inizialmente
posta a carico del FSC rimangono tuttavia condizionate alla cessione,
da parte di ciascuna Regione, degli spazi  finanziari  a  valere  sul
patto agli enti locali del proprio territorio e  alla  riduzione  del
proprio debito, ai sensi del richiamato  art.  1,  comma  125,  della
legge di stabilita' 2013. 
  Attraverso modalita' procedurali da  concordare  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sara' assicurato il reintegro, per  il
predetto importo di 628.927.713 euro, della  dotazione  del  FSC  per
l'anno 2013, gia' decurtata in via prudenziale per  l'intero  importo
di 1.000 milioni di euro. 
  Viene stabilito in 60  giorni  dalla  emanazione  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato  art.  16,
comma 2, del decreto legge n.  95/2012  il  termine  entro  il  quale
ciascuna Regione dovra' comunicare al DPS  gli  interventi/azioni  da
definanziare, totalmente o parzialmente, a copertura della  riduzione
complessiva di 2.421.072.287 euro di cui al precedente punto 1. 
  Non potranno comunque costituire  oggetto  di  definanziamento  gli
interventi/azioni inseriti nei Contratti  istituzionali  di  sviluppo
(CIS), di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.  88/2011  e  alle
delibere di questo Comitato n. 41 e n. 107/2012 citate in premessa. 
  1.2 Riduzioni del FSC per le annualita' 2014 e 2015 
  Sempre in applicazione dell'art. 16, comma 2 del  decreto-legge  n.
95/2012 viene al momento confermata l'imputazione integrale a  carico
del FSC delle riduzioni cautelativamente disposte  nell'ambito  della
legge di stabilita' 2013, rispettivamente per 1.000 milioni  di  euro
per il 2014 e 1.050 milioni di euro per il 2015, che vengono pertanto
ripartite tra le Regioni a statuto ordinario  nella  misura  indicata
nella tabella allegata alla presente  delibera,  di  cui  costituisce
parte integrante. 
  Tali  importi  rappresentano  pertanto  il  valore  massimo   delle
riduzioni poste a carico del  FSC,  con  possibilita',  per  ciascuna
Regione,  di  utilizzare  a  copertura  delle  riduzioni  di  propria
pertinenza ed in relazione ai successivi accordi annuali in  sede  di
Conferenza Stato - Regioni, risorse diverse dal FSC. Viene  stabilito
in 60 giorni dalla emanazione del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze ai sensi del citato art. 16,  comma  2,  del  decreto
legge n. 95/2012 il  termine  entro  il  quale  le  Regioni  dovranno
comunicare al DPS gli interventi/azioni  eventualmente  riammessi  al
finanziamento. 
  Sono  esclusi  in  ogni  caso  da  eventuali  definanziamenti   gli
interventi inseriti nei contratti istituzionali  di  sviluppo  (CIS),
come indicato al precedente punto 1.1. 
  Per  le  regioni  Lazio  e  Lombardia  che,   in   relazione   alla
ripartizione di cui alla tabella  allegata  alla  presente  delibera,
risultano "incapienti" essendo le relative disponibilita' FSC  ancora
da  trasferire  rispettivamente   nulle   ovvero   insufficienti   ad
assicurare la copertura del taglio  di  pertinenza,  dovranno  essere
individuati idonei meccanismi di rialimentazione del FSC da parte  di
tali due Regioni. 
  Le eventuali risorse FSC che dovessero rendersi disponibili per  il
periodo di programmazione 2014-2020 potranno essere  impiegate  dalle
Regioni interessate dalle riduzioni di cui alla presente delibera per
assicurare copertura finanziaria agli interventi che ne  risultassero
privi al termine del presente ciclo di programmazione. 
  2.  Rafforzamento  della  disciplina  relativa  all'attuazione,  al
monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC 
  Entro 45 giorni dalla  pubblicazione  della  presente  delibera  le
Amministrazioni   responsabili   degli   interventi   da   realizzare
attraverso Accordi di' Programma Quadro, Contratti  istituzionali  di
sviluppo,  ovvero  mediante  attuazione  diretta   sono   tenute   ad
alimentare, con i  relativi  dati  di  monitoraggio,  la  Banca  Dati
Unitaria. corredando peraltro le schede inserite  con  cronoprogrammi
vincolanti sui tempi di esecuzione di ciascuna fase,  in  conformita'
con quanto previsto per i detti Contratti istituzionali di sviluppo e
gli Accordi di Programma Quadro. 
  Nell'ambito della citata Banca Dati Unitaria ed in conformita'  con
la relativa disciplina, le informazioni di monitoraggio devono essere
aggiornate con cadenza bimestrale. Nei casi di mancato inserimento  o
aggiornamento delle informazioni, il Dipartimento per lo  sviluppo  e
la coesione economica (Direzione generale per la  politica  regionale
unitaria  nazionale  e  l'Unita'  di  verifica   degli   investimenti
pubblici-UVER) disporra' lo svolgimento di sopralluoghi per accertare
le cause del mancato monitoraggio. 
  Il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica  e'
autorizzato, in assenza di giustificato motivo o di  circostanze  non
imputabili ai soggetti responsabili, a disporre una sanzione a valere
sulle risorse gia' assegnate alle Regioni per finalita' di assistenza
tecnica e,  in  caso  di  mancato  rispetto  dei  cronoprogrammi,  ad
irrogare  una   sanzione   di   importo   massimo   pari   a   quello
dell'intervento a valere sulle risorse relative  alla  programmazione
FSC 2014-2020. Nei rapporti con i soggetti attuatori e  con  i  terzi
incaricati della realizzazione, le Regioni possono adottare opportune
misure  atte  a  rivalersi  in  relazione  a  sanzioni  originate  da
comportamenti degli stessi. 
  Viene infine disposta la proroga al 31 dicembre  2013  del  termine
per  l'assunzione  delle  obbligazioni   giuridicamente   vincolanti,
previsto dalle delibere di questo Comitato n. 8/2012 e n. 60/2012  in
materia ambientale. Tale termine viene esteso anche alle obbligazioni
giuridicamente vincolanti assunte sulla base delle delibere nn. 62  e
78/2011 e n. 7/2012. 
  3.Trasferimento delle risorse 
  In attesa della definizione del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze relativo all'individuazione di risorse di  pertinenza
regionale,  diverse  dal  FSC,  da  assoggettare   a   riduzione,   i
trasferimenti delle risorse del FSC in favore delle Regioni a statuto
ordinario interessate dai sopracitati tagli potranno essere disposti,
in relazione allo stato di  avanzamento  della  relativa  spesa,  dal
competente DPS nei limiti delle disponibilita', per ciascuna Regione,
di risorse FSC non ancora trasferite, cosi' come  quantificate  nella
colonna (i) della citata tabella allegata alla presente  delibera  di
cui costituisce parte integrante. 
  4. Norma finale 
  L'efficacia della presente deliberazione, con esclusivo riferimento
a quanto disposto dai precedente punto 1 in ordine all'imputazione  a
carico del FSC delle riduzioni  di  spesa  disposte  dal  piu'  volte
citato art. 16, comma 2, e' subordinata  all'emanazione  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal  citato  art.
16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012. La presente delibera sara'
nuovamente sottoposta all'esame di questo Comitato,  ove  necessario,
per garantirne  piena  coerenza  con  quanto  previsto  dall'emanando
decreto. 
    Roma, 8 marzo 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
Il segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 118