IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dal decreto  legislativo  n.  82/2008,
che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visti gli Orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C319/01),   ed   in
particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, concernente la concessione  degli  aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie  imprese  agricole,  ed  in  particolare
l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la  concessione  di
aiuti per la  compensazione  delle  perdite  dovute  alle  avversita'
atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; 
  Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16
gennaio 2009 della Commissione UE; 
  Visto il proprio decreto 21 gennaio 2013 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  5  febbraio  2013,  n.  30,  di
declaratoria, tra l'altro,  del  carattere  di  eccezionalita'  della
siccita' dal 1°  giugno  al  10  settembre  2012  nelle  province  di
Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, per effetto  dei
danni alle produzioni; 
  Vista la nota 22 aprile 2013  con  la  quale  la  regione  Calabria
chiede di inserire i comuni di Bagaladi, Bagnara Calabra,  Benestare,
Calanna, Careri, Condofuri,  Gerace,  Gioia  Tauro,  Gioiosa  Jonica,
Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola,  Martone,  Melito  Porto  Salvo,
Montebello Jonico,  Motta  San  Giovanni,  Plati',  Reggio  Calabria,
Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Giovanni di Gerace, San
Lorenzo, San Luca, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Jonio
e Santo Stefano d'Aspromonte della provincia di Reggio Calabria tra i
territori delimitati con il richiamato decreto del 21  gennaio  2013,
per i danni alle produzioni; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; 
 
                              Decreta: 
 
  La dichiarazione di eccezionalita' della siccita' dal 1° giugno  al
10 settembre 2012, di cui al decreto 21 gennaio 2013 richiamato nelle
premesse,  e'  estesa  ai  comuni  di  Bagaladi,   Bagnara   Calabra,
Benestare, Calanna, Careri, Condofuri, Gerace, Gioia  Tauro,  Gioiosa
Jonica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola,  Martone,  Melito  Porto
Salvo,  Montebello  Jonico,  Motta  San  Giovanni,   Plati',   Reggio
Calabria, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San  Giovanni  di
Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Ilario
dello Jonio e Santo Stefano d'Aspromonte della  provincia  di  Reggio
Calabria, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art.
5, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 29  marzo
2004, n. 102. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 giugno 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo