IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» ed in particolare l'art. 9, comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», con riguardo all'art. 2; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al predetto decreto ministeriale 509/99, ed in particolare l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a piu' classi ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego; Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale; Vista la richiesta del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Biotecnologi - F.I.Bio e del Presidente dell'Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani - ANBI, datata 3 aprile 2012, prot. n. 003/12, di equipollenza della laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie industriali (classe 8/S - LM-8) con la laurea specialistica/magistrale in Biologia (classe 6/S - LM-6), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario; Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 2012; Decreta: Art. 1 Le lauree specialistiche afferenti alla classe 8/S Biotecnologie industriali e le lauree magistrali afferenti alla classe LM-8 Biotecnologie industriali, conferite dalle Universita' statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree specialistiche afferenti alla classe 6/S Biologia e alle lauree magistrali afferenti alla classe LM-6 Biologia, rilasciate dalle predette istituzioni, limitatamente ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, in base ai requisiti stabiliti dall'art. 2.