IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo  in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 «Riordinamento della docenza universitaria,  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; 
  Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 «Riforma  degli  ordinamenti
didattici  universitari»  ed  in  particolare  l'art.  9,  comma   6,
concernente le equipollenze  dei  titoli  di  studio  ai  fini  della
partecipazione a pubblici concorsi; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13  «Determinazione  degli  atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica», con riguardo all'art. 2; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
  Visti i decreti ministeriali 4  agosto  2000  e  28  novembre  2000
relativi alla determinazione delle classi delle lauree  universitarie
e delle lauree universitarie specialistiche; 
  Visto il decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270  recante
modifiche al predetto decreto ministeriale 509/99, ed in  particolare
l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli  accademici
dello  stesso  livello  afferenti  a  piu'  classi   ai   soli   fini
dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego; 
  Visti  i  decreti  ministeriali  16  marzo   2007   relativi   alla
determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale; 
  Vista la  richiesta  del  Presidente  Nazionale  della  Federazione
Italiana Biotecnologi - F.I.Bio e  del  Presidente  dell'Associazione
Nazionale Biotecnologi Italiani - ANBI, datata 3 aprile  2012,  prot.
n. 003/12, di equipollenza della laurea  specialistica/magistrale  in
Biotecnologie  industriali  (classe  8/S  -  LM-8)  con   la   laurea
specialistica/magistrale in Biologia (classe 6/S  -  LM-6),  ai  fini
della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario; 
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  Universitario  Nazionale
nell'adunanza del 23 ottobre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le lauree specialistiche afferenti alla  classe  8/S  Biotecnologie
industriali  e  le  lauree  magistrali  afferenti  alla  classe  LM-8
Biotecnologie industriali, conferite dalle Universita' statali e  non
statali abilitate a rilasciare  titoli  aventi  valore  legale,  sono
equipollenti, rispettivamente, alle lauree  specialistiche  afferenti
alla classe 6/S Biologia e  alle  lauree  magistrali  afferenti  alla
classe  LM-6  Biologia,  rilasciate   dalle   predette   istituzioni,
limitatamente ai concorsi pubblici  in  ambito  medico-sanitario,  in
base ai requisiti stabiliti dall'art. 2.