IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese,  vengano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art.  13  ha  recato
modifiche al  menzionato  art.  1  della  legge  n.  443/2001  ed  ha
autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel programma approvato  da  questo
Comitato; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  unico  di
progetto (CUP); 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare: 
  la parte II, titolo III, capo IV, concernente  «Lavori  relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica  di  missione»,
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
  l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto  2002,
n. 190, concernente l'«Attuazione della  legge  n.  443/2001  per  la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito  dalla
legge 29  novembre  2007,  n.  222,  che  all'art.  7,  comma  1,  ha
autorizzato per l'anno 2007, la spesa di 500 milioni di euro  per  la
prosecuzione delle spese di investimento  finalizzate  alla  linea  C
della metropolitana della citta' di Roma; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, concernente  «Piano  straordinario  contro  le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa  antimafia»,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, e
successive modificazioni ed integrazioni, prevede: 
  ai commi da 2 a 5, disposizioni circa la  revoca  di  finanziamenti
assegnati dal CIPE per la realizzazione delle  opere  ricomprese  nel
programma delle infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge  21
dicembre 2001, n. 443, da individuare  con  decreti,  di  natura  non
regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  al comma 6, che le quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
contributi revocati, affluiscano a un Fondo  appositamente  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  al comma 7, che questo Comitato, su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  stabilisca,  fatta  eccezione  per  i
finanziamenti delle opere gia' deliberati dal Comitato medesimo,  ove
confermati dal Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  la
destinazione  delle  risorse  che  affluiscono  al   Fondo   per   la
realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche  di  cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002, supplemento ordinario), con la  quale  questo  Comitato,  ai
sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il
1° programma delle infrastrutture  strategiche,  che  all'allegato  1
include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», interventi che  riguardano
la citta' di Roma e, piu' specificatamente, la  Metropolitana  C,  la
Metropolitana B1 ed il Grande raccordo anulare; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n.  140/2003),  con  la
quale questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili  di  cui  al
punto 1.4 della delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 1° agosto 2003,  n.  65  (Gazzetta  Ufficiale  n.
258/2003),  con  la  quale  questo   Comitato   ha   approvato,   con
prescrizioni,   il   progetto    preliminare    della    tratta    T2
(Clodio/Mazzini-Venezia),  della  tratta  T3  (Venezia-S.   Giovanni)
nonche' della tratta  T6A  (Alessandrino-bivio  di  Torrenova)  della
linea C della  metropolitana  di  Roma,  individuando  il  «tracciato
fondamentale» nelle tratte da T2 a T6  sino  al  bivio  di  Torrenova
(tratta   T6A),   nella   tratta   T7   (Torrenova-Pantano)   e   nel
deposito-officina Graniti; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta  Ufficiale  n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006,  n.  130  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo  Comitato,  nel
rivisitare il 1°  programma  delle  infrastrutture  strategiche  come
ampliato con delibera 18 marzo 2005,  n.  3  (Gazzetta  Ufficiale  n.
207/2005), all'allegato 1, nell'ambito dei «sistemi urbani», conferma
gli interventi che riguardano la citta' di Roma; 
  Viste le successive delibere 20 dicembre  2004,  n.  105  (Gazzetta
Ufficiale n. 149/2005), 27 maggio 2005, n. 39 (Gazzetta Ufficiale  n.
264/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 210/2006),  17
novembre 2006, n. 144 (Gazzetta Ufficiale  n.  264/2006),  28  giugno
2007, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 5/2008),  3  agosto  2007,  n.  71
(Gazzetta Ufficiale n. 41/2008, supplemento  ordinario),  9  novembre
2007, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 72/2008, supplemento  ordinario),
31 luglio 2009, n. 64 (Gazzetta Ufficiale n. 5/2010), 22 luglio 2010,
n. 60 (Gazzetta Ufficiale  n.  52/2011)  e  11  luglio  2012,  n.  84
(Gazzetta Ufficiale n. 207/2012), con le  quali  questo  Comitato  ha
assunto determinazioni in ordine  al  citato  tracciato  fondamentale
della linea C della Metropolitana  di  Roma  e  i  cui  contenuti  si
intendono qui integralmente richiamati; 
  Vista le note 2 agosto 2012, n. 28729, e 31 agosto 2012, n.  30796,
con la quale il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso a  questo  Comitato  l'«Informativa  sull'ipotesi  di  atto
transattivo  per  la  definizione   delle   controversie   tra   Roma
Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro  C  (contraente
generale)» e ulteriore documentazione; 
  Vista la nota 23 ottobre 2012, n. 37257, con la quale il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'inserimento
all'ordine del giorno della prima seduta  utile  di  questo  Comitato
dell'argomento: «Linea C della  metropolitana  di  Roma  -  Tracciato
fondamentale da T2 aT7, da Clodio/Mazzini a  Monte  Compatri/Pantano:
relazione  istruttoria  sull'ipotesi  di  atto  transattivo  per   la
definizione  delle  controversie  tra   Roma   Metropolitane   S.r.l.
(soggetto  aggiudicatore)   e   Metro   C   (contraente   generale)»,
trasmettendo la relazione medesima successivamente integrata  con  la
nota del 9 novembre 2012, n. 39627; 
  Vista  la  nota  28  novembre  2012,  n.  4878,  con  la  quale  il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica  ha   chiesto   alcuni   approfondimenti   sulla   predetta
documentazione; 
  Viste le note 5 dicembre 2012, n. 43317  e  n.  43309,  6  dicembre
2012, n. 43484, 10 dicembre 2012, n. 43890, con le quali il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  i  richiesti
approfondimenti e integrazioni della relazione istruttoria; 
  Viste le note consegnate nel corso dell'odierna seduta del Comitato
dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  le  quali,
rispettivamente, Roma Metropolitane trasmette l'atto di  rinuncia  da
parte di Metro C alle riserve iscritte nei registri di contabilita' e
non ancora decise dal collegio arbitrale, e la regione Lazio fornisce
precisazioni in merito alla copertura finanziaria di  competenza  del
predetto atto transattivo; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 11 dicembre 2012, n. 5134, predisposta congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e Sottosegretari di Stato
presenti; 
 
                             Prende atto 
 
delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: 
    che la linea C della Metropolitana di Roma e' oggetto un  accordo
procedimentale sottoscritto il 29 maggio 2002 tra il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, la regione  Lazio  e  Roma  Capitale,
come modificato ed  integrato  con  due  successivi  atti  aggiuntivi
sottoscritti rispettivamente il 13 dicembre  2002  ed  il  29  luglio
2004, a mezzo dei quali i predetti enti hanno: 
      individuato una  prima  fase  attuativa  dell'opera  denominata
«tracciato  fondamentale»,  relativa  alle  tratte   da   T2   a   T7
(«Clodio/Mazzini - Pantano»), compreso il Deposito di graniti; 
      assicurato la  seguente  copertura  finanziaria  del  tracciato
fondamentale: 
        tratte T4 e T5: 70 per cento a carico dello Stato  e  30  per
cento a carico di Roma Capitale; 
        rimanenti tratte (T2, T3, T6A, T7 e Deposito graniti): 70 per
cento a carico dello Stato, 18 per cento a carico di Roma Capitale  e
12 per cento a carico della Regione Lazio; 
    che con la delibera 11 luglio 2012, n. 84, citata nelle premesse,
questo Comitato ha: 
      approvato la variante  relativa  all'utilizzo  delle  terre  da
scavo delle tratte T4 - T5 e T6A comprese nel tracciato fondamentale; 
      individuato nell'importo di 3.486,864 milioni di euro il  nuovo
«limite di spesa» del tracciato  fondamentale,  cosi'  ripartito  per
tratte e per quote di finanziamento tra i soggetti finanziatori: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  che durante l'esecuzione del contratto e' insorta tra le parti  una
controversia riguardo le tratte T4, T5, T6A e T7 e Deposito  graniti,
promossa da Metro  C  (sulla  scorta  della  clausola  compromissoria
prevista dall'art. 11  del  contratto  di  appalto)  con  domanda  di
arbitrato del 4 ottobre 2007, successivamente integrata con atto  del
24 febbraio 2011, cui Roma Metropolitane ha deliberato di aderire; 
  che con la prima domanda di arbitrato del 4 ottobre 2007,  Metro  C
ha chiesto  il  riconoscimento  di  tutte  le  riserve  iscritte  nel
registro di contabilita' alla detta data, da aggiornare nel corso del
giudizio, con condanna  di  Roma  Metropolitane  al  pagamento  delle
stesse, oltre che degli onorari e spese di giudizio; 
  che in data 12 giugno 2008, nelle more dei termini  assegnati  alle
parti per lo svolgimento delle rispettive  difese  istruttorie,  Roma
Metropolitane e Metro C hanno sottoscritto un verbale con il quale e'
stata concordata, a fronte  della  introduzione  di  alcune  varianti
esecutive, della rimodulazione del cronoprogramma dell'opera e  della
congiunta presa d'atto della non imputabilita' al contraente generale
di una serie di ritardi, la rinunzia da parte del contraente generale
alle riserve iscritte nei documenti contabili dell'appalto alla  data
del 12 giugno 2008, fatta  eccezione  per  quelle  azionate  in  sede
arbitrale aventi ad oggetto: 
  a) il riconoscimento  dei  maggiori  oneri,  diretti  e  indiretti,
inerenti la funzione propria del contraente generale; 
  b) il riconoscimento dei maggiori oneri per le specifiche attivita'
di ingegneria aggiuntive  rispetto  a  quelle  ordinarie,  e  per  le
particolari incombenze antimafia; 
  c) il riconoscimento degli  oneri  connessi  al  prolungamento  dei
tempi contrattuali dell'affidamento, per effetto della  rimodulazione
disposta in forza del citato verbale del 12 giugno 2008; 
  d)  la  contestazione  delle   sanzioni   pecuniarie   contrattuali
applicate da Roma Metropolitane nel corso del lavori con  gli  ordini
di servizio n. 8 del 15 febbraio 2008 e n. 10 del 5 marzo 2008; 
  che nel periodo successivo al citato verbale di accordo  del  2008,
Metro C ha iscritto nuove  riserve  rispetto  a  quelle  devolute  in
arbitrato, soprattutto in relazione agli asseriti  maggiori  costi  e
maggiori  tempi  di  realizzazione,  chiedendo  l'attivazione   della
procedura  di  accordo  bonario  di  cui  all'art.  240  del  decreto
legislativo n. 163/2006, la quale, tuttavia, non e' stata  intrapresa
da Roma Metropolitane, che ha ritenuto non sussistenti le  condizioni
per considerare raggiunto il limite di valore previsto dalla legge; 
  che per tale ragione, il 24 febbraio 2011, Metro C ha notificato un
atto di integrazione dei quesiti  arbitrali,  cui  e'  conseguita,  a
seguito dell'adesione di Roma Metropolitane, l'integrazione dei nuovi
quesiti arbitrali nell'oggetto del giudizio gia' pendente e,  quindi,
l'ulteriore estensione del tema decidendum sottoposto al  vaglio  del
collegio arbitrale gia' costituitosi il 20 giugno 2008; 
  che il procedimento arbitrale risulta  allo  stato  pendente  e  il
collegio arbitrale ha  emesso  in  data  6  settembre  2012  il  lodo
parziale, richiesto  gia'  nel  corso  della  prima  udienza  del  25
febbraio 2009 da Metro C,  con  riguardo  alla  sola  riserva  n.  6,
concernente le somme rivendicate in forza delle causali giuridiche di
cui alle precedenti lettere (a) e (b); 
  che peraltro, nelle more del giudizio arbitrale e' stato costituito
un  comitato  paritetico   composto   da   rappresentanti   di   Roma
Metropolitane e di Metro C, con la partecipazione  di  un  magistrato
della Corte dei conti con funzione di garanzia e imparzialita',  allo
scopo di valutare la possibilita' di addivenire  a  una  composizione
transattiva di una parte delle questioni controverse, fermo  restando
che, per le questioni sopra sintetizzate  corrispondenti  ai  quesiti
arbitrali riferiti alla riserva n. 6,  le  parti  hanno  previsto  la
prosecuzione  del  procedimento  pendente,   giudicandole   in   fase
istruttoria avanzate e gia' mature per la decisione; 
  che in data 6 settembre 2011, all'esito delle trattative intercorse
in seno al succitato comitato, Roma Metropolitane  e  Metro  C  hanno
elaborato uno schema di accordo transattivo ai  sensi  dell'art.  239
del decreto legislativo n. 163/2006, il quale,  in  sintesi,  prevede
tra l'altro: 
      che, a fronte della rinunzia a una parte delle  riserve  (dalla
n. 7 alla n. 24 incluse) dedotte nel giudizio arbitrale e iscritte da
Metro C nel registro di contabilita' a tutto  il  28  febbraio  2011,
equivalenti a euro 1.394.704.602, oltre ai successivi  aggiornamenti,
Roma Metropolitane si impegni a versare  al  contraente  generale  un
importo complessivo  di  euro  230.000.000  oltre  IVA  a  titolo  di
maggiori costi di esecuzione dallo stesso sostenuti,  per  un  totale
inclusa IVA pari a 253.000.000 euro; 
      la rideterminazione dei tempi di ultimazione dei  lavori  dalla
stazione di San Giovanni a Monte Compatri/Pantano; 
      l'obbligo  delle  parti  di  «chiedere  al  collegio  arbitrale
medesimo di  sospendere  il  giudizio  arbitrale  relativamente  alle
riserve dalla n. 7 alla n. 24»; 
    che con deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in
data 8 settembre 2011, Roma Metropolitane ha  approvato  il  predetto
schema di accordo transattivo; 
  che con note n. 19524 del  19  settembre  2011,  n.  22377  del  27
ottobre 2011 e n. 24138 del 21 novembre 2011, Roma  Metropolitane  ha
trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo schema
di accordo transattivo, unitamente  ai  verbali  delle  riunioni  del
comitato che ha curato la predisposizione dell'articolato e un  piano
di riparto dei conseguenti oneri in  capo  agli  enti  cofinanziatori
dell'opera, ipotizzando a carico dello Stato un finanziamento pari  a
177.100.000 (IVA compresa); 
  che  con  le  stesse  note  Roma  Metropolitane  ha   rappresentato
l'intenzione  di  acquisire,  prima   di   procedere   alla   formale
sottoscrizione dell'accordo  transattivo,  il  benestare  degli  enti
cofinanziatori dell'opera; 
  che con nota n. 46525 del 21  dicembre  2011,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel  riservarsi  di  valutare  la
qualificazione   giuridica    dell'istanza    pervenuta    da    Roma
Metropolitane, ha chiesto a Roma Metropolitane elementi in ordine  ai
criteri   di   definizione   dell'ammontare   della   transazione   e
dell'imputazione pro  quota  delle  coperture  da  parte  degli  enti
finanziatori; 
  che con nota n. 1811 del 27 gennaio  2012,  Roma  Metropolitane  ha
fornito i dati e le informazioni richieste; 
  che con nota n. 15707  del  26  aprile  2012,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha formulato  all'Avvocatura  generale
dello Stato una richiesta di parere legale, domandando tra l'altro: 
      se l'istanza attraverso cui Roma Metropolitane aveva  richiesto
in sintesi il benestare sullo schema di accordo  transattivo  nonche'
l'erogazione di un finanziamento di euro 177.100.000 (IVA  compresa),
corrispondente al conseguente onere derivante a carico dello Stato in
virtu' dell'accordo procedimentale del 2002  e  dei  successivi  atti
integrativi, potesse essere  ritenuta  giuridicamente  ammissibile  e
compatibile con le funzioni istruttorie e propositive attribuite alla
Struttura tecnica di missione del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  ai  sensi  dell'art.  163  e  seguenti  del   decreto
legislativo n. 163/2006 e, pertanto, potesse essere  da  quest'ultima
legittimamente istruita e proposta all'approvazione del CIPE  siccome
rientrante in una delle  fattispecie  procedimentali  previste  dalla
normativa in tema di infrastrutture strategiche; 
      se, quand'anche  l'istanza  di  cofinanziamento  de  qua  fosse
considerata  conforme  alla   normativa   applicabile,   si   potesse
considerare legittimo il non coinvolgimento del Ministero, come  pure
degli  enti  cofinanziatori  dell'opera,  nei  lavori  del   comitato
paritetico che aveva formulato lo schema  di  accordo  transattivo  e
individuato,  in  un'ottica  transattiva,  l'importo  da  finanziare,
nonche'  se  fosse  doveroso,  ovvero  opportuno,  che  il  Ministero
entrasse nel merito delle rinunzie gia' operate dalle  due  parti  in
contraddittorio fra loro, in senso a  detto  comitato  e/o,  in  ogni
caso,  delle  questioni  rimesse  attualmente  all'apprezzamento  del
giudice arbitrale; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato con parere n. 251371 del 22
giugno 2012, ha rappresentato che: 
  le lettere f-bis) e f-ter) del comma 2 dell'art.  163  del  decreto
legislativo  n.  163/2006,  consentono  di  riconoscere  in  capo  al
Ministero il potere-dovere di valutazione «di tutti  gli  accadimenti
che  influiscano  sulla  realizzazione  delle  infrastrutture»,   ivi
compresi quelli correlati e originati da  richieste  dell'appaltatore
e/o della stazione appaltante; 
  il  Ministero  ha  l'onere  di  istruire  e   valutare   «l'istanza
presentata  da  Roma   Metropolitane   esprimendo   ogni   pertinente
valutazione  estesa  anche   alla   concreta   condotta   tenuta   da
quest'ultima nel corso della svolgimento dei lavori»  e  che  «spetta
poi  al  CIPE  la  definitiva  valutazione,  anche  in   termini   di
ammissibilita',  di   opportunita'   e   di   sostenibilita',   sulla
possibilita' o meno di erogare i nuovi finanziamenti»; 
  non e' «da escludere invero,  che  il  CIPE  possa  determinarsi  a
erogare  il  nuovo  finanziamento  in  base  ad   apprezzamenti   che
prescindano in qualche modo  da  considerazioni  legate  a  possibili
responsabilita'  dei  soggetti  a  vario   titolo   coinvolti   nella
realizzazione  dell'opera  e  che,  invece,  si  preoccupi   in   via
prioritaria di conseguire  il  risultato  di  pervenire  alla  celere
ultimazione dell'opera, che  rappresenta  lo  strumento  concreto  di
soddisfacimento pubblico tutelato»; 
  nulla  vieta  che  «il  CIPE,  allo  scopo  di  raggiungere  simile
risultato, assegni comunque i fondi ancora necessari»,  eventualmente
«dandosi cura  di  precisare  nello  stesso  provvedimento  che  tale
assegnazione non implica rinuncia a eventuali pretese correlate  alle
responsabilita' gravanti sui soggetti cui spettava  il  dovere  della
corretta progettazione e della corretta gestione  dei  lavori  e  del
rapporto con l'appaltatore»; 
  per quanto concerne le tratte T4 e T5, l'impegno economico  assunto
dal Ministero deve considerarsi prefissato in tutti i suoi  elementi,
alla luce delle previsioni contenute nell'accordo Procedimentale  del
29 maggio 2002  e  nei  successivi  atti  Aggiuntivi,  sicche'  «Roma
Metropolitane non  ha  titolo  per  richiedere  ulteriori  somme  per
eventuali maggiori  costi  sostenuti  e,  ove  l'accordo  transattivo
dovesse prevedere» ... «il pagamento di somme  riferibili  a  riserve
inerenti le tratte T4 e T5, nulla, comunque,  dovrebbe  il  Ministero
per la relativa quota incorporata, nell'intero importo fissato  nella
transazione, in quanto  l'onere  relativo  a  tale  quota  ...  grava
unicamente sul comune»; 
  che con  nota  29  ottobre  2012,  n.  38157,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  ha  richiesto  a  Roma  Capitale  «di
esprimersi in merito alla fondatezza delle riserve avanzate in  corso
d'opera dal contraente generale ed in relazione alle  prospettive  di
eventuale soccombenza da parte del soggetto aggiudicatore»; 
  che con nota 7 novembre 2012, n. 75806, Roma Capitale ha  osservato
che: 
  le controversie nascenti dalle  riserve  formulate  dal  contraente
generale, sia per I'entita' economica che  per  i  relativi  riflessi
temporali, sono tali da poter generare significative  criticita'  sul
regolare andamento dei lavori, pregiudicando  il  raggiungimento  del
primario obiettivo di  interesse  pubblico  per  la  citta'  di  Roma
costituito dalla tempestiva ed efficiente realizzazione  della  Linea
C, e richiedono di essere quindi definite con urgenza  tra  le  parti
mediante apposita transazione, ai sensi  dell'art.  239  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  la fondatezza delle riserve avanzate e il rischio di soccombenza di
Roma Metropolitane sono stati valutati dal collegio dei difensori che
assiste in giudizio la medesima Roma Metropolitane; 
  il  contraente  generale  ha  espressamente  rinunciato,  in   modo
definitivo e senza possibilita'  di  ulteriore  riproposizione,  alle
riserve oggetto di  transazione  sottoposte  all'esame  del  collegio
arbitrale nel giudizio pendente e riepilogate all'art. 3 dell'accordo
transattivo; 
  la Linea C della Metropolitana di Roma e' un impianto metropolitano
senza   conducente   per   cui   ogni   blocco   nei   processi    di
pre-collaudazione  comporta  un  forte  incremento   dei   tempi   di
certificazione sia degli impianti  fissi  (nodi  stazione),  sia  del
materiale rotabile,  con  gravi  ripercussioni  economiche  per  Roma
Capitale; 
    che Metro C, con nota del 11 dicembre 2012, consegnata nel  corso
dell'odierna seduta, dichiara di rinunciare alle riserve iscritte nel
registro di contabilita', ivi incluse quelle sottoposte all'esame del
collegio arbitrale nel giudizio pendente, ad esclusione della riserva
n. 6, e ad ogni altra pretesa per fatti accertati o accertabili  fino
alla data di adozione della presente delibera, precisando che, quanto
alla  riserva  n.  6,  restano  invece  fermi  e  non  rinunciati   i
riconoscimenti e le determinazioni statuiti  dal  collegio  arbitrale
con  il  lodo  parziale  emesso  in  data  6  settembre  2012  con  i
conseguenti effetti applicativi,  e  che  le  rinunce  di  cui  sopra
diverranno efficaci  alla  data  di  adozione,  da  parte  di  questo
Comitato, della delibera di assegnazione delle risorse occorrenti per
la definizione della transazione; 
    che la distribuzione della copertura dei costi della transazione,
pari complessivamente a 253 milioni di euro  IVA  compresa,  tra  gli
enti finanziatori risulta cosi' articolata: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    che il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel
valutare l'opportunita'  della  definizione  della  transazione  come
suggerito  dal  sopra  citato  parere  dell'Avvocatura  generale,  fa
presente che, con la definizione del contenzioso in esame, si sblocca
la fase di  realizzazione  dei  lavori  e,  in  tal  modo,  si  rende
possibile, nel 2013, il completamento della  tratta  Pantano-Piazzale
Lodi  di  circa  15  chilometri,   assicurando   all'intero   sistema
metropolitano un'offerta infrastrutturale essenziale per  la  citta':
la sopra citata tratta aggrega una domanda di passeggeri nell'ora  di
punta di oltre 20.000 unita' nella direzione di penetrazione verso il
centro storico e risolve un problema di congestionamento  elevato  in
una zona a forte concentrazione residenziale; 
    inoltre, il Ministero istruttore  evidenzia  che  la  definizione
della transazione evita il deposito del lodo arbitrale, il cui  esito
e'   foriero    di    possibili    significativi    pregiudizi    per
l'amministrazione, tenuto conto anche  dell'ammontare  delle  riserve
formulate dal contraente generale, pari  a  oltre  1.300  milioni  di
euro; 
  che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  propone
quindi a questo Comitato di assegnare, per il finanziamento dei costi
della transazione, quale quota a carico dello Stato, la somma di 81,1
milioni  di  euro  circa,  di  cui  euro  33,8  milioni   attualmente
disponibili in quanto gia' assegnati alla  tratta  T2,  e  euro  47,3
milioni a valere sul capitolo del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti n. 7685 (Fondo revoche) di recente istituzione ai sensi
del succitato decreto legge n. 98/2011, art. 32, comma 6; 
  che la copertura della quota  della  regione  Lazio,  pari  a  13,9
milioni di euro circa, e'  compresa  nell'ambito  delle  risorse  del
bilancio regionale destinate al cofinanziamento della Metro C con  la
legge regionale n. 11/2012, che ne  quantifica  l'importo  totale  in
euro 293.132.000; 
  che la copertura della quota a carico  di  Roma  Capitale,  pari  a
157,9 milioni di euro circa, e' stanziata  nell'ambito  del  bilancio
comunale 2012, come indicato nella nota del Sindaco di Roma  Capitale
del 25 ottobre 2012, n. 72715; 
 
                              Delibera: 
 
1. Assegnazione finanziamento. 
  1.1. E' assegnato alla copertura finanziaria dell'atto  transattivo
per la definizione delle controversie tra Roma  Metropolitane  S.r.l.
(soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale) l'importo di
17.696.000  euro,  disponibile  in  base   al   «Quadro   finanziario
aggiornato - costi e disponibilita'» di cui alla delibera n. 60/2010,
allegato 3, gia'  destinato  alla  tratta  T2  della  linea  C  della
Metropolitana di Roma a valere sul contributo, in termini  di  volume
di investimenti, di 316 milioni di euro  assegnato  con  delibera  n.
65/2003 all'intervento «linea  C  della  metropolitana  di  Roma»,  a
carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002. 
  1.2. E' assegnato alla copertura finanziaria dell'atto  transattivo
per la definizione delle controversie tra Roma  Metropolitane  S.r.l.
(soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale)  l'ulteriore
importo  di  16.139.752,84  euro,  disponibile  in  base  al  «Quadro
finanziario  aggiornato  -  costi  e  disponibilita'»,  di  cui  alla
delibera n. 60/2010, allegato 3, gia' destinato alla tratta T2  della
linea C della Metropolitana di Roma a  valere  sulle  risorse  recate
dalla legge n. 222/2007. 
  1.3. E' assegnato  programmaticamente  alla  copertura  finanziaria
dell'atto transattivo per la definizione delle controversie tra  Roma
Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro  C  (contraente
generale) l'ulteriore importo di 47.319.229,51 euro  a  valere  sulle
risorse del Fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto  legge  n.
98/2011.  Le  relative  annualita'  verranno   individuate   in   via
prioritaria, compatibilmente con le risorse iscritte in bilancio  dal
2013, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  1.4. La quota complessiva a carico dello  Stato  per  la  copertura
finanziaria  dell'atto   transattivo   per   la   definizione   delle
controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e
Metro  C  (contraente  generale)  risulta  complessivamente  pari   a
81.154.982,35 euro, come riportato nella precedente presa d'atto. 
  1.5.  La  distribuzione  della  copertura   finanziaria   dell'atto
transattivo  tra  gli  enti  finanziatori   della   linea   C   della
Metropolitana di Roma, secondo l'accordo procedimentale  sottoscritto
il 29 maggio  2002  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  del
trasporti, la regione Lazio  e  Roma  Capitale,  come  modificato  ed
integrato   con   due   successivi   atti   aggiuntivi   sottoscritti
rispettivamente il 13 dicembre 2002 ed il  29  luglio  2004,  risulta
articolata come riportato nella  tabella  2  della  precedente  presa
d'atto. 
  1.6. La copertura finanziaria della quota della regione Lazio, pari
a 13.912.282,69 euro,  e'  compresa  nell'ambito  delle  risorse  del
bilancio regionale destinate al cofinanziamento della Metro C con  la
legge regionale n. 11/2012, che ne  quantifica  l'importo  totale  in
euro 293.132.000. 
  1.7.  La  copertura  finanziaria  della  quota  a  carico  di  Roma
Capitale, pari a 157.932.734,96 euro, e'  stanziata  nell'ambito  del
bilancio comunale 2012. 
  1.8 Il nuovo «limite di spesa»  del  tracciato  fondamentale  della
linea C della Metropolitana di Roma, costituito dalle  tratte  T2,T3,
T4, T5, T6A, T7 e Deposito graniti,  sara'  rideterminato  da  questo
Comitato a seguito della trasmissione, da effettuarsi  entro  novanta
giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  delibera,  dei  quadri
economici aggiornati di tutte le tratte citate. 
2. Disposizioni finali. 
  2.1. I finanziamenti di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3  non  implicano
rinuncia a eventuali pretese correlate alle responsabilita'  gravanti
sui soggetti cui spettava il dovere della  corretta  progettazione  e
della corretta gestione dei lavori e del rapporto con l'appaltatore. 
  2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
a trasmettere a questo Comitato un nuovo accordo  procedimentale  per
la  realizzazione  della  linea  C  della  Metropolitana   di   Roma,
modificativo o sostitutivo di quello sottoscritto il 29  maggio  2002
tra il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  la  regione
Lazio  e  Roma  Capitale,  come  modificato  ed  integrato  con   due
successivi  atti  aggiuntivi  sottoscritti  rispettivamente   il   13
dicembre 2002 ed il 29 luglio  2004,  coerente  con  quanto  previsto
nella presente delibera. 
  2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
a svolgere le attivita' di supporto  intese  a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla  normativa  citata  in  premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 65/2003 sopra
richiamata. 
  2.4. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 11 dicembre 2012 
 
                                                        Il Presidente 
                                                            Monti     
 
Il Segretario 
     Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 86