IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda dell'11  settembre  2006  presentata  dall'Impresa
Gowan Italia Spa con sede legale in Faenza, Ravenna, via Morgagni 68,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato Oxidor Flow contenente la sostanza attiva oxadiazon; 
  Vista la comunicazione con la  quale  l'Impresa  Gowan  Italia  Spa
dichiara di voler sostituire la  sostanza  attiva  oxadiazon  con  la
sostanza attiva formetanate; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e, Universita' degli studi di Milano - MURCOR,
per l'esame delle  istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di
dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 26 aprile 2007 di  inclusione  della  sostanza
attiva formetanate nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione  della  direttiva
2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica  presentata  dall'Impresa  Gowan
Comercio  International  e  Servicos  a  sostegno   dell'istanza   di
autorizzazione del  proprio  prodotto  fitosanitario  di  riferimento
Dicarzol 50 sp, per la quale e' stato concesso specifico accesso; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 6 dicembre 2011 con la quale  e'
stata richiesta la documentazione ed i  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12
mesi dalla sopra citata data; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa Gowan  Italia
Spa ha comunicato il trasferimento, in corso di registrazione,  della
titolarita'  del  prodotto  in  oggetto  all'Impresa  Gowan  Comercio
International e Servicos con sede legale in Avenida do Infante  50  -
9004 521, Funchal - Madeira - Portogallo; 
  Vista la nota pervenuta in data 20 luglio 2012 da cui  risulta  che
l'Impresa Gowan Comercio International e Servicos  ha  presentato  la
documentazione   richiesta   dall'Ufficio   ed   ha   contestualmente
comunicato  di  voler  cambiare   la   denominazione   del   prodotto
fitosanitario in oggetto in DOMIS 50; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto DOMIS 50 fino al  30  settembre
2017  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
formetanate; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Gowan Comercio International e Servicos con  sede  legale
in Avenida do Infante 50 9004 521, Funchal - Madeira - Portogallo, e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato DOMIS 50 con la composizione e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto,  fino  al  30  settembre
2017,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
formetanate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995  n.
194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il  prodotto  e'  confezionato  nelle  taglie  da  Kg  1-2-5-10  ed
sacchetti idrosolubili da Kg 1 (2 sacchetti da 0,5 Kg), (4  sacchetti
da 1,25 Kg), (5 sacchetti da 0,20 Kg). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera SBM -  Formulation,
Z.I. Avenue Jean Foucault, F - 34535 Beziers cedex (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13452. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello