IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo  16,  lettera
d); 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  aprile  1998  n.  173  ed   in
particolare l'art. 8  relativo  alla  valorizzazione  del  patrimonio
gastronomico; 
  Visto il decreto ministeriale del 8 settembre 1999, n. 350  recante
le norme  per  l'individuazione  dei  prodotti  tradizionali  di  cui
all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto   legislativo   30   aprile
legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ed in  particolare  l'art.  3  che
istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali   l'elenco   nazionale    dei    prodotti    agroalimentari
tradizionali; 
  Vista la Circolare ministeriale n. 10 del 21 dicembre 1999 «Criteri
e modalita' per la predisposizione  degli  elenchi  delle  regioni  e
delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali» che
fissa al 12 aprile di ciascun anno  il  termine  entro  il  quale  le
regioni e  le  province  autonome  devono  trasmettere  al  Ministero
l'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  luglio  2000  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 194 del 21 agosto  2000  recante  «Elenco  nazionale  dei
prodotti agroalimentari tradizionali» e successive revisioni; 
  Visto l'articolo 1 del decreto 9  aprile  2008 «Individuazione  dei
prodotti agroalimentari  italiani  come  espressione  del  patrimonio
culturale italiano» che  stabilisce  che  i  prodotti  agroalimentari
tradizionali contenuti negli elenchi di cui al  decreto  ministeriale
18 luglio 2000 e successive  integrazioni  costituiscono  espressione
del patrimonio culturale italiano; 
  Considerato che, sono pervenuti nei termini di  legge  gli  elenchi
regionali  e  provinciali  aggiornati  dei  prodotti   agroalimentari
tradizionali,  ad  eccezione  di  quelli   delle   regioni   Abruzzo,
Basilicata, Liguria, Marche, Molise, Umbria, Valle  D'Aosta  e  delle
province autonome di Bolzano e di Trento che non  hanno  ritenuto  di
dover  apportare  modifiche  agli  elenchi  gia'   pubblicati   nella
dodicesima revisione di cui al decreto 7 giugno 2012; 
  Considerato che  dall'elenco  nazionale  sono  state  eliminate  le
denominazioni che  hanno  ottenuto  la  registrazione  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 21 novembre 2012; 
  Ritenuto di dover procedere alla  pubblicazione  della  tredicesima
revisione dell'elenco dei  prodotti  agroalimentari  tradizionali  in
conformita'  del  disposto  dell'art.  3,  comma   3,   del   decreto
ministeriale 8 settembre 1999, n. 350; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. In attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto  ministeriale  8
settembre  1999,  n.  350  citato  in  epigrafe,  si  provvede   alla
pubblicazione della tredicesima revisione dell'elenco  nazionale  dei
prodotti agroalimentari definiti tradizionali delle regioni  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano. 
  2. L'allegato elenco, articolato su base regionale  e  provinciale,
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 giugno 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari