IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;
Visto in particolare l'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328
che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre
tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche
sociali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua
criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro
che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non
destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce
l'obbligo per gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto
allo studio universitario, a seguito di presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, di comunicazione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di
direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei
dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate;
Visto l'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
che stabilisce, tra l'altro, che le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la
costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate,
condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da
parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;
Visto l'art. 16 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che:
al comma 1 stabilisce che «al fine di semplificare e razionalizzare
lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la
programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti
erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente
all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni
concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' all'art. 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene
telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, secondo modalita' definite con provvedimento del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni di cui al
comma 1 «sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche', con
riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e
province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili
della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e
socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo
dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000,
n. 328»;
Ritenuto di disciplinare con il presente decreto la definizione
delle modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli
dell'ISEE, limitatamente alla costituzione di una banca dati delle
prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, di cui al terzo
periodo dell'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Ritenuto altresi', di fornire con il presente decreto le direttive
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art.
38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto di raccordare, nelle more della definizione dei flussi
informativi relativi al Casellario dell'assistenza, di cui all'art.
13 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i flussi relativi
alle prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e all'art. 38 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche ai fini dell'alimentazione
del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21,
della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'art. 128,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'art. 1,
comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita'
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
b) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non
destinate alla generalita' dei soggetti o comunque collegate nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi
assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni
vigenti;
c) «Ente erogatore»: ente titolare dell'erogazione di prestazioni
sociali agevolate;
d) «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui
all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
e) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
f) «ISR»: indicatore della situazione reddituale;
g) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale;
h) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.