IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE,
di seguito denominato «decreto legislativo» ed, in particolare,
l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l'adozione di
criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della
prestazione energetica;
Visto l'articolo 7, del citato decreto legislativo che disciplina
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva;
Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che,
fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cui
all'articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni contenute nel
medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo che
disciplina in via transitoria l'esercizio, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento del consumo d'energia, in attuazione dell'articolo 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.
59, concernente la definizione dei criteri generali, le metodologie
di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli
edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, in
attuazione del citato articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici, nonche' abrogazione
della direttiva 93/76/CE e, in particolare, l'articolo 4 che
individua le funzioni attribuite all'Unita' per l'efficienza
energetica istituita presso l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Sentito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti
(CNCU);
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e in particolare
dell'articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea, il 18
ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana, ai
sensi dell'articolo 258 del TFUE, la procedura di infrazione
2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, e' stato presentato ricorso alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna
dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata
direttiva 2002/91/CE;
Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli
impianti per la climatizzazione estiva, la cui assenza
nell'ordinamento italiano e' stata rilevata dalla Commissione
europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei
costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione,
esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli
impianti termici installati negli edifici;
Considerato che l'articolo 8 della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo
energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede
che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere
ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili
gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle
potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e
sulla frequenza delle medesime;
Considerato che l'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo
energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede
che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere
ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria la cui
potenza nominale utile e' superiore a 12 kW;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 26 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 20
dicembre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di intervento e finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, nonche' i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione
degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di
seguito denominato: "decreto legislativo".
2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia
pubblica e privata.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/911CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.:
"Art. 4. Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e
della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano la progettazione, l'installazione,
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario,
per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) (Omissis);
c) i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti
minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in
funzione dei progressi della tecnica;
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche,
di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie
l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il
Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito
denominato CNCU.".