IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del
decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in
particolare, l'art.1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino
della disciplina in materia sanitaria";
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi
ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1,
lettera a) e l'articolo 4;
Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 "Decreto Autovalutazione,
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio
e Valutazione periodica";
Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 44, comma 3-bis,
che integra l'art.4 della citata legge n. 264/1999 disponendo che la
prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e'
predisposta direttamente nella medesima lingua;
Vista la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari";
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Visto il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate
le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
Visti i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea
e dei corsi delle lauree magistrali;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26;
Visto il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare
l'articolo 5, comma 4;
Visto il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del
T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 ";
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e successive modifiche;
Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore
"S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare
di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di
Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e, in particolare,
l'articolo 154, commi 4 e 5;
Visti i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n.
21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento
all'istruzione Universitaria e all'Alta Formazione Artistica,
Musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita'
dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell'Ammissione ai
corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui
all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio
2007 n. 1";
Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment
ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla
collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti
che desiderano iscriversi nelle universita' italiane;
Visto il DM 23 aprile 2013 n. 304 recante la composizione della
Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di
accesso per l'a.a. 2013-2014.
Vista la proposta adottata nella riunione dell'8 aprile 2013 dal
tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti
disponibili per l'a.a. 2013-14 sui corsi ad accesso programmato
dell'area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, del Ministero
della Salute, delle Regioni, della Conferenza dei presidi delle
facolta' interessate, dell'ANVUR e degli Ordini professionali dei
Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari;
Valutata l'opportunita' di avvalersi del Consorzio
interuniversitario CINECA per il supporto tecnico informatico
connesso alle procedure di selezione;
Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2013-2014, le modalita'
ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999;
Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero
di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo
unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva
adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di
cui sopra;
Visto il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334 relativo
alle "Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di
laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'a.a.
2013-2014" sul quale il Garante per la protezione dei dati personali
ha espresso parere favorevole in data 11 aprile 2013;
Visto l'articolo 4, comma 4, del predetto D.Lgs. 21/2008 che
prevede la possibilita' di stabilire "ulteriori modalita' per
definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possano
essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma
3";
Visti il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il D.M. 16 dicembre 2009,
n. 99 in virtu' dei quali il voto dell'esame di stato e' composto,
tra l'altro, dal credito scolastico che e' la risultanza della media
dei voti conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni;
Ritenuto, quindi, che in sede di prima applicazione, il voto
dell'esame di stato puo' essere assunto come espressivo di una
valutazione complessiva che assorbe le esigenze alle quali
corrispondono i criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008;
Considerato che la procedura per l'accesso ai corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999
non consente di poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto
avvio dell'anno accademico 2013/2014, i criteri di cui all'articolo
4, comma 4, lettere a) e d) del D.Lgs. 21/2008 con riferimento ai
voti ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso
per la totalita' degli studenti;
Ravvisata l'esigenza di applicare le disposizioni previste dal
D.Lgs. 21/2008 con una maggiore gradualita' al fine di semplificarne
le modalita' di valorizzazione del percorso scolastico rispetto a
quanto contenuto all'articolo 10, punto 3, lettera b) del suddetto
decreto ministeriale 334/2013;
Ravvisata altresi' l'esigenza di ridefinire il calendario delle
prove d'accesso al fine di consentire la revisione dei bandi emanati
dagli atenei secondo le disposizioni di cui al presente decreto, in
conformita' con quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 264/99 e
di consentire di tener conto, nell'attribuzione dei punteggi, della
valutazione ottenuta dagli studenti nell'anno scolastico in corso.
Decreta:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale
sostituiscono quelle contenute nel decreto ministeriale del 24 aprile
2013, n. 334.
2. Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione dei candidati ai
corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della
legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi
ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al
presente decreto.