IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Vista  la  legge  29  dicembre  1993,  n.   580,   concernente   il
riordinamento delle Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  Visto l'art. 1, comma 352, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266
(legge finanziaria per il 2006);  Visto  il  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale,
a  norma  dell'art.  15  della  legge  12  dicembre  2002,  n.   273,
successivamente indicato come Codice; Visto il decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82 «Codice della amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito  nella
legge  31  marzo  2005,  n.  43,  recante  disposizioni  urgenti  per
l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali,  per
il completamento di grandi opere strategiche, per  la  mobilita'  dei
pubblici  dipendenti,  nonche'  per  semplificare   gli   adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.  Sanatoria  degli
effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
280; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica  certificata
e il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante le regole tecniche
per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,
della posta elettronica certificata; 
  Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri  del  22
luglio 2011, relativo alle Comunicazioni  con  strumenti  informatici
tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, n.  171,  relativo  al
regolamento recante la nuova modulistica per la  presentazione  e  la
verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali,
modelli di utilita', disegni e modelli e marchi  nazionali,  prevede,
all'art.  1,  che  le  domande,  redatte  in  conformita'  ai  moduli
disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  presso  le
Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e  sulla
rete Internet, al sito  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
siano depositate su moduli cartacei, compilati a macchina; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  10
aprile 2006, recante  le  norme  per  il  deposito  telematico  delle
domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di  utilita'
nonche' di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi
d'impresa; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  24
ottobre 2008, relativo al Deposito telematico delle istanze  connesse
alle domande di brevetto per  invenzioni  industriali  e  modelli  di
utilita',  alle  domande  di  registrazione  di  disegni  e   modelli
industriali e di marchi d'impresa nonche'  ai  titoli  di  proprieta'
industriale concessi; 
  Vista la deliberazione n. 11 del 19  febbraio  2004  dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante  le  regole
tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto
ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali
ai sensi  dell'art.  6,  commi  1  e  2,  del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; 
  Vista la Convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra  il  Ministero
delle attivita' produttive e l'Unioncamere,  che,  in  collaborazione
con la societa' di informatica delle Camere di commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  (InfoCamere  s.c.p.a.),  si  impegna   a
sviluppare  una  procedura  informatica   che   consenta,   per   via
telematica, il deposito degli atti brevettuali, dei relativi  seguiti
nonche' la trasmissione degli stessi all'Ufficio italiano brevetti  e
marchi, utilizzando, per lo svolgimento di tali  attivita'  la  firma
digitale; 
  Vista la circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 del Ministero  delle
attivita'  produttive  con  la  quale  e'  stato  precisato  che   la
compilazione a  macchina  include,  nel  suo  significato,  anche  la
compilazione mediante apparecchiature informatiche; 
  Vista la circolare n. 459 del 28 settembre 2004 del Ministero delle
attivita' produttive recante le disposizioni in materia di  deposito,
per  via  telematica,  delle  domande  di  brevetto  per   invenzioni
industriali, modelli di  utilita',  disegni  e  modelli,  domande  di
registrazione per marchi d'impresa; Vista la  circolare  573  del  24
novembre 2008 del Ministero  dello  sviluppo  economico  relativa  al
deposito telematico delle istanze connesse alle domande  di  brevetto
per invenzioni industriali e modelli di  utilita',  alle  domande  di
registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi  d'impresa
nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi; 
  Ritenuto opportuno  adeguare  la  procedura  di  deposito  per  via
telematica delle  istanze  connesse  alle  domande  di  brevetto  per
invenzioni  industriali   e   modelli   di   utilita',   nonche'   di
registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi  d'impresa
nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi; 
  Preso atto che la trasmissione dei documenti  all'Ufficio  italiano
brevetti e marchi avviene mediante l'utilizzo  della  firma  digitale
secondo le  disposizioni  dettate  dall'Autorita'  per  l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  per  la  garanzia  e  la  certezza
dell'origine e della non alterabilita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il deposito delle  domande  per  via  telematica  connesse  alle
domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita',
alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali  e  di
marchi d'impresa, nonche' ai  titoli  di  proprieta'  concessi,  deve
essere effettuato mediante il collegamento al sito internet  indicato
dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto di cui all'art.
2.