IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti Organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il  decreto  4  settembre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del  21
settembre 2009 con  il  quale  al  Laboratorio  chimico  merceologico
C.C.I.A.A. Trieste - Trieste On-line -  Agenzia  per  l'ambiente,  la
ricerca  e  l'innovazione,  ubicato  in  San  Dorlingo  della   Valle
(Trieste), via Travnik n. 14 e' stata rinnovata  l'autorizzazione  al
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 giugno 2013; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in  data  13  marzo  2013
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti sussistenti le condizioni e  i  requisiti  concernenti  il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                     Si rinnova l'autorizzazione 
 
al Laboratorio chimico  merceologico  C.C.I.A.A.  Trieste  -  Trieste
On-line - Agenzia per l'ambiente, la ricerca e l'innovazione, ubicato
in San Dorlingo della Valle (Trieste), via Travnik n. 14, al rilascio
dei certificati di analisi nel settore  oleicolo  limitatamente  alle
prove elencate in allegato al presente decreto. 
  L'autorizzazione ha  validita'  fino  al  4  maggio  2017  data  di
scadenza dell'accreditamento. 
  L'autorizzazione e' automaticamente  revocata  qualora  Laboratorio
chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste - Trieste On-line  -  Agenzia
per l'ambiente, la ricerca  e  l'innovazione  perda  l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  -
European Cooperation for Accreditation. 
  Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di    comunicare
all'Amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio,
la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio
medesimo e' accreditato. 
  L'omessa      comunicazione      comporta      la       sospensione
dell'autorizzazione.  
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 giugno 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari