IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                               IL CAPO 
          del Dipartimento per i trasporti, la navigazione 
                ed i sistemi informativi e statistici 
                 del Ministero delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato», e successive modificazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato», e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione
del testo del  codice  civile»  e  successive  modificazioni,  e,  in
particolare, gli articoli 822 e seguenti; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che ha  approvato  il
«Codice della navigazione», e successive modificazioni; 
  Visti,  in  particolare,  l'art.  692  del  predetto  Codice  della
navigazione che individua i beni appartenenti al demanio  aeronautico
statale nonche' il successivo art. 693 che  prevede  che  detti  beni
siano  assegnati  all'ENAC  in  uso  gratuito   per   il   successivo
affidamento in concessione al gestore aeroportuale; 
  Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante «Trasformazione in
ente  di  diritto  pubblico  economico   dell'Azienda   autonoma   di
assistenza al volo per il traffico aereo generale» che ha previsto la
nascita  dell'Ente  nazionale  di  assistenza  al  volo   (ENAV),   e
successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, della predetta  legge  21
dicembre 1996, n. 665, il quale  ha  disposto  che  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  dei
trasporti e  della  navigazione  e  il  Ministro  della  difesa  sono
individuati  i  beni,  mobili  e  immobili,  che   costituiscono   il
patrimonio dell'ENAV; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997,  n.  250,  concernente
l'«Istituzione   dell'Ente   nazionale   per    l'aviazione    civile
(E.N.A.C.)», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e  successive
modificazioni, ed in  particolare  l'art.  35,  che  ha  disposto  la
trasformazione dell'ENAV in societa' per azioni entro il 31  dicembre
2000; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia  di
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n.  96,  di  «Revisione
della  parte  aeronautica  del  Codice  della  navigazione,  a  norma
dell'art. 2 della legge  9  novembre  2004,  n.  265»,  e  successive
modificazioni,  che,  tra  l'altro,  ha  ridefinito   le   competenze
dell'ENAV S.p.A. quale fornitrice dei servizi di navigazione aerea  e
l'ambito di competenze del gestore aeroportuale al quale e'  affidato
il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, recante il  «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni; 
  Visto  il   decreto   interdirettoriale   14   novembre   2000   di
«Individuazione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio
dell'Ente nazionale di assistenza al volo  (ENAV)»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  174  del  28  luglio
2001; 
  Visto il decreto interministeriale del 29 dicembre 2000, n. 704902,
che  ha  disposto  gli  effetti  della  trasformazione  dell'ENAV  in
societa' per azioni dal 1° gennaio 2001; 
  Considerato che si rende necessario retrocedere allo Stato  i  beni
non piu' strumentali alle finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.A.; 
  Considerato che il gruppo di lavoro congiunto E.N.A.C./ENAV S.p.A.,
appositamente  costituito  per  l'individuazione  di  tali  beni,  ha
concluso  l'analisi  del  primo  elenco  di  sei  aeroporti:   Milano
Malpensa, Milano Linate, Bergamo  Orio  al  Serio,  Bolzano,  Venezia
Tessera  e  Roma  Fiumicino,  nonche'   delle   aree   extra   sedime
aeroportuale di Coccia  di  Morto  e  Cima  Grappa,  specificando  in
apposite schede i beni da retrocedere; 
  Considerate  le  risultanze  delle  riunioni  tenutesi  presso   il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  per  la  definizione
della procedura da porre in essere  per  la  retrocessione  di  detti
beni; 
  Ravvisata  la  necessita'  e  l'urgenza  di  provvedere   a   detta
retrocessione dei beni - individuati nelle schede dai numeri 1 a 8  -
affinche' i medesimi possano  rientrare  nella  disponibilita'  dello
Stato; 
  Ravvisata, altresi', la necessita' di procedere all'assegnazione in
uso gratuito all'E.N.A.C. dei beni di cui alle allegate schede  dalla
n. 1 alla n. 6, per il  conseguente  affidamento  in  concessione  al
gestore aeroportuale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I beni di cui alle schede numeri da 1  a  6  -  riguardanti  gli
aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio  al  Serio,
Bolzano, Venezia Tessera e  Roma  Fiumicino  -  allegate  come  parte
integrante del presente decreto, in quanto non piu' strumentali  alle
finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.A. e ricadenti nell'ambito  del
sedime aeroportuale gia' oggetto di assegnazione all'E.N.A.C., a  far
data dall'emanazione del presente decreto, sono retrocessi al demanio
pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile, e assegnati
in uso gratuito all'E.N.A.C., ai sensi dell'art. 693 del Codice della
navigazione e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250. 
  2. I beni di cui alle schede numeri 7 e 8  -  riguardanti  le  aree
extra sedime aeroportuale di Coccia di Morto e Cima Grappa - allegate
come parte integrante  del  presente  decreto,  in  quanto  non  piu'
strumentali alle finalita'  istituzionali  dell'ENAV  S.p.A.,  ne'  a
quelle del trasporto aereo, sono trasferiti al patrimonio dello Stato
e sono consegnati dall'ENAV S.p.A. all'Agenzia  del  demanio,  previa
rimozione a cura e spese dell'ENAV S.p.A. medesimo, degli impianti  e
delle apparecchiature sopra insistenti e relativa bonifica dei siti.