IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto il  decreto  27  dicembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  13  del  16  gennaio  2013,
relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai
sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, alla denominazione «Piadina  Romagnola»  il  cui  utilizzo
viene riservato al prodotto ottenuto in conformita'  al  disciplinare
di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione
come indicazione geografica protetta; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Considerato  che  l'art.7  del  disciplinare  di  produzione  della
«Piadina Romagnola» individua per il controllo sulla conformita'  del
prodotto al disciplinare medesimo l'organismo denominato «BioAgriCert
S.r.l.» con sede in Casalecchio di  Reno,  via  dei  Macabraccia  nn.
8/3-4-5; 
  Considerato che «BioAgriCert S.r.l.» ha  predisposto  il  piano  di
controllo per la denominazione «Piadina Romagnola» conformemente allo
schema tipo di controllo; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio
di Reno, via dei Macabraccia nn. 8/3-4-5, e' autorizzato ad espletare
le funzioni di  controllo,  previste  dagli  articoli  36  e  37  del
Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  per   la   denominazione   «Piadina
Romagnola», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto
27 dicembre 2012.