IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite le Zone Franche Urbane; Visti i commi da 341 a 341-ter del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane; Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane»; Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, con la quale e' disposta la «Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse»; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'art. 37, che dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonche' la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonche' in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza»; Visto il comma 1-bis del suddetto art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che «rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza per le quali e' stata gia' avviata una procedura di riconversione industriale, purche' siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'»; Visto il comma 4 del medesimo art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti, delle modalita' e dei termini di decorrenza delle predette agevolazioni; Visto il comma 4-bis del piu' volte citato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni di cui all'art. 37 si applicano altresi', in via sperimentale, ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis» e che la relativa copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012, rinviando l'attuazione di quanto previsto allo stesso comma 4-bis, nonche' l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012; Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell'ambito delle misure anticicliche, e' prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione; Considerato che nella citata informativa al CIPE in ordine al «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» e' stata rappresentata la volonta' della Regione Puglia di finanziare gli interventi previsti nella misura 3.1.(1) del predetto Piano Azione Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano; Vista la legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in particolare, l'art. 67, che consente l'istituzione di ulteriori Zone Franche Urbane rispetto a quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008; Visto il protocollo d'intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i Comuni del Sulcis-Iglesiente (Piano Sulcis); Vista la definizione di piccola e di micro impresa riportata nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Considerata la necessita' di dare rapida attuazione alle agevolazioni previste dal richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, in considerazione sia delle pressanti esigenze connesse alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati, sia dei vincoli temporali di spesa che caratterizzano le risorse finanziarie attivabili per il finanziamento dell'aiuto; Ritenuto opportuno, ai fini di cui sopra, far ricorso alla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis») che, piu' di ogni altra diversa opzione offerta dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, consente tempi rapidi e certi di attuazione della misura di agevolazione; Considerato che anche nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» e' previsto che le agevolazioni fiscali e contributive in favore delle Zone Franche Urbane ivi individuate sono concesse alle imprese a titolo di «de minimis»; Visto il comma 341-bis del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 che, nel prevedere la possibilita' di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al precedente comma 340 anche per imprese costituite in data antecedente al 1° gennaio 2008, dispone che la concessione di tali agevolazioni debba avvenire «nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006»; Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), punti i. e ii., e g) del richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilita'; Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale dispone che «al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302, recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 341, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2012, n. 204, con il quale sono stabilite le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006 nella Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «ZFU»: Zone Franche Urbane; b) «Delibera CIPE n. 14/2009»: la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159; c) «Regioni dell'obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni; d) «Regolamento (CE) n. 1998/2006»: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni; e) «Imprese di nuova o recente costituzione»: le imprese di micro e piccola dimensione che, alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa; f) «Imprese femminili»: le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le societa' cooperative e le societa' di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne; g) «Imprese sociali»: le imprese, di micro e piccola dimensione, che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, esercitano, in via stabile e principale, un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese prevista all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni.