IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.
190, concernenti l'istituzione presso le Prefetture - Ufficio
Territoriale del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a
rischio;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 56, della legge n. 190 del
2012 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico, la definizione delle
modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136";
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
il 20 e il 29 maggio 2012;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 ottobre 2011, concernente: "Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel
mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti di protezione
civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 ottobre 2011, concernente "Interventi connessi allo svolgimento
dell'EXPO Milano 2015";
Sulla proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' relative
all'istituzione e all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura
dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti
nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1,
commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' le
attivita' di verifica da svolgersi per l'accertamento dei requisiti
richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "Banca dati nazionale unica", la Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, e successive modificazioni;
c) "elenco", l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 1;
d) "impresa", i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori, di cui ai comma 1;
e) "legge", la legge 6 novembre 2012, n. 190;
f) "Prefettura competente", la Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della provincia dove l'impresa ha posto la propria
residenza o sede legale o, se l'impresa e' costituita all'estero, la
Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai
sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa e'
costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello
Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.